Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-06-20, n. 202306046

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-06-20, n. 202306046
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306046
Data del deposito : 20 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/06/2023

N. 06046/2023REG.PROV.COLL.

N. 08728/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8728 del 2019, proposto da G S, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Lizzanello, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione seconda) n. 421 dell’11 marzo 2019


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2023 il consigliere O F;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dal diniego di permesso di costruire n. 584 del 14 gennaio 2018 adottato dal Comune di Lizzanello in relazione all’istanza presentata dal sig. Serafino Gianni per la realizzazione di un deposito interrato a servizio della sua azienda agricola.

2. Il diniego in questione è stato impugnato dal richiedente dinanzi al T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con un ricorso affidato a tre motivi così rubricati:

I - con riferimento alla difformità tra la cubatura espressa e quella consentita, annullabilità per violazione del Programma di fabbricazione del Comune di Lizzanello;

II - violazione degli artt. 3 e 10 bis della l.n. 241/1990;

III - con riferimento ai profili paesaggistici: eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione dell’art. 5, comma 3 lett. g) d.P.R. 380/2001, violazione degli articoli 3 e 10 bis della l.n. 241/1990.

3. Il T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con la sentenza n. 421 dell’11 marzo 2019 ha respinto il ricorso, ritenendo, in particolare, che “il deposito interrato non (potesse)… costituire un volume tecnico” e che l’interpretazione dell’art. 2 delle norme urbanistiche sostenuta dal ricorrente, per la quale nel Comune di Lizzanello tutti i volumi interrati erano irrilevanti, non potesse essere condivisa, comportando “una irrimediabile compromissione della stabilità del territorio, dell’armonia nello sviluppo edificatorio, della tutela ambientale nonché della sicurezza stessa del territorio comunale”.

4. L’odierno appellante ha, quindi, impugnato dinanzi al Consiglio di Stato tale pronuncia, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia e riproponendo in appello le argomentazioni svolte a sostegno del ricorso di primo grado.

5. Il Comune di Lizzanello non si è costituito in giudizio neppure dinanzi al Consiglio di Stato.

6. All’udienza pubblica del 27 aprile 2023 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

7. L’appellante ha dedotto, in primo luogo, di non aver mai inteso definire nel suo ricorso il magazzino interrato in questione un “volume

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