Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-02-02, n. 202401117

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-02-02, n. 202401117
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202401117
Data del deposito : 2 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/02/2024

N. 01117/2024REG.PROV.COLL.

N. 06858/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6858 del 2023, proposto da Comune di Controne (Sa), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Brancaccio in Roma, via Taranto n. 18;

contro

P F, R M, D T, rappresentati e difesi dall'avvocato E D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
E P, Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Rescigno Costruzioni S.n.c. di Rescigno Gerardo &
F.Lli, non costituito in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 01618/2023.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di P F e di R M e di D T;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

P F, R M, D T ed E Pon agivano dinanzi al Ta.r. Salerno per l’accertamento dell’illegittimità del diniego opposto dal comune di Controne avverso l’istanza di accesso agli atti (prima formulata ai sensi della l. 241/90 e poi ai sensi del d.lgs. 33/2013 e del TUEL, nelle forme dell’accesso civico generalizzato e del cd. “accesso popolare”) nell’ambito del procedimento di riqualificazione di un edificio storico (oggi una scuola elementare), in parte finanziato dal Ministero dell’Interno.

Nel dettaglio, la parti ricorrenti in primo grado:

- si dolevano di una presunta, improvvisa, trasformazione delle modalità dell’intervento (da “miglioramento sismico” e “messa in sicurezza” ad integrale demolizione e successiva ricostruzione del plesso);

- esponevano di aver presentato una prima istanza di accesso, ai sensi della legge generale sul procedimento amministrativo, in data 15.11.2022, per acquisire la documentazione a supporto dell’approvazione dei progetti (definitivo ed esecutivo) e della relativa pratica di finanziamento pubblico;

- aggiungevano di aver ricevuto una nota di diniego, avverso tale istanza, per difetto di motivazione e di interesse, in data 24.11.2022;

- assumevano di aver presentato una nuova istanza di accesso (02.02.2023), ai sensi del d.lgs. 33/2013 e dell’art. 10 d.lgs. 267/2000, evidenziando che gli atti ed i provvedimenti relativi all’esecuzione di opere pubbliche (peraltro finanziate con fondi pubblici) sarebbero soggetti alla pubblicazione obbligatoria nell’Albo informatico dell’ente comunale e domandando l’estrazione di copia di una serie di documenti relativi all’intervento in questione: pareri allegati al Progetto definitivo/esecutivo;
corrispondenza tra il comune di Controne (soggetto beneficiario del finanziamento) ed il Ministero (erogatore del finanziamento);
attestazioni o dichiarazioni rese dal Sindaco o dal RUP in merito all’ottenimento del finanziamento, al bando di gara ed alla comunicabilità di quale tipologia di lavori il Comune di Controne (SA) avrebbe posto in essere al fine di realizzare l’opera finanziata;
accordo/convenzione/contratto stipulato tra l’Ente Comunale e l’Ente Finanziatore);

- deducevano, da ultimo, di aver ricevuto, in data 14.02.2023, risposta negativa anche alla seconda istanza, con una nota confermativa della precedente, entrambe impugnate con il ricorso di primo grado.

Con il ricorso di primo grado deducevano un unico motivo: violazione di legge (artt. 1 - 3 e ss. d.lgs. 33/2013 – art. 10 d.lgs. 267/2000) – violazione artt. 37 e 38 dello statuto comunale di Controne – violazione del regolamento comunale di Controne per l’accesso agli atti - eccesso di potere (difetto del presupposto - di motivazione - arbitrarietà - illogicità - sviamento).

Il T.a.r. Salerno, con decisione 3 luglio 2023 n. 1618 accoglieva il ricorso.

Contro tale decisione il Comune di Controne ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza impugnata.

Si è costituito nel presente giudizio P F, chiedendo il rigetto dell’appello.

In vista dell’udienza camerale del 23 novembre 2023 le parti hanno depositato memorie con le quali hanno chiarito e ulteriormente argomentato la fondatezza delle rispettive posizioni difensive.

All’udienza camerale del 23 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

L’appello non è fondato.

Con un primo mezzo di gravame il comune appellante deduce : “ error in judicando - violazione e falsa applicazione dell’art. 22 e ss. l.

7.8.1990 n. 241 e s.m.i., nonché dell’art. 5 d.lgs. 14.3.2013 n. 33 e s.m.i. - difetto e, comunque, erroneita’ della motivazione
”.

Ad avviso della parte appellante, il giudice di primo grado avrebbe errato nel disattendere l’eccezione di inammissibilità, formulata dal comune in primo grado e fondata sul rilevo della mancata impugnazione, nei termini di legge, dell’unico e solo provvedimento di diniego espresso, emesso dal Responsabile dell’U.T.C. con nota prot. del 24.11.2022, atteso che la successiva nota del Responsabile dell’U.T.C. prot. n. 786 del 14.2.2023 costituirebbe, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, un atto meramente confermativo del precedente diniego prot. n. 6138 del 24.11.2022.

La premessa, da cui muove il comune appellante, è quella secondo cui la mera reiterazione di una richiesta di accesso agli atti, già oggetto di un provvedimento di rifiuto, che non sia basata su elementi nuovi rispetto alla richiesta originaria o su una diversa prospettazione dell’interesse a base della posizione legittimante l’accesso, non vincola l’amministrazione ad un riesame della stessa e rende legittimo e non autonomamente impugnabile il provvedimento meramente confermativo del precedente rigetto.

Dall’accoglimento di tale premessa la parte appellante fa pertanto discendere l’inammissibilità del ricorso di primo grado, essendo stato lo stesso esperito a fronte di un atto meramente confermativo del primo diniego, non impugnato.

L’assunto della parte appellante, pur essendo astrattamente condivisibile, in quanto conforme alla constante giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. St., Sez. IV, 13.01.2020 n. 279 e, nello stesso senso, Cons. St., Sez. IV, 22.09.2020 n. 5549), non può trovare applicazione alla fattispecie oggetto del presente giudizio, in relazione alla quale, contrariamente a quanto ritenuto nel primo motivo di appello, non viene in rilievo una mera reiterazione della prima richiesta di accesso documentale, in assenza di nuovi elementi, ma una nuova richiesta di accesso basata sul diverso istituto dell’accesso civico generalizzato.

L’accesso civico generalizzato, come noto, costituisce un diritto fondamentale che contribuisce al miglior soddisfacimento degli altri diritti fondamentali che l’ordinamento giuridico riconosce alla persona.

La natura fondamentale del diritto di accesso generalizzato rinviene, infatti, fondamento, oltre che nella Carta costituzionale (artt. 1, 2, 97 e 117) e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 42), anche nell’art. 10 della CEDU, in quanto la libertà di espressione include la libertà di ricevere informazioni e le eventuali limitazioni, per tutelare altri interessi pubblici e privati in conflitto, sono solo quelle previste dal legislatore, risultando la disciplina delle eccezioni coperta da riserva di legge.

L’accesso civico generalizzato si traduce nel diritto della persona a ricercare informazioni, quale diritto che consente la partecipazione al dibattito pubblico e di conoscere i dati e le decisioni delle amministrazioni al fine di rendere possibile quel controllo “democratico” che l’istituto intendere perseguire.

La conoscenza dei documenti, dei dati e delle informazioni amministrative consente, infatti, la partecipazione alla vita di una comunità, la vicinanza tra governanti e governati, il consapevole processo di responsabilizzazione ( accountability ) della classe politica e dirigente del Paese.

Ai fini dell’accesso civico generalizzato, inoltre, non occorre verificare, così come per l’accesso documentale, la legittimazione dell’accedente, né è necessario che la richiesta di accesso sia supportata da idonea motivazione.

L’accesso civico “generalizzato”, infatti, consente, contrariamente a quello documentale, a “chiunque” di visionare ed estrarre copia cartacea o informatica di atti “ulteriori” rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (articolo 5, comma 2, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

Per effetto dell’adesione dell’ordinamento al modello di conoscibilità generalizzata delle informazioni amministrative proprio dei cosiddetti sistemi FOIA (Freedom of information act), l’interesse conoscitivo del richiedente è elevato al rango di un diritto fondamentale (cosiddetto “right to know”), non altrimenti limitabile se non in ragione di contrastanti esigenze di riservatezza espressamente individuate dalla legge, mentre l’accesso documentale( e ancor di più quello difensivo) risponde al paradigma del “need to know”, con tutto ciò che ne consegue in punto di

Dalle considerazioni che precedono emerge la netta distinzione, sul piano strutturale e funzionale, tra l’istituto dell’accesso documentale e quello civico generalizzato, da cui ulteriormente discende la legittima facoltà di azionare il secondo anche quando non sussistono ( o non sussistono più) i presupposti per esercitare il primo.

Con un secondo mezzo di gravame il comune appellante deduce: “ error in judicando - violazione e falsa applicazione dell’art. 22 e ss. l.

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