Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-05-30, n. 202305291

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-05-30, n. 202305291
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202305291
Data del deposito : 30 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2023

N. 05291/2023REG.PROV.COLL.

N. 07757/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7757 del 2014, proposto da Sicob S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S V, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia n. 88;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore e Ministero degli interni, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M I, domiciliataria ex lege in Roma, via Poli, 29;
Comune di Bracigliano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Cardaropoli, con domicilio eletto presso lo studio Vito Sola in Roma, via Ugo De Carolis, 31;
Comune di Siano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Accarino, con domicilio eletto presso lo studio Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;
Comune di Castel San Giorgio, Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Caliulo, con domicilio eletto presso lo studio Ferruccio De Lorenzo in Roma, via L. Luciani n. 1;

per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. IV n. 1605/2014, resa tra le parti,


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile , del Ministero dell'Interno, della Regione, Campania, dei Comuni di Bracigliano, Siano e Castel San Giorgio;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2023 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati presenti, o considerati tali ai sensi di legge, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La vicenda per cui è causa traeva le mosse dall’impugnazione che la Società Sicob aveva proposto dinanzi al T.A.R. del Lazio, nella veste di proprietaria di una cava sita in località Trivio del Comune di Castel San Giorgio, della quale, dopo che, nei giorni 5 e 6 maggio 1998, il territorio del Comune di Siano, Sarno e Bracigliano, era stato interessato da eventi franosi ed alluvionali causati da fenomeni atmosferici di particolare intensità, si procedeva, sulla base e per effetto di una serie di ordinanze delle autorità statali, regionali e locali motivate dalla situazione emergenziale determinatasi, all’occupazione per utilizzarla come deposito temporaneo del materiale di risulta prodottosi a causa delle dette precipitazioni atmosferiche;
occupazione tuttavia che ancora oggi è in atto.

Il T.A.R. del Lazio definiva il giudizio promosso dalla detta società ricorrente con sentenza n. 10433/2012, con la quale, accogliendone il ricorso condannava le amministrazioni resistenti, costituite dalla Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile, dal Ministero dell’Interno, dalla Regione Campania, dai Comuni di Bracigliano, Siano e Castel San Giorgio, in solido tra loro, alla restituzione della superficie illegittimamente occupata, previa riduzione in pristino dei luoghi, ed alla corresponsione di una somma da offrire ai sensi dell’art. 34, comma 4 c.p.a., per il periodo di occupazione illegittima, decorrente dalla scadenza del termine di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 22/1997, assegnando centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, per l’adempimento.

Nella motivazione della sentenza veniva, in ogni caso, fatta salva la facoltà alle amministrazioni intimate di valutare la definitiva acquisizione del bene mediante l’adozione del provvedimento di cui all’art. 42 bis T.U. espropriazioni.

La decisione di primo grado veniva impugnata con autonomi appelli, da un lato dalla Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile- insieme al Ministero dell’Interno ed al Presidente della Giunta Regionale quale Commissario per gli interventi ex Ordinanza n.2287/98, e dall’altro, dai Comuni di Castel San Giorgio e di Bracigliano.

Con sentenza n.1605 del 2014 di questa Sezione, riuniti i tre appelli come sopra proposti, in parziale riforma della decisione di primo, veniva:

- integralmente accolto l’appello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno e del Commissario per gli interventi ex ordinanza n. 2287/1998;

- accolto in parte l’appello dei Comuni di Siano, Bracigliano e Castel San Giorgio;

- respinto integralmente l’appello della Regione Campania, la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, veniva condannata anch’essa alla restituzione della cava alla proprietaria Sicob s.r.l., previa riduzione in pristino del luogo, entro centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

La Regione Campania ed i Comuni di Castel San Giorgio, di Bracigliano e di Siano, venivano condannati in solido tra loro a corrispondere il risarcimento del danno in favore della proprietaria Sicob s.r.l. per il periodo di occupazione illegittima, “con le modalità e secondo i criteri indicati nella sentenza di primo grado”.

Nell’ambito del successivo ricorso per l’ottemperanza di quest’ultima decisione, la Sicob s.r.l. rappresentava di aver notificato in data 29 aprile 2014 la riportata sentenza di questa Sezione a tutte le parti del processo di primo grado, chiedendo l’integrale adempimento della sentenza passata in giudicato.

Riferiva inoltre che, nonostante i ripetuti solleciti ricevuti dalle predette parti soccombenti, il termine di 120 giorni era inutilmente trascorso, essendosi soltanto avuta da parte dei tecnici regionali la stima della quantità di materiale tutt’ora depositato nella cava di proprietà Sicob srl, pari a 339,312 mc, ed il piano di “caratterizzazione” del suddetto materiale, ragione per la quale chiedeva che questa Sezione :

ordinasse alla Regione Campania e ai Comuni di Bracigliano, di Siano e di Castel San Giorgio di dare immediata esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1605 del 7 aprile 2014, provvedendo alla restituzione della superficie illegittimamente occupata, previa la sua riduzione in pristino, e al pagamento, in suo favore della somma di euro 7.351.296,33 (aggiornata alla data del 22.09.2014), oltre a rivalutazione e interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento per l'occupazione illegittima;

- condannasse la Regione Campania e i Comuni di Bracigliano, di Siano e di Castel San Giorgio ex art. 112, comma 3, seconda parte del d.lgs. n. 104/2010, a causa del loro comportamento omissivo, a corrispondere alla Sicob srl. la somma di euro 1.000,00 per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia anche ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.;

-chiedeva, inoltre, la nomina di un Commissario ad acta affinché, in caso di ulteriore inottemperanza da parte della Regione Campania e dei Comuni di Bracigliano, di Siano e di Castel San Giorgio, provvedesse direttamente in via sostitutiva entro il termine assegnato giudizialmente.

Tutti i comuni intimati si costituivamo in giudizio eccependo sotto vari profili l’inammissibilità del ricorso della Sicob s.r.l.

Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2014, il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Con sentenza di ottemperanza n.1751 del 7 aprile 2015, questa Sezione ordinava:

- alla Regione Campania di provvedere alla restituzione del sito di cava con ripristino dello stato dei luoghi;

- alla Regione Campania e ai Comuni di Bracigliano, Siano e Castel San Giorgio di provvedere, in solido, al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno utilizzando il metodo sintetico –comparativo, tenendo presente che ciò che rileva al riguardo non è soltanto, come preteso dalla parte ricorrente, la categoria degli atti di compravendita da cui desumere il probabile valore di mercato dell'area, bensì la disciplina urbanistica della rispettiva zona di appartenenza, la morfologia, nonché ogni altra caratteristica del bene considerato (giacitura, natura geologica, conformazione orografica, accessibilità, ecc.).

Ai suddetti fini la Sezione assegnava quattro mesi alle amministrazioni suindicate, in relazione ai rispettivi adempimenti, e, per il caso di ulteriore inerzia, nominava Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Salerno “con facoltà di delegare, quanto all’obbligo di restituzione e ripristino a carico della Regione Campania, un dirigente in possesso delle conoscenze tecniche necessarie per l’esecuzione delle attività necessarie a tal fine. Parimenti tale facoltà di delega potrà essere esercitata per la determinazione del valore venale dell’area secondo i criteri predetti al fine di trarre dalla loro corretta applicazione il conseguente calcolo analitico della somma dovuta alla società ricorrente per il danno da occupazione illegittima”


Tuttavia, durante l’espletamento dell’incarico, il commissario ad acta decedeva, sicché si rendeva necessario designare un altro Commissario che, con ordinanza n. 3686 del 26 luglio 2017, successivamente rettificata per il tramite dell’ ordinanza n. 5300 del 16 novembre 2017, veniva individuato nel Rettore della Facoltà di Ingegneria dell’Università “Federico II” di Napoli, con facoltà di delega nei confronti di “altro docente ordinario della medesima Facoltà, affinché, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione a cura della segreteria della presente ordinanza, provveda al riesame dell’attività svolta dal Commissario ad acta sostituito e all’esame con pertinenti controdeduzioni dei reclami proposti dalle parti, redigendo apposita relazione nella quale chiarisca se e quale parte dell’attività compiuta sinora possa essere conservata e/o quali provvedimenti debbano essere adottati in sostituzione dei decreti emanati dal precedente Commissario ad acta”.

All’uopo, veniva pertanto nominato il prof. ing. F P che, dopo aver ottenuto la proroga dei termini originariamente accordati, depositava la propria relazione conclusiva in data 18 luglio 2019.

Ciò premesso in punto di ricostruzione della vicenda fattuale e processuale, con la sentenza n. 8550 del 2019 la Sezione, all’esito di un articolato contenzioso, ha disposto:

che il Commissario ad acta nominato ai fini dell’esecuzione della sentenza n. 1605 del 7 aprile 2014, ing. F P, “prosegua nell’attività esecutiva, provvedendo – anche alla luce di quanto in precedenza evidenziato - agli stessi adempimenti già richiamati nella sentenza n. 1751 del 2015, ovvero:

- alla restituzione, previa rimessione in pristino, a carico della Regione Campania, dell’area oggetto di occupazione;

- alla determinazione e liquidazione del risarcimento del danno a carico della Regione e dei Comuni intimati, in solido tra loro”.

In data 11 novembre 2020, la società Sicob ha chiesto la sostituzione del Commissario ad acta, non essendo stato rispettato il termine assegnato dalla Sezione per espletare le attività demandategli.

In data 29 dicembre 2020 la società ha depositato “note autorizzate” dal medesimo Commissario ad acta.

In data 19 febbraio 2021, la Regione Campania ha chiesto di conoscere se la rimessione in pristino, previa caratterizzazione del materiale inserito nella fossa, debba avvenire attraverso la rimozione del materiale e il trasporto del materiale medesimo in altri siti di discarica.

Ha, sul punto, rappresentato che trattasi di una operazione dal costo di circa 9 milioni di euro.

Secondo la Regione, invero, una volta rimosso l’intero materiale, la cava dovrebbe però essere nuovamente riempita a cura e spese del proprietario, secondo quanto stabilito dalla legge della Regione Campania n. 54 del 1985.

La Regione ha quindi chiesto chiarimenti sulle modalità di effettuazione del “ripristino” che è stato disposto con la sentenza da ottemperare, tenuto conto anche dei limiti fissati dall’art. 2058 c.c. alla reintegrazione in forma specifica (impossibilità ed eccessiva onerosità).

Con l’ulteriore memoria dell’8 marzo 2021, la Regione si è peraltro dichiarata disposta ad una soluzione transattiva.

La società Sicob, dal canto suo, con memoria del 12 marzo 2021 ha fatto osservare che l’obbligo di “ripristino” costituisce res iudicata, e che tale necessità è ormai ineludibile, proprio a causa del mancato controllo da parte dell’Amministrazione sulle attività di sversamento nella cava di cui trattasi, protrattesi per diversi anni, le quali hanno favorito la violazione dei limiti originariamente fissati.

La società ha contestato, in particolare, i rilievi della Regione circa l’inadempimento, da parte sua, degli obblighi di ricomposizione ambientale disciplinati dalla l. r. n. 54 del 1985.

Tale obbligo non sarebbe peraltro desumibile dall’ordinanza n. 1201/89 la quale si sarebbe limitata a disporre “l’immediata sospensione dei lavori della cava” al fine di garantire la pubblica incolumità.

Sicob ha ricordato che la ricomposizione ambientale della cave dismesse, secondo la disciplina regionale campana, consente anche numerose forme di “riuso” rispetto alle quali, una volta che la cava sarà stata liberata dai rifiuti depositati nel corso degli anni, essa nutre legittime aspettative.

Per tale ragione, si è resa anch’essa disponibile a valutare soluzioni transattive, sotto la supervisione del Commissario ad acta, che contemplino la restituzione delle aree occupate nello stato in cui versano, unitamente alla corresponsione dei costi di ripristino e bonifica che saranno determinati all’esito della caratterizzazione e di un’indennità/risarcimento per le attività non eseguite.

Le richieste delle parti sono state trattenute in decisione alla camera di consiglio del 25 marzo 2021.

Con Ordinanza n. 3932/2021, il Collegio ha reputato, in primo luogo, che non vi fossero motivi per sostituire il Commissario ad acta, ing. F P, anche tenuto conto del fatto che l’inutile decorso del termine assegnato con la sentenza n. 8550 del 2019 risultava giustificato dalla circostanza che lo stesso era venuto a scadenza nel corso dell’emergenza sanitaria, al tempo in atto.

Per quanto invece concerne le modalità del “ripristino” dello stato dei luoghi che incombe sulla Regione Campania, la Sezione ha ritenuto che dalle rispettive prospettazioni è emerso che un punto di equilibrio tra le opposte esigenze potrebbe essere costituito dalla ricerca di una soluzione transattiva, a cura e sotto la supervisione del Commissario ad acta.

A tale fine, pertanto, la Sezione ha assegnato al Commissario un ulteriore termine di 120 giorni, alla scadenza del quale egli avrebbe dovuto depositare presso la Segreteria della Sezione una relazione conclusiva, esplicativa dell’attività svolta e dei risultati eventualmente conseguiti.

In data 1.12.2023 il commissario ad acta ha depositato presso la Segreteria della Sezione una Nota dal titolo “atto di adempimento del commissario Ad acta” e recante per oggetto “Adempimenti per la sottoscrizione di atti transattivi tra la ricorrente SICOB, la Regione Campania, i Comuni di Siano, Castel San Giorgio e Bracigliano – Note del Commissario ad Acta e richiesta di rinvio della trattazione del ricorso” nella quale ha riferito le seguenti circostanze : “ In ossequio alle Ordinanze n. 3932/2021 e 7162/2021 con cui sono state invitate le parti a trovare un punto di equilibrio tra le opposte esigenze, costituito dalla ricerca di una soluzione transattiva a cura e sotto la supervisione del sottoscritto Commissario ad Acta”, si comunica che la ricorrente SICOB e la Regione Campania hanno raggiunto e ratificato l’accordo definitivo sulla entità degli indennizzi da dover corrispondere e sui contenuti del testo del verbale da sottoscrivere. In particolare la somma da corrispondere da parte della Regione è stata stimata in complessivi 5.740.900,00 euro, oltre oneri di legge se dovuti, per non aver proceduto al ripristino della cava di proprietà della SICOB nel territorio di Castel San Giorgio;
a tale somma sono stati aggiunti i 103.186,675 euro costituenti quota parte dei 412.744,70 euro che la Regione e i Comuni di Castel San Giorgio, Siano e Bracigliano devono versare, in solido e in parti eguali, in ottemperanza alla sentenza n. 8850/2019 del Consiglio di Stato relativamente all’indennizzo per illegittima occupazione del sito di cava. In data 03 novembre il Verbale di Conciliazione e Accordo Transattivo è stato sottoscritto dalle parti riunitesi all’uopo presso l’ufficio del dott. I G, direttore generale dei LL.PP. e della Protezione Civile della Regione Campania;
si dà atto che la SICOB ha nell’occasione esplicitamente rinunciato alla possibilità di rivalersi sulla Regione in caso di insolvenza dei Comuni relativamente al citato indennizzo per l’illegittima occupazione. Il suddetto Verbale, sottoscritto alla presente del Commissario ad Acta, viene prodotto in allegato alla presente per il suo deposito agli atti (cfr. Allegato n. 1). Riguardo ai versamenti cui sono obbligati i tre Comuni, per i quali resta il vincolo di solidarietà, giusto quanto emerso dalla riunione telematica indetta dal Commissario ad Acta e tenutasi in data 11 ottobre 2022 - dove la SICOB si impegnava ad accettare il versamento dilazionato in tre anni purché si addivenisse a stretto giro alla firma di un atto transattivo che stigmatizzasse l’impegno delle Amministrazioni e contenesse le modalità di erogazione del dovuto -, si sono invitate, attraverso i propri legali, le Amministrazioni interessate ad attivarsi affinché si potesse arrivare alle firme entro lo scorso 21 novembre in modo tale da rispettare i termini indicati dal Collegio. Purtroppo tale obiettivo non è stato raggiunto a causa del prolungamento dei tempi richiesti per il completamento delle procedure propedeutiche. Ciò premesso, ad oggi si registrano le diverse condizioni appresso descritte. 1) La Giunta Comunale del Comune di Siano ha deliberato di dilazionare l’importo dovuto – si ricorda che quest’ultimo è pari a 103.186.675,00 euro per ciascun Comune -, in sei rate semestrali in modo da versare il complessivo importo dovuto entro il 2025, imputando le somme su apposito capitolo del bilancio di previsione attraverso la procedura del debito fuori bilancio;
per il completamento delle procedure occorre ancora la Delibera del Consiglio Comunale di autorizzazione del Sindaco per la sottoscrizione dell’atto transattivo. La Delibera di Giunta Comunale (n. 208/07/2022 pubblicata il 17.11.2022) è prodotta in allegato per essere depositata agli atti (cfr. Allegato n. 2). 2) Il Comune di Castel San Giorgio ha appena ultimato le procedure propedeutiche che autorizzano il Sindaco a sottoscrivere l’atto transattivo;
si attende che anche i Comuni di Siano e Bracigliano completino gli adempimenti di competenza per addivenire alla firma di un unico atto;
qualora comunque si registrassero in tal senso ritardi non giustificati degli altri Comuni, è già noto ai legali rappresentanti che si procederà con atti transattivi distinti per ciascuna Amministrazione. Alla presente si allega, per il deposito agli atti, la comunicazione dell’avvenuta approvazione dell’atto transattivo con Decreto del Consiglio Comunale n. 36 del 28.11.2022 (v. Allegato n. 3). 3) Il Comune di Bracigliano evidenzia ad oggi un maggior ritardo nel completamento delle citate procedure propedeutiche all’accettazione e alla sottoscrizione dell’atto transattivo. Sentiti il legale rappresentante e il Sindaco si è rappresentato loro la necessità di accelerare gli adempimenti di competenza dell’Amministrazione ricevendone rassicurazioni circa la discussione in Giunta a stretto giro e nel successivo Consiglio Comunale utile. In data odierna è pervenuta formale comunicazione (v. Allegato n. 4) da parte del Sindaco circa la piena volontà dell’Amministrazione ad aderire all’accordo transattivo secondo le modalità e i tempi concordati tra le parti nella riunione telematica dell’11.11.2022;
nella stessa riunione si richiede il rinvio dei termini per la sottoscrizione dell’atto transattivo in modo da poter predisporre gli atti propedeutici necessari alla firma. Tutto ciò premesso, considerati i tempi tecnici ancora necessari per la totale conclusione delle procedure propedeutiche in atto presso i Comuni di Siano e Bracigliano, si chiede all’Eccell.mo Presidente un breve rinvio che, tenuto conto della incombente pausa delle festività natalizie, si stima in 90 giorni”.

In data 6.12.2022, questa Sezione, ricorrendo la necessità di formalizzare l'accordo transattivo rispetto a tutte le parti come da documentazione in atti, ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 16 marzo 2023, invitando le parti a comunicare in ogni caso, quanto prima, l'avvenuta formalizzazione dell'accordo.


In data 15 marzo 2023, il commissario ad acta ha depositato presso la segreteria della Sezione la relazione con la quale ha documentato l’avvenuto perfezionamento del contratto di transazione anche nei confronti dei comuni di Castel San Giorgio, Bracigliano e Siano, in particolare rilevando che “ Relativamente all’atto transattivo (v. Allegato 2) tra la Sicob srl e i Comuni di Castel San Giorgio, Bracigliano e Siano, si è dovuto attendere dapprima la chiusura dell’iter procedurale attraverso il quale la Giunta Comunale e successivamente il Consiglio Comunale autorizzavano la spesa e il Sindaco a firmare il documento. Detto iter si è completato pochi giorni orsono con la determinazione di procedure distinte per il Comune di Siano e i Comuni di Bracigliano e Castel San Giorgio e la rateizzazione del pagamento dell’indennizzo su tre annualità con eguale termine ultimo in data 30 giugno 2025. Di seguito si riportano i punti dell’articolato più significativo dell’atto di cui trattasi: Cfr. Art. 2: Il presente accordo transattivo ha ad oggetto l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1605/2014 e della sentenza n. 8550/2019 limitatamente agli adempimenti risarcitori posti a carico delle amministrazioni comunali e la conseguente rinuncia alla decisione del giudizio di ottemperanza RG. 7757/2014 meglio descritto in premessa. Con il presente atto, pertanto, la SICOB srl accetta il versamento da parte delle amministrazioni comunali del complessivo importo di € 309.560,04 (Euro trecentonovemilacinquecentosessanta/04) oltre oneri di legge se dovuti, quale risarcimento dovuto in esecuzione delle citate sentenze e per l’illegittima occupazione del sito. Con l’integrale pagamento del suddetto importo, la Sicob dichiara di ritenersi pienamente soddisfatta dell’adempimento della detta sentenza del Consiglio di Stato n. 1605/2014, non avendo null’altro a pretendere dai Comuni di Siano, Bracigliano e Castel San Giorgio in relazione alla questione oggetto del giudizio, con espressa rinunzia a successive domande diritti ed azioni o qualsiasi altra attività connesse al giudizio pendente e al sito di cava. Cfr. Art. 3: L’importo di cui al precedente art. 2 potrà essere liquidato dalle Amministrazioni Comunali pro quota, per un totale a carico di ciascun ente di € 103.186,68 (Euro centotremilacentottantasei/68) oltre oneri di legge se dovuti, con facoltà di pagamento dilazionato mediante il versamento di tre rate annuali di uguale importo, pari ad € 34.395,56 (euro trentaquattromilatrecentonovantacinque/56), con scadenza rispettivamente al 30 maggio 2023 (prima rata), 30 maggio 2024 (seconda rata) e 30 maggio 2025 (rata di saldo), fatta salva la possibilità, per il Comune di Siano, di suddividere le rate relative alle annualità 2023 e 2024 in due rate semestrali di uguale importo, pari ad € 17.197,78 (diciasettemilacentonovantasette/78), con scadenza rispettivamente al 30 giugno 2023 (prima rata), 30 dicembre 2023 (seconda rata), 30 giugno 2024 (terza rata), 30 dicembre 2024 (quarta rata) e rata finale invariata, pari ad € 34.395,56 (euro trentaquattromilatrecentonovantacinque/56) con scadenza al 30 giugno 2025 (rata di saldo). Le parti si danno reciprocamente atto ed accettano che in caso di mancato rispetto delle indicate condizioni l’accordo sulla dilazione di pagamento dovrà considerarsi risolto e la Sicob potrà esperire ogni azione necessaria per recuperare l’intera somma ancora dovuta. Cfr. Art. 4: Le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate, così come il pagamento degli onorari dovuti al Commissario ad acta, i quali restano a carico della Sicob che li ha corrisposti e per i quali il Commissario rilascia quietanza liberatoria. Nei giorni 14 e 15 marzo 2023 i rappresentanti dei Comuni, unitamente ai propri legali e al sottoscritto, hanno infine proceduto a firmare digitalmente l’atto transattivo ;
in particolare hanno firmato: 1) per il Comune di Castel San Giorgio: il responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile, dott. G C e l’avv. G C;
2) per il Comune di Bracigliano: il Sindaco dott. G I e l’avv. A C;
3) per il Comune di Siano: il Sindaco dott. G M e l’avv. F A;
4) il sottoscritto Commissario ad Acta. Nel concludere la presente relazione si evidenzia che, al riguardo delle spettanze per l’operato del Commissario ad Acta, quest’ultimo ha accettato la proposta della Sicob srl di un corrispettivo a saldo di 5.000,00 euro (4.000,00 di onorario + 1.000,00 euro di ritenuta di acconto;
v. Allegato n. 3) oltre quello già versato come originario acconto;
ad esso vanno aggiunti i dovuti contributi di legge.

All’odierna udienza le parti, per il tramite dei rispettivi difensori, hanno, in forza della stipulazione dei predetti contratti di transazione, chiesto congiuntamente la declaratoria della cessazione della materia del contendere .


In relazione a quanto precede, la Sezione ritiene che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Nell’assetto normativo precedente all’entrata in vigore del codice del processo, l’art. 23 comma 7 l. Tar, stabiliva che la cessata materia del contendere era una conseguenza dell’annullamento d’ufficio, ovvero della riforma del provvedimento impugnato in modo conforme all’istanza del ricorrente. Secondo l’art. 26 comma 6 l. Tar, si trattava tuttavia di una pronuncia di rito, disposta con decreto del giudice ed assimilata alle ipotesi di rinuncia, estinzione e perenzione.

L’attuale disciplina è contenuta nell’art. 34 del codice del processo, il quale ha eliminato ogni riferimento alla natura degli atti idonei a determinare una cessazione della materia del contendere, sul presupposto che essi non siano rappresentati solo da provvedimenti unilaterali di riesame, ma anche da accordi stragiudiziali tra le parti.

Al contempo si è distinta la cessazione della materia del contendere dalle altre ipotesi che giustificavano una pronuncia di rito ai sensi dell’art. 26 comma 6 l. Tar, ora disciplinate dall’art. 35 comma 2 c.p.a.

L’art. 34, la cui rubrica reca «sentenze di merito», dispone, infatti, che «qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere (comma 5).

L’art. 35, la cui rubrica reca «pronunce di rito», dispone che il ricorso è dichiarato «improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione» (comma 1, lett. c.).

Un consolidato indirizzo giurisprudenziale ha in più occasioni avuto modo di affermare che la differente natura tra le sentenze in esame discende dal diverso accertamento sotteso alla loro adozione, in quanto: i) «la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo»;
i) «l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per l’ottenimento - per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente» (Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224).

Pertanto, la cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento dell’interesse fatto valere in giudizio. La sopravvenuta carenza di interesse presuppone la mancanza di interesse alla decisione perché, tra l’altro: i) il ricorrente non ha impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli;
ii) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse;
iii) sopravviene un atto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato.

La diversità tra le due tipologie di sentenze rileva anche ai fini della definizione del perimetro del giudicato. La sentenza che dichiara la cessata materia del contendere, in quanto pronuncia di merito, è «idonea al giudicato sostanziale, accertando in maniera incontrovertibile l’attuazione di un assetto sostanziale di interessi favorevole al ricorrente, sopravvenuto in pendenza del giudizio, interamente satisfattivo della pretesa azionata in sede giurisdizionale, come tale non più revocabile in dubbio» (Cons. Stato, sez. VI, n. 2224 del 2021, cit.).

Alla luce dei principi di diritto in precedenza evidenziati, il Collegio ritiene che Sicob srl abbia ottenuto tutte le utilità alle quali poteva aspirare, nei limiti della sua domanda, ragione per la quale s’impone una pronuncia di cessata materia del contendere.

In considerazione dell’articolazione della peculiare vicenda contenziosa esaminata e del relativo esito processuale, le spese del presente giudizio di ottemperanza possono essere compensate tra le parti.

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