Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-06-20, n. 202306046
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Testo completo
Pubblicato il 20/06/2023
N. 06046/2023REG.PROV.COLL.
N. 08728/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8728 del 2019, proposto da G S, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lizzanello, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione seconda) n. 421 dell’11 marzo 2019
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2023 il consigliere O F;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dal diniego di permesso di costruire n. 584 del 14 gennaio 2018 adottato dal Comune di Lizzanello in relazione all’istanza presentata dal sig. Serafino Gianni per la realizzazione di un deposito interrato a servizio della sua azienda agricola.
2. Il diniego in questione è stato impugnato dal richiedente dinanzi al T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con un ricorso affidato a tre motivi così rubricati:
I - con riferimento alla difformità tra la cubatura espressa e quella consentita, annullabilità per violazione del Programma di fabbricazione del Comune di Lizzanello;
II - violazione degli artt. 3 e 10 bis della l.n. 241/1990;
III - con riferimento ai profili paesaggistici: eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione dell’art. 5, comma 3 lett. g) d.P.R. 380/2001, violazione degli articoli 3 e 10 bis della l.n. 241/1990.
3. Il T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con la sentenza n. 421 dell’11 marzo 2019 ha respinto il ricorso, ritenendo, in particolare, che “il deposito interrato non (potesse)… costituire un volume tecnico” e che l’interpretazione dell’art. 2 delle norme urbanistiche sostenuta dal ricorrente, per la quale nel Comune di Lizzanello tutti i volumi interrati erano irrilevanti, non potesse essere condivisa, comportando “una irrimediabile compromissione della stabilità del territorio, dell’armonia nello sviluppo edificatorio, della tutela ambientale nonché della sicurezza stessa del territorio comunale”.
4. L’odierno appellante ha, quindi, impugnato dinanzi al Consiglio di Stato tale pronuncia, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia e riproponendo in appello le argomentazioni svolte a sostegno del ricorso di primo grado.
5. Il Comune di Lizzanello non si è costituito in giudizio neppure dinanzi al Consiglio di Stato.
6. All’udienza pubblica del 27 aprile 2023 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
7. L’appellante ha dedotto, in primo luogo, di non aver mai inteso definire nel suo ricorso il magazzino interrato in questione un “volume tecnico” in senso proprio, e, dunque, un manufatto irrilevante dal punto di vista urbanistico-edilizio per tale sua qualità di locale strumentale ad un immobile principale e non suscettibile di uso autonomo, quanto, piuttosto, sottolinearne l’esclusione dal computo delle volumetrie in applicazione di precise disposizioni contenute nel Programma di fabbricazione del Comune di Lizzanello vigenti all’epoca della presentazione della sua istanza di rilascio del permesso di costruire e implicanti, a suo parere, l’irrilevanza urbanistico-edilizia di tutti gli spazi interrati.
7.1. L’appellante ha, inoltre, lamentato l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto sufficientemente assolto dall’amministrazione l’onere di motivazione del provvedimento di diniego, che, secondo il suo punto di vista, era, invece, rimasta del tutto carente, essendo l’atto privo di una circostanziata illustrazione delle ragioni impeditive e delle norme urbanistiche ostative al rilascio del titolo richiesto.
7.2. Incongrua sarebbe stata, a suo dire, anche la valutazione espressa dal T.a.r. circa “l’inconferenza” delle censure di omessa attivazione da parte del Comune, a causa del superamento dei limiti volumetrici da parte del progetto presentato, del procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica che – essendo l’area in questione pacificamente soggetta a vincolo paesaggistico – avrebbe dovuto quantomeno essere richiesta, potendo avere anche un “ruolo determinante” nella fattispecie de qua.
8. Tali censure non sono fondate e devono essere respinte.
8.1. Essendo stato escluso dal medesimo appellante che il magazzino interrato da realizzarsi in zona “ E2 – aree per attrezzature esistenti e di progetto” e da porre a servizio dell’azienda agricola condotta dal sig. Serafino, accessibile mediante la realizzazione di una rampa carraia, per una superficie coperta pari a 198,62 mq, avesse le caratteristiche per essere considerato un “volume tecnico” in senso proprio, il locale in questione non può in nessun modo risultare irrilevante dal punto di vista della volumetria, come affermato nel ricorso proposto in primo grado, neppure in base alle disposizioni del Programma di fabbricazione del Comune di Lizzanello.
8.2. La realizzazione di un volume interrato determina, infatti, inevitabilmente, una alterazione dello stato dei luoghi rilevante sul piano urbanistico ed edilizio, salvo che per le sue caratteristiche non possa essere riferita, appunto, ad un “volume tecnico” e, come affermato dalla costante giurisprudenza di questo Consiglio , “correttamente l'Amministrazione… tiene conto della volumetria relativa alla parte interrata del manufatto, in quanto - così come testualmente previsto dall'art. 3 comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001 - il computo della volumetria di un edificio deve essere effettuato con riferimento all'opera in ogni suo elemento, compresi gli ambienti funzionalmente asserviti o interrati e con esclusione dei soli volumi tecnici, con la conseguenza che anche le opere realizzate entro terra, qualora adibite ad attività umane di tipo continuativo, devono essere considerate ai fini dei calcoli delle volumetrie assentibili in relazione ai carichi urbanistici che ne derivano” (cfr., ex multis , Cons. Stato sez. VI, 2 settembre 2013 n. 4348).
8.3. Né il combinato disposto del punto n. 8 dell’art. 2 del Programma di fabbricazione che in tema di definizione di “ Altezza massima” stabilisce che questa “è rappresentata dalla media delle tre- quattro o più altezze delle pareti perimetrali esterne da cui il manufatto è inviluppato” e che “l’altezza di una parete è rappresentata dalla differenza tra la quota media del marciapiede stradale o, in mancanza di questo, dal piano di campagna, relativamente alla parte interessata e l’estradosso del solaio di copertura per gli edifici a terrazzo o la linea di gronda per la copertura a tetto” e del punto 10 dell’articolo stesso, secondo il quale “ il volume (di una costruzione) si ottiene moltiplicando la superficie coperta per l’altezza misurata questa secondo quanto detto al punto 8 del presente articolo (e) non sono computati i volumi tecnici” può condurre ad una soluzione diversa per i locali interrati realizzati o da realizzare nel Comune di Lizzanello, dovendosi pienamente condividere quanto evidenziato dal T.a.r. nella sentenza appellata circa la necessità di ricostruire l’esatta interpretazione delle disposizioni normative suddette in armonia con i fondamentali principi enucleati dal d.P.R. n. 380 del 2001, dalla legge n. 1150 del 1942 e dall’art. 9 della Costituzione sul governo del territorio e sulla necessità di una razionale e congrua esplicazione dell’attività costruttiva.
8.4. In base a tali canoni, ogni volume che scaturisce da un intervento di trasformazione del territorio non può non avere rilevanza in termini urbanistico-edilizi, sia che si trovi fuori terra, sia che risulti completamente interrato, con conseguente impossibilità di accogliere l’interpretazione delle norme urbanistiche comunali suggerita dal ricorrente, volta a dar rilievo, in via strumentale, soltanto ad alcune prescrizioni contenute nel Programma di fabbricazione, lette in modo avulso dalla disciplina generale della materia.
8.5. Parimenti infondate si rivelano le ulteriori doglianze svolte dall’appellante avverso la sentenza impugnata sia in rapporto al preteso difetto di motivazione del diniego di permesso di costruire, che non sarebbe stato sufficientemente considerato dal T.a.r., sia con riguardo alla asserita incidenza sulla legittimità del provvedimento dell’omessa acquisizione da parte del Comune del parere paesaggistico, che avrebbe privato l’originario ricorrente del quadro completo della situazione fattuale e giuridica in cui la sua istanza si andava ad iscrivere, non permettendogli di valutare adeguatamente la condotta anche processuale da assumere.
8.6. Occorre, infatti, osservare, da un lato, che il provvedimento adottato dal Comune reca puntuale indicazione delle ragioni ostative al rilascio del titolo edilizio, costituite, in primo luogo, dal superamento delle volumetrie consentite, dall’altro, che, in essenza delle condizioni indispensabili per giungere all’accoglimento della richiesta del privato, qualsiasi ulteriore sequenza procedimentale sarebbe risultata un inutile aggravio del procedimento, non potendo neppure l’eventuale parere favorevole della Soprintendenza permettere di superare i motivi suillustrati.
9. In conclusione, l’appello deve essere, dunque, respinto.
10. Nulla deve essere, infine, disposto sulle spese, in mancanza della costituzione del Comune di Lizzanello.