Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-11-24, n. 202210357
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Testo completo
Pubblicato il 24/11/2022
N. 10357/2022REG.PROV.COLL.
N. 07761/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7761 del 2021, proposto da
NE LO, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Marino, via delle Castagnole, n. 22;
contro
MA Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessia Alesii, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) n. 5996/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di MA Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2022 il Cons. Giovanni Pascuzzi. Nessuno è presente per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel 1992 la GN NE LO acquistava un terreno agricolo di superficie pari 27.299 mq catastali in località Capocotta, Via di Pratica, Comune di MA.
La GN realizzava su detto suolo un piccolo abuso edilizio.
Con provvedimento n. 844/1997 il Comune acquisiva tutta la proprietà citata.
Con successivo provvedimento n. 5924/2014 il Comune riconosceva che, visto l’abuso commesso, avrebbero potuti essere acquisiti solo mq 540 della proprietà e non l’intera proprietà stessa.
1.1 Date queste premesse la GN LO ha proposto dinanzi al Tar per il Lazio domanda risarcitoria per i danni correlati alla commissione da parte dell’amministrazione di un illecito penalmente rilevante commesso dal Comune di MA (ora MA Capitale) produttivo di danni in quanto, privandola, per effetto dell’acquisizione, della titolarità della proprietà dell’area, ha precluso lo svolgimento dell’attività di coltivazione a titolo di piccolo imprenditore agricolo professionale. L’usurpazione determinata dalla condotta gravemente negligente dell’ente avrebbe determinato danni patrimoniali e non patrimoniali quantificabili in Euro 100.000.
Solo a seguito della proposizione da parte della GN LO del ricorso avverso l’inerzia dell’ente in relazione alla trascrizione nei registri immobiliari del provvedimento di revoca (definito con sentenza di accoglimento del Tar per il Lazio 9691/2020), l’Amministrazione ha provveduto ai dovuti adempimenti, con conseguente protrazione degli allegati danni.
2. Nel giudizio di primo grado si costituiva il Comune di MA chiedendo il rigetto della domanda.
3. Con la sentenza qui impugnata il Tar per il Lazio ha respinto la richiesta risarcitoria.
3.1 Il primo giudice ha ritenuto che:
- la prospettazione articolata dalla difesa della ricorrente (“danno da usurpazione, reato identificato nell’articolo 631 c.p.”) è erronea, essendo incentrata su una fattispecie di reato, invero mai accertato nelle sedi debite;
- nella specie la perdita della proprietà del bene ha trovato fondamento non in un comportamento materiale bensì in un provvedimento amministrativo di natura sanzionatoria per gli abusi edilizi accertati sull’area;
- manca, nella fattispecie, uno dei necessari presupposti per l’accoglimento della domanda risarcitoria: la GN LO non ha attivato le ordinarie tutele previste dall’ordinamento a protezione della propria situazione giuridica soggettiva lesa dall’adozione del provvedimento che viene in rilievo, la cui adozione risale al 1997;
- in altre parole, rileva, sul versante prettamente causale, non solo l’omessa tempestiva impugnazione del provvedimento ma anche l’omessa attivazione delle tutele previste dall’ordinamento a protezione delle posizioni di interesse legittimo, onde evitare il consolidamento di effetti dannosi, quali circostanze preclusive della risarcibilità di danni che sarebbero stati presumibilmente evitati;
- la regola della non risarcibilità dei danni evitabili con la diligente utilizzazione e degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, oggi sancita dall’art. 30, comma 3, del codice del processo amministrativo, è ricognitiva di principi già evincibili alla stregua di una interpretazione evolutiva del capoverso dell’articolo 1227 c.c.. Tale regola è applicabile anche alle azioni risarcitorie proposte prima dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, essendo espressione, sul piano teleologico, del più generale principio di correttezza nei rapporti bilaterali, mirando a prevenire comportamenti opportunistici che intendano trarre occasione di lucro da situazioni che hanno leso in modo marginale gli interessi dei destinatari tanto da non averli indotti ad attivarsi in modo adeguato onde prevenire o controllare l’evolversi degli eventi;
- con il proprio contegno lungamente inerte, la GN LO ha determinato la radicale interruzione del nesso causale, con conseguente infondatezza della pretesa;
- la trascrizione nei registri immobiliari non dispiega una efficacia costitutiva bensì dichiarativa e la GN LO ha continuato a detenere il bene;
- sono inconferenti i riferimenti ai danni patiti dai congiunti: essi non hanno agito in giudizio e non è stata fornita prova della sussistenza di danni di tale tipo;
- in ogni caso inattendibile è la perizia prodotta.
4. Avverso la sentenza del Tar per il Lazio ha proposto appello la GN LO per i seguenti motivi:
I. Omessa funzione accertativa incidentale della situazione pregiudiziale di reato usurpativo o
illecitamente appropriativo di diritto di proprietà fondiaria – Omissione di esercizio di accertamento pregiudiziale – Violazione dell’art.34 c.p.c., e conseguente violazione dell’art.112 c.p.c. data la formulata domanda, che richiama pregiudizialmente la situazione di usurpata proprietà fondiaria da parte della P.A.
II. Onere di ordinaria diligenza del destinatario