Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-09-09, n. 201404566

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-09-09, n. 201404566
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201404566
Data del deposito : 9 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06641/2013 REG.RIC.

N. 04566/2014REG.PROV.COLL.

N. 06641/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6641 del 2013, proposto da:
Farpower2 Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Linguiti, Gianfrancesco Fidone, con domicilio eletto presso Alberto Linguiti in Roma, viale G. Mazzini 55;



contro

Regione Puglia, in persona del presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Liberti, con domicilio eletto presso AN RO in Roma, via Boezio, 92;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. Puglia - Bari: Sezione I n. 00242/2013, resa tra le parti, concernente procedura di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte eolica;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2014 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Alberto Linguiti e Maria Liberti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il presente gravame la Società appellante impugna la decisione con cui il TAR ha respinto il suo ricorso avverso la determinazione n. 252 del 28 ottobre 2011 con la quale il Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia ha disposto di assoggettare a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto relativo ad un impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano (FG) denominato “Parco San Carlo - Lotti Nord e Sud” presentato da Farpower/Farpower2 s.r.l. .

L’appello sotto cinque rubriche principali, peraltro alcune articolate in numerosissimi profili, è sostanzialmente affidato alla denuncia della violazione della normativa comunitaria in tema di razionalizzazione delle energie rinnovabili; del D.M. 10 settembre 2010 recante le linee guida nazionali; del d.lgs. n. 387/2003; dell'art. 14 ter, co. 8 della legge n. 241/1990; nonché L’eccesso di potere per travisamento dei fatti relativamente alla confutazione dei primi otto motivi concernenti i presunti impatti ambientali negativi e L’omessa valutazione delle censure dalla 9 alla 19 di primo grado.

Si è formalmente costituita in giudizio la Regione Puglia la quale, con memoria per la camera di consiglio, ha cumulativamente contestato le censure di parte ricorrente concludendo per il rigetto del ricorso.

Con memoria per la discussione, e con i documenti versati in data 12 febbraio 2004, la società appellante: -- ha confutato le eccezioni preliminari della Regione; -- ha richiamato i profili principali del contendere; -- ha richiamato l’ordinanza cautelare della Sezione che aveva riformato l’ordinanza di rigetto della sospensiva del TAR, sottolineando favorevolmente il merito delle censure dedotte per la presenza di elementi di criticità connessi con l’aggravio procedimentale; -- ha ricordato gli orientamenti favorevoli della Corte Costituzionale in materia di eolico.

Chiamata all'udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.



DIRITTO

_ 1) Devono, in primo luogo, essere disattese le censure di inammissibilità sollevate dalla Regione Puglia.

_ 1.1.) Erroneamente infatti la Regione assume che la Farpower2 avrebbe modificato la sua domanda iniziale chiedendo il rinvio del progetto alla Conferenza dei servizi per la porzione di progetto non contestata.

Al contrario, tale domanda era una subordinata, formulata nelle conclusioni del ricorso di primo grado, sia relativamente alla fase cautelare che al merito. Non vi è stata dunque alcuna “mutatio libelli” in sede di appello.

_ 1.2.) Deve parimenti essere respinta l’eccezione di carenza di interesse fondata sull’asserita mancata lesività per la società appellante del provvedimento di non-esclusione dalla procedura di VIA in quanto lo stesso comunque non precluderebbe il futuro rilascio L’Autorizzazione Unica (c.d. A.U.).

Premesso che l’imperatività del termine di conclusione va qualificato quale principio fondamentale della materia, essendo il d.lgs. n. 387/2003 ispirato alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità (cfr. Consiglio di Stato Sez. V, sent. n. 1139 del 26-02-2010), non vi sono conseguentemente dubbi che la sottoposizione a VIA costituisca comunque un aggravio temporale nel rilascio L’A.U. che può essere giustificata solo in presenza dei presupposti previsti dalla disciplina comunitaria in materia.

L’eccezione va dunque respinta perché il provvedimento finisce per incidere de facto sul termine dei 180 giorni assegnati per la conclusione del procedimento volto all’emissione del provvedimento autorizzatorio alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

_ 2.) Per ragioni di economia espositiva, devono essere esaminati congiuntamente i primi tre motivi d’appello che attengono a questioni generali tra loro logicamente connesse.

_ 2.1) Come dedotto con il primo motivo, la sentenza non avrebbe tenuto conto che:

-- l'articolo 6 della DIR. 27 settembre 2001/77/CEE imponeva che si sarebbero dovuti " ... ridurre gli ostacoli normativi di altro tipo … e razionalizzare ed accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo ";

-- in base all’art. 13 della successiva DIR. 23 aprile 2009/28/CEE " le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione siano proporzionate e necessarie " e che devono essere previste " … procedure di autorizzazione semplificate” ;

-- l'art. 20 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. impone alla Regione di verificare se il progetto preliminare ha effetti negativi sull'ambiente, con la conseguenza che, in caso di accertamento negativo, può essere disposta l'esclusione della procedura di VIA anche con eventuali prescrizioni, ma esclude che in tale sede possano essere inserite valutazioni estranee ai profili ambientali quali quelle di carattere estetico-paesaggistico come la co-visibilità tra gli interventi.

Illegittimamente invece la Regione avrebbe ritenuto che il progetto della Farpower2 avrebbe comportato significativi impatti negativi sull'ambiente, scendendo nell'esame del dettaglio del “progetto definitivo”- in luogo di quello preliminare - che non sarebbe stato valutabile in sede di verifica di assoggettabilità.

La sentenza impugnata avrebbe invece liquidato tutti i motivi dal 9 al 19, compreso quella relativo all'abrogazione de facto della procedura di VIA, sul rilievo della loro riconducibilità ad insindacabili valutazioni di merito dell'amministrazione, senza appurare l'attendibilità dei dati fattuali sulla cui base era stata esercitata la scelta tecnico - discrezionale e senza tener conto che, a decorrere dalla sentenza la Corte Costituzionale n. 344/2010, la Regione Puglia avrebbe inviato alla procedura di valutazione di impatto ambientale tutti i progetti di aereo-generazione, senza che un solo progetto avesse poi superato la predetta VIA.

_ 2.2). Con il secondo motivo si lamenta che la sentenza:

-- avrebbe “dato corpo e motivazione al provvedimento” qualificando come significativamente negativi i singoli impatti rilevati dalla Regione e, non cogliendo il senso della censura della Farpower2, avrebbe erroneamente affermato che la domanda doveva essere assoggettata alle Linee Guida di cui al Regolamento Regionale Puglia n. 24 del 31 dicembre 2010 in quanto queste erano state tempestivamente adottate nei 90 giorni dall'entrata in vigore del D.M. 10 settembre 2010 recante le “Linee Guida Nazionale” in materia di verifica di assoggettabilità a VIA.

Invece, giustamente, la Regione non aveva nemmeno richiamato nel provvedimento impugnato il Regolamento Regionale Puglia n. 24 in quanto, come lamentato dalla Farpawer2:

-- il Regolamento Regionale n. 24/2010 all'art. 5, comma primo, escludeva dall'ambito della sua applicazione i procedimenti relativi agli impianti eolici -- già ricadenti nel campo di applicazione del regolamento regionale n. 16/2006, dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 344/2010;

-- la fattispecie sarebbe quindi dovuta essere ricondotta nell’ambito di applicazione delle "Linee Guida Nazionali".

Erroneamente invece la Regione avrebbe invece utilizzato le Linee Guida per l'Inserimento Paesaggistico di Impianti Eolici di accompagnamento al D.P.C.M. 12.12.2005 che concerne il differente ambito delle autorizzazioni per interventi ricadenti in aree tutelate, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei Beni Culturali di cui al d.lgs. n. 42/2004, ovvero aree interessate a beni paesaggistici di "notevole interesse pubblico".

_ 2.3.) Con la terza rubrica si lamenta che il TAR avrebbe respinto i motivi dall’1 all’8 affermando erroneamente:

-- che la regione avrebbe fatto un'accurata indagine sui singoli infatti (pagina 11 sentenza impugnata);

-- che, in assenza degli opportuni approfondimenti sugli impatti sul paesaggio, sugli eco-sistemi e sulla co-visibilità, vi sarebbe stati " impatti cumulativi negativi";

-- che l’Amministrazione Regionale avrebbe affermato una pretesa carenza documentale, senza nemmeno procedere alle richieste di integrazioni documentali, mentre, al contrario, la documentazione era stata depositata in modo completo a livello di “progettazione definitiva”;

-- che la Società aveva specificamente denunciato la violazione dell'omessa convocazione della conferenza dei servizi entro il termine di 30 giorni previsti dalla normativa di settore di cui al d.lgs. n. 387/2003 e all'articolo 14 ter, co. 8 della L. n. 241/1990 per cui l’integrazione documentale può essere effettuata una sola volta;

-- che un possibile impatto negativo avrebbe dovuto essere rilevato a livello di "progettazione preliminare” mentre, a

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi