Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-01-19, n. 202300662
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Testo completo
Pubblicato il 19/01/2023
N. 00662/2023REG.PROV.COLL.
N. 03469/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3469 del 2020, proposto dal Ministero della Difesa, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e dal Comando Generale dei Vigili del fuoco, in persona dei rispettivi Comandanti Generali pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
contro
il signor L V, rappresentato e difeso dall’avvocato P R, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia,
nei confronti
del signor Gerardo Scelsi, non costituito in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sezione Prima, 14 novembre 2019, n. 839, resa tra le parti, avente ad oggetto trasferimento nei Vigili del fuoco, anziché nell’Arma dei carabinieri, a seguito di scioglimento del Corpo forestale dello Stato.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor L V;
Vista l’ordinanza della sez. IV n. 3571 del 19 giugno 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2022 il Cons. Antonella Manzione e udito per l’Amministrazione appellante l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Le Amministrazioni segnate in epigrafe hanno impugnato la sentenza del T.a.r. per la Basilicata, sezione prima, 14 novembre 2019, n. 839, che ha accolto il ricorso del signor L V, già dipendente del Corpo forestale dello Stato con l’incarico di Comandante presso il Comando Stazione Parco di Terranova di Pollino (PZ), avverso i decreti del Capo dello stesso, nn. 81271 e 81277 del 31 ottobre 2016, con i quali ne era stata disposta l’assegnazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conseguentemente inquadrandolo (con decreto del Direttore centrale del Dipartimento dei Vigili del fuoco del 21 luglio 2017, n. 3310) nei ruoli speciali AIB ad esaurimento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
1.2. Il Tribunale adito ha ritenuto che l’Amministrazione non abbia correttamente applicato i criteri stabiliti per il transito del personale dal soppresso Corpo forestale dello Stato nelle altre Forze di polizia, prioritariamente l’Arma dei Carabinieri, in particolare pretermettendo quello basato sulla necessaria corrispondenza fra le funzioni, posto a tutela della pregressa professionalità, da preferire agli altri normativamente previsti in via residuale, ivi compreso quello applicato in concreto. Nel caso di specie infatti gli atti impugnati avrebbero utilizzato il solo criterio di cui alla lettera b), n. 2, dell’art. 12 del d.lgs. n. 177/2016, valorizzando la asserita « specializzazione di direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) », in realtà addirittura di dubbia titolarità, « in quanto mai formalmente istituita ».
2. L’appello consta di un unico articolato motivo a mezzo del quale la difesa pubblica chiede la riforma della sentenza impugnata, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 7, co. 2 e 12, co. 2, del d.lgs. n. 177 del 2016 e difetto di motivazione o motivazione apparente. Non si sarebbe infatti tenuto conto della necessità, cui si è ispirata la scelta del Capo del Corpo forestale, di completare, sulla base dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) della norma da ultimo richiamata, anche il contingente di 390 unità, preventivamente individuato come organico aggiuntivo necessario al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nella Tabella A allegata al decreto. D’altro canto, la genericità del criterio funzionale riferito all’attività dell’Arma dei carabinieri (n. 1 della lett. a), porrebbe nel nulla tutti gli altri, stante che esso è declinato in maniera da ricomprendere la quasi totalità delle attività complessivamente svolte dal Corpo forestale dello Stato. La ipotizzata gradualità dei criteri si risolverebbe cioè nell’impossibilità di raggiungere i contingenti di personale normativamente stabiliti in ridetta Tabella per le Amministrazioni diverse dall’Arma dei carabinieri e quindi, per quanto di interesse, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ma anche la Polizia di Stato, il Corpo della Guardia di finanza e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. L’appellato si è costituito in giudizio per resistere all’appello.
4. Con l’ordinanza n. 3571 del 2020, pure indicata in epigrafe, la Sez. IV del Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalle Amministrazioni appellanti ricordando come « l’Amministrazione – spinta dalla necessità di completare il contingente numerico dei dipendenti da trasferire ai Vigili del Fuoco – non possa legittimamente utilizzare il criterio di cui alla lettera b (anzianità di specializzazione) in via pregiudiziale, e dunque a discapito del criterio fondamentale che è quello della professionalità acquisita e delle mansioni effettivamente svolte all’atto del trasferimento, in correlazione necessaria con il trasferimento delle relative funzioni […]».
5. Con successiva memoria in data