Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-12-13, n. 202108268

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-12-13, n. 202108268
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202108268
Data del deposito : 13 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/12/2021

N. 08268/2021REG.PROV.COLL.

N. 06740/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6740 del 2014, proposto dall’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della Provincia di Belluno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Loris Tosi, Mario Ettore Verino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Mario Ettore Verino in Roma, via Giovanni Amendola, n. 46,



contro

il Comune di Belluno, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Francaviglia e Livia Lorenzoni, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Livia Lorenzoni in Roma, via del Viminale, n.43,



per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Veneto (Sezione III), n. 34 del 16 gennaio 2014, resa inter partes , concernente una delibera comunale per l’approvazione delle aliquote I.M.U. per l’anno d’imposta 2012.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Belluno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 settembre 2021 il consigliere Giovanni Sabbato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è la deliberazione del Consiglio comunale di Belluno del 6 luglio 2012, avente ad oggetto “ Imposta Municipale Propria I.M.U. - proposta determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2012 ”, nella parte in cui si approva l’aumento dell’aliquota dell’8 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per i fabbricati di proprietà ATER con l’eventuale applicazione della detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati.

2. Avverso tale deliberazione l’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della Provincia di Belluno ha proposto il ricorso n. 1709 del 2012 innanzi al T.a.r. per il Veneto, chiedendone l’annullamento.

3. A sostegno dell’impugnativa aveva dedotto che:

- a seguito della rinuncia da parte dello Stato (con l’art. 13, commi 10 e 11 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 4, comma 5, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44) dell’autonoma imposta erariale I.M.U., questa non potrebbe essere incamerata dal Comune;

- l’aliquota, in quanto determinata in misura superiore a quella minima, non sarebbe collimante con la finalità agevolatrice prevista dalla legge statale;

- in via subordinata, l’aliquota dello 0,80 % è illogicamente superiore a quella ordinaria dello 0,76 %.

3. Costituitasi l’Amministrazione comunale in resistenza, il Tribunale adìto (Sezione III) ha così deciso il ricorso al suo esame:

- ha respinto l’eccezione d’inammissibilità per mancata notifica del ricorso al Ministero dell’economia e delle finanze (questo capo della sentenza non è stato impugnato ed è pertanto passato in giudicato);

- ha respinto il ricorso reputando infondate tutte le censure sollevate;

- ha compensato le spese di giudizio.

4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:

- il legislatore avrebbe previsto “ l’assegnazione al Comune della quota in via generale riservata allo Stato relativamente alle aliquote riferibili agli istituti delle case popolari e agli altri enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ” e tale disposizione non sarebbe in violazione dell’art. 119 della Costituzione;

- “ il legislatore si è limitato a prevedere la non applicazione della quota di imposta riservata a favore dello Stato senza disporre che essa non sia dovuta ”;

- la scelta del Comune sarebbe dettata dalla volontà, consentita dalla norma, di non voler aggravare il peso dell’imposta, per sopperire ad esigenze di bilancio, a carico di tipologie di contribuenti diverse dagli enti gestori del patrimonio residenziale pubblico.

5. Avverso tale pronuncia l’ATER di Belluno ha interposto appello, notificato il 15 luglio 2014 e depositato il 4 agosto 2014, lamentando, attraverso tre motivi di gravame (pagine 12- 37), quanto di seguito sintetizzato:

I) erroneità e illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 4, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44), per la mancata considerazione che la rinuncia da parte dello Stato di un’autonoma imposta erariale non consente l’incameramento della medesima dal Comune e per l’illegittimità costituzionale di ogni altra ipotesi interpretativa;

II) infondatezza/nullità della sentenza per carenza di motivazione, laddove rinvia a documenti di prassi ovverosia alla nota di chiarimenti del MEF del 15 giugno 2012, n. 12507;

III) infondatezza della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto il T.a.r. non si sarebbe pronunciato in ordine ai motivi di doglianza di cui al ricorso di

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