Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-05-30, n. 202305291

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-05-30, n. 202305291
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202305291
Data del deposito : 30 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2023

N. 05291/2023REG.PROV.COLL.

N. 07757/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7757 del 2014, proposto da Sicob S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S V, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia n. 88;



contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore e Ministero degli interni, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M I, domiciliataria ex lege in Roma, via Poli, 29;
Comune di Bracigliano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso lo studio Vito Sola in Roma, via Ugo De Carolis, 31;
Comune di Siano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Accarino, con domicilio eletto presso lo studio Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;
Comune di Castel San Giorgio, Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Caliulo, con domicilio eletto presso lo studio Ferruccio De Lorenzo in Roma, via L. Luciani n. 1;



per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. IV n. 1605/2014, resa tra le parti,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile , del Ministero dell'Interno, della Regione, Campania, dei Comuni di Bracigliano, Siano e Castel San Giorgio;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2023 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati presenti, o considerati tali ai sensi di legge, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La vicenda per cui è causa traeva le mosse dall’impugnazione che la Società Sicob aveva proposto dinanzi al T.A.R. del Lazio, nella veste di proprietaria di una cava sita in località Trivio del Comune di Castel San Giorgio, della quale, dopo che, nei giorni 5 e 6 maggio 1998, il territorio del Comune di Siano, Sarno e Bracigliano, era stato interessato da eventi franosi ed alluvionali causati da fenomeni atmosferici di particolare intensità, si procedeva, sulla base e per effetto di una serie di ordinanze delle autorità statali, regionali e locali motivate dalla situazione emergenziale determinatasi, all’occupazione per utilizzarla come deposito temporaneo del materiale di risulta prodottosi a causa delle dette precipitazioni atmosferiche; occupazione tuttavia che ancora oggi è in atto.

Il T.A.R. del Lazio definiva il giudizio promosso dalla detta società ricorrente con sentenza n. 10433/2012, con la quale, accogliendone il ricorso condannava le amministrazioni resistenti, costituite dalla Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile, dal Ministero dell’Interno, dalla Regione Campania, dai Comuni di Bracigliano, Siano e Castel San Giorgio, in solido tra loro, alla restituzione della superficie illegittimamente occupata, previa riduzione in pristino dei luoghi, ed alla corresponsione di una somma da offrire ai sensi dell’art. 34, comma 4 c.p.a., per il periodo di occupazione illegittima, decorrente dalla scadenza del termine di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 22/1997, assegnando centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, per l’adempimento.

Nella motivazione della sentenza veniva, in ogni caso, fatta salva la facoltà alle amministrazioni intimate di valutare la definitiva acquisizione del bene mediante l’adozione del provvedimento di cui all’art. 42 bis T.U. espropriazioni.

La decisione di primo grado veniva impugnata con autonomi appelli, da un lato dalla Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile- insieme al Ministero dell’Interno ed al Presidente della Giunta Regionale quale Commissario per gli interventi ex Ordinanza n.2287/98, e dall’altro, dai Comuni di Castel San Giorgio e di Bracigliano.

Con sentenza n.1605 del 2014 di questa Sezione, riuniti i tre appelli come sopra proposti, in parziale riforma della decisione di primo, veniva:

- integralmente accolto l’appello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno e del Commissario per gli interventi ex ordinanza n. 2287/1998;

- accolto in parte l’appello dei Comuni di Siano, Bracigliano e Castel San Giorgio;

- respinto integralmente l’appello della Regione Campania, la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, veniva condannata anch’essa alla restituzione della cava alla proprietaria Sicob s.r.l., previa riduzione in pristino del luogo, entro centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

La Regione Campania ed i Comuni di Castel San Giorgio, di Bracigliano e di Siano, venivano condannati in solido tra loro a corrispondere il risarcimento del danno in favore della proprietaria Sicob s.r.l. per il periodo di occupazione illegittima, “con le modalità e secondo i criteri indicati nella sentenza di primo grado”.

Nell’ambito del successivo ricorso per l’ottemperanza di quest’ultima decisione, la Sicob s.r.l. rappresentava di aver notificato in data 29 aprile 2014 la riportata sentenza di questa Sezione a tutte le parti del processo di primo grado, chiedendo l’integrale adempimento della sentenza passata in giudicato.

Riferiva inoltre che, nonostante i ripetuti solleciti ricevuti dalle predette parti soccombenti, il termine di 120 giorni era inutilmente trascorso, essendosi soltanto avuta da parte dei tecnici regionali la stima della quantità di materiale tutt’ora depositato nella cava di proprietà Sicob srl, pari a 339,312 mc, ed il piano di “caratterizzazione” del suddetto materiale, ragione per la quale chiedeva che questa Sezione :

ordinasse alla Regione Campania e ai Comuni di Bracigliano, di Siano e di Castel San Giorgio di dare immediata esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1605 del 7 aprile 2014, provvedendo alla restituzione della superficie illegittimamente occupata, previa la sua riduzione in pristino, e al pagamento, in suo favore della somma di euro 7.351.296,33 (aggiornata alla data del 22.09.2014), oltre a rivalutazione e interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento per l'occupazione illegittima;

- condannasse la Regione Campania e i Comuni di Bracigliano, di Siano e di Castel San Giorgio ex art. 112, comma 3, seconda parte del d.lgs. n. 104/2010, a causa del loro comportamento omissivo, a corrispondere alla Sicob srl. la somma di euro 1.000,00 per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia anche ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.;

-chiedeva, inoltre, la nomina di un Commissario ad acta affinché, in caso di ulteriore inottemperanza da parte della Regione Campania e dei Comuni di Bracigliano, di Siano e di Castel San Giorgio, provvedesse direttamente in via sostitutiva entro il termine assegnato giudizialmente.

Tutti i comuni intimati si costituivamo in giudizio eccependo sotto vari profili l’inammissibilità del ricorso della Sicob s.r.l.

Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2014, il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Con sentenza di ottemperanza n.1751 del 7 aprile 2015, questa Sezione ordinava:

- alla Regione Campania di provvedere alla restituzione del sito di cava con ripristino dello stato dei luoghi;

- alla Regione Campania e ai Comuni di Bracigliano, Siano e Castel San Giorgio di provvedere, in solido, al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno utilizzando il metodo sintetico –comparativo, tenendo presente che ciò che rileva al riguardo non è soltanto, come preteso dalla parte ricorrente, la categoria degli atti di compravendita da cui desumere il probabile valore di mercato dell'area, bensì la disciplina urbanistica della rispettiva zona di appartenenza, la morfologia, nonché ogni altra caratteristica del bene considerato (giacitura, natura geologica, conformazione orografica, accessibilità, ecc.).

Ai suddetti fini la Sezione assegnava quattro mesi alle amministrazioni suindicate, in relazione ai rispettivi adempimenti, e, per il caso di ulteriore inerzia, nominava Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Salerno “con facoltà di delegare, quanto all’obbligo di restituzione e ripristino a carico della Regione Campania, un dirigente in possesso delle conoscenze tecniche necessarie per l’esecuzione delle attività necessarie a tal fine. Parimenti tale facoltà di delega potrà essere esercitata per la determinazione del valore venale dell’area secondo i criteri predetti al fine di trarre dalla loro corretta applicazione il conseguente calcolo analitico della somma dovuta alla società

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