TAR Potenza, sez. I, sentenza 2019-11-14, n. 201900839

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2019-11-14, n. 201900839
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201900839
Data del deposito : 14 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/11/2019

N. 00839/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00605/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 605 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
L V, rappresentato e difeso dall'avvocato S D P, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;



contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Corpo Forestale dello Stato, Ministero dell'Interno, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ministero della Difesa, Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, corso 18 Agosto 1860;



nei confronti

Gerardo Scelsi non costituito in giudizio;



per l'annullamento

Quanto al ricorso:

- del decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, n. 81271 del 31/10/2016, recante l'individuazione delle unità di personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella parte in cui include il ricorrente;

- del decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, n. 81277 del 31/10/2016, recante l’individuazione delle unità di personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato assegnate all’Arma dei Carabinieri, nella parte in cui non include il ricorrente.

Quanto ai motivi aggiunti in data 27/2/2017, 9/3/2017 e 12/10/2017:

- del decreto del Ministro dell’Interno, n. 3198 del 28/12/2016, recante l’inquadramento del ricorrente nel Corpo dei Vigili del Fuoco;

- del decreto D.G. del Ministero della Difesa, n. 732480 del 20/12/2016, recante l’inquadramento delle unità di personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato assegnate all’Arma dei Carabinieri, nella parte in cui non contempla il ricorrente;

- il decreto del Direttore centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, n. 3310 del 21/7/2017, recante il definitivo inquadramento nei ruoli speciali AIB ad esaurimento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco del personale proveniente dal Corpo Forestale dello Stato, nella parte in cui include il ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Corpo Forestale dello Stato, Ministero dell'Interno, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ministero della Difesa e Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori Francesca Di Stefano per dichiarata delega dell'avv. D P e D M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con il presente ricorso, notificato in data 21/12/2016, integrato da successivi motivi aggiunti in data 27/2/2017, 9/3/2017 e 12/10/2017, il sig. L V – ex appartenente al Corpo forestale dello Stato - ha impugnato gli atti specificati in epigrafe, recanti la sua assegnazione (ed il successivo inquadramento) al Corpo nazionale dei vigili del fuoco invece che all’Arma dei Carabinieri.

1.1. Il ricorrente espone in fatto quanto segue:

- di aver prestato servizio nel Corpo forestale dello Stato dal 1996 (data di assunzione) sino alla data dell’entrata in vigore del D.lgs. 19/8/2016, n. 177 (che ne ha disposto la soppressione), allorquando ricopriva l’incarico di comandante di stazione (incarico già ricoperto sin dal 2000);

- di essere stato assegnato e successivamente inquadrato nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in virtù degli atti specificati in epigrafe, poiché in possesso del titolo di “ specializzazione di direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) ”, conseguito nel 2013.

1.2. Il ricorso è affidato a plurimi motivi di illegittimità.

Il Vconte avrebbe dovuto essere assegnato all’Arma dei Carabinieri in base al criterio di “ corrispondenza tra funzioni trasferite e transito del personale ”, sancito dall’art. 12, co. 2, lett. a), del D.lgs. n. 177/2016, in quanto, alla data dell’entrata in vigore di detta normativa, prestava servizio con l’incarico di comandante presso il comando stazione Parco di Terranova di Pollino (PZ), ufficio le cui funzioni sono state attribuite all’Arma dei Carabinieri ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto innanzi citato. Peraltro, come risulta agevolmente dallo stato matricolare, nel suo percorso lavorativo il ricorrente avrebbe sempre prestato servizio presso comandi di stazione CFS, svolgendo in via esclusiva e continuativa le funzioni e le mansioni trasferite all’Arma dei Carabinieri ai sensi del citato art. 7.

Il richiamato criterio andrebbe ritenuto prevalente rispetto a quello, secondario e residuale, di cui alla lett. b) della medesima disposizione, in specie al n. 2 (“ specializzazione di direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) ”), secondo quanto anche evidenziato nel parere del Consiglio di Stato, n. 02112/2016 del 14/10/2016.

Peraltro, il ricorrente non avrebbe alcuna specializzazione DOS,

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