Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-02-22, n. 202401773
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Testo completo
Pubblicato il 22/02/2024
N. 01773/2024REG.PROV.COLL.
N. 01169/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1169 del 2020, proposto da
Tecnodelta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A L, M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Agenzia delle Entrate – Riscossione, non costituita in giudizio;
nei confronti
Ubi Banca S.p.A., non costituita in giudizio;
Unione di Banche Italiane Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dagli avvocati Anna Baldini, Renzo Ristuccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 00953/2019, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione e di Unione di Banche Italiane Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 dicembre 2023 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti gli avvocati Pasquale Procacci in sostituzione dell'Avv. A L e Anna Baldini in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams”.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Società Futura Bari s.r.l. (in prosieguo solo “Futura” o “la Società”), otteneva, con Decreto del Dirigente del Ministero per le Imprese e lo Sviluppo Economico n. 99304 del 9 aprile 2001, il riconoscimento, in via provvisoria, di un contributo di oltre 13 milioni di euro, a titolo di agevolazione ex L. n. 488/92: detto contributo veniva concesso per la realizzazione di un opificio per attività industriali e logistiche, che richiedeva un investimento complessivo di oltre 38 milioni di euro.
2. Il capannone avrebbe dovuto essere costruito in Comune di Bitonto, in area gestita dal Consorzio per lo sviluppo industriale di Bari, previo esproprio dell’area necessaria da parte di quest’ultimo. Tuttavia, a causa delle difficoltà incontrate nelle procedure espropriative, la Società chiedeva ed otteneva dal MISE l’autorizzazione a realizzare l’intervento in Comune di Taranto, con differimento del termine di ultimazione del programma di investimenti al 9 aprile 2005;in concomitanza con tali modificazioni il Ministero rimodulava anche le date di erogazione del contributo.
3. Con istanza del 25 febbraio 2005 la Futura s.r.l. chiedeva anche una proroga di sei mesi, decorrenti dal 30 giugno 2005, del termine fissato per il completamento dell’iniziativa: tale istanza non veniva formalmente evasa dal Ministero.
4. In seguito la Futura mutava la propria denominazione in Deltalease s.r.l., che poi veniva incorporata nella Tecnodelta s.r.l., ricorrente in primo grado e odierna appellante.
5. L’opificio veniva ultimato, come acclarato in una perizia asseverata del 27 giugno 2006, e l’unità produttiva entrava in esercizio.
6. Tuttavia nel 2008 la Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Bari, avviava una indagine a seguito della quale rilevava irregolarità a carico della Società beneficiaria del contributo.
6.1. In particolare i militari, nella relazione rassegnata alla Procura della Repubblica, evidenziavano condotte fraudolente, consistenti nella falsificazione di documentazione contabile, finalizzate: ad ottenere il contributo per spese sostenute dalla Società successivamente al termine massimo fissato per la realizzazione del progetto;a far apparire come reali conferimenti in denaro dei soci, necessari ad aumentare il capitale sociale;a celare la inadeguatezza/non pertinenza di talune spese;a far apparire reali alcuni requisiti relativi alla conformità del suolo e degli immobili interessati dal programma di investimento. I militari rilevavano, inoltre, il mancato rispetto del termine di completamento del programma di investimento, giustificato dalla Società con cause di forza maggiore “simulate”.
7. Veniva pertanto avviato il procedimento di revoca del contributo, che si concludeva con il provvedimento impugnato in primo grado, ovvero il decreto ministeriale n. 2195 dell’11 luglio 2018, a mezzo del quale il contributo in questione veniva revocato, ed era chiesta alla Società Tecnodelta s.r.l. la restituzione delle anticipazioni già corrisposte, maggiorate degli interessi, della rivalutazione e di altri oneri accessori.
7.1. A motivo della decisione il Ministero richiamava:
- la proposta della banca concessionaria del 30 aprile 2009, secondo la quale, non risultando accolta l'istanza di concessione della proroga del termine di ultimazione del programma, alcuni pagamenti risultavano non ammissibili, l'investimento realizzato sarebbe risultato eccedente rispetto alle effettive necessità produttive, e il programma di investimenti, consuntivato ed ammissibile, per effetto degli stralci operati in sede finale sarebbe stato snaturato rispetto a quello approvato in via provvisoria (assenza del requisito di organicità e funzionalità del programma);secondo la banca concessionaria tali circostanze giustificavano la revoca delle agevolazioni ai sensi degli artt. 8, comma 1, lett. d) e 2, comma 3, del D.M. n. 527/95, nonché ai sensi del punto 3.8. della circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000;
- la nota del 23 ottobre 2008 con la quale la Guardia di Finanza relazionava la Procura della Repubblica circa le irregolarità rilevate nel corso dell’indagine: tali irregolarità costituivano, ad avviso del Ministero, ulteriori motivi per la revoca dell’agevolazione, considerato che si trattava di una relazione riguardante attività di servizio di pubblici ufficiali, assistita da fede privilegiata, come tale utilizzabile anche dall’Amministrazione;il Ministero rilevava, inoltre, che a seguito di tale relazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari aveva avviato un procedimento penale nell’ambito del quale il legale rappresentante della Società era indagato per il reato di cui all’art. 640 bis c.p.
8. Avverso tale provvedimento la Tecnodelta proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, seguito dalla proposizione di motivi aggiunti.
9. Con la sentenza in epigrafe indicata il TAR respingeva il ricorso.
10. La Tecnodelta s.r.l. ha proposto appello.
11. Si sono costituiti in giudizio, per resistere all’impugnazione, sia il Ministero per lo Sviluppo Economico che la Unione di Banche Italiane S.p.A., in qualità di banca concessionaria.
12. La causa è stata chiamata all’udienza del 18 settembre 2023, in occasione della quale il Collegio ha disposto istruttoria per accertare l’esito del procedimento penale.
13. Acquisita la documentazione oggetto dell’istruttoria, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza straordinaria del 4 dicembre 2023.
DIRITTO
14. I motivi d’appello possono essere così sintetizzati:
(i) il termine per l’ultimazione del progetto era stato prorogato dal 30 giugno 2005 al 30 dicembre 2005 per effetto del silenzio assenso formatosi, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del D.M. n.527/95, sulla domanda di proroga presentata il 25 febbraio 2005;ha errato il TAR ad affermare che il silenzio assenso sarebbe stato impedito dalla nota della banca concessionaria del 27 settembre 2005, con la quale è stata richiesta documentazione a dimostrazione dell’esistenza delle cause giustificatrici del ritardo: la norma citata, infatti, prevede per la formazione del silenzio-assenso un termine che non può essere interrotto a discrezione dell’Amministrazione;le spese sostenute entro il 30 dicembre 2005, quindi, devono ritenersi tempestive e ammissibili al contributo.
Da quanto dedotto consegue, inoltre, che non può ragionevolmente affermarsi che sia venuta meno l’organicità e la funzionalità dell’opus realizzato, atteso che possono al limite risultare non ammissibili al contributo, in ragione dello sforamento del termine di ultimazione del progetto, solo poche spese.
Non sussistono, quindi, le contestate violazioni dell'art. 8 comma 1 lett. d) del DM 527/95 (mancato completamento dell'intervento nei tempi previsti), dell'art. 2 comma 3 del D.M. 527/95 e del punto 3.8 della circolare esplicativa n. 900315 del 14.7.2000 (organicità e funzionalità del programma di investimento ammesso alle agevolazioni.
Ma in ogni caso il mancato completamento dell’intervento nei tempi prestabiliti, la tardività di alcune spese e la perdita dell’organicità e della funzionalità dell’opera a causa dello stralcio di parte delle spese ammissibili non rappresentano cause di revoca totale del finanziamento contemplato dall’art. 8 del D.M. 527/1995, semmai costituiscono cause di revoca parziale, ai sensi della norma sopra citata.
Ugualmente illegittima è la parte del provvedimento impugnato nella quale si dichiarano non ammissibili buona parte delle spese per l’acquisto dell’immobile e del relativo suolo, per “riporto a congruità”, giacchè ritenute eccedenti rispetto alle effettive necessità produttive.
(ii) Violazione art. 112 c.p.c. per omissione di pronuncia: il TAR avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo contenuto nel primo atto di motivi aggiunti, a mezzo del quale si contestavano le motivazioni addotte nella relazione finale si spesa del 30 aprile 2009.
(iii) Erroneità ed ingiustizia della sentenza per insufficienza della motivazione, omessa pronuncia su taluni profili rilevanti proposti con le censure sollevate , omesso rilievo della fondatezza, sul punto, delle censure sollevate con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti (motivo 1 par. C dei motivi aggiunti).
Il TAR ha ritenuto non efficacemente smentite in sede processuale le valutazioni operate in sede istruttoria in merito alla congruità delle spese sostenute, affermando poi che le risultanze istruttorie sarebbero coerenti con l’art.