Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-05-10, n. 202103654
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 10/05/2021
N. 03654/2021REG.PROV.COLL.
N. 08539/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8539 del 2020, proposto da
Ufficio Territoriale del Governo Foggia, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P M G, U R, con domicilio eletto presso lo studio P M G in Roma, via P. Mercuri n. 8;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n.-OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il provvedimento di interdizione antimafia;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 d.l. n. 137/2020 convertito in legge n. 176/2020;
Relatore nell'udienza pubblica, tenutasi da remoto, del giorno 30 marzo 2021 il Cons. Stefania Santoleri;quanto alla presenza degli avvocati si fa rinvio al verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso di primo grado la società cooperativa --OMISSIS- ha impugnato il provvedimento interdittivo antimafia prot. n. -OMISSIS- emesso dal Prefetto di Foggia unitamente all’atto conseguenziale, costituito dalla determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, con la quale il -OMISSIS- ha dichiarato la decadenza della cooperativa dalla concessione demaniale marittima n. -OMISSIS-.
2. - Avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto plurimi motivi di impugnazione contestando i presupposti posti a base del provvedimento di interdizione antimafia.
2.1 - La Prefettura di Foggia si è costituita in giudizio contestando le doglienze proposte.
2.2 - Il TAR ha disposto l’acquisizione di tutta la documentazione relativa alla fase istruttoria, ivi compresi i pareri assunti in sede procedimentale.
3. - Con la sentenza impugnata il TAR ha accolto il ricorso dichiarando il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Le ulteriori censure proposte in primo grado ed assorbite dal TAR non sono state riproposte dall’appellata ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.
L’oggetto del giudizio, quindi, investe il solo capo di sentenza con il quale il TAR ha ritenuto che il provvedimento interdittivo non fosse adeguatamente motivato, e che le ulteriori ragioni addotte dall’Amministrazione in sede processuale a sostegno della legittimità del provvedimento, avrebbero costituito una motivazione postuma inammissibile.
4. - Con l’atto di appello il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Foggia hanno contestato tale statuizione articolando un unico motivo di impugnazione nel quale hanno ricostruito tutta la vicenda precisando che non vi sarebbe stata alcuna integrazione postuma della motivazione;con tale atto è stata anche chiesta, in via cautelare, la sospensione dell’esecutività della sentenza appellata.
4.1 - Si è costituita in giudizio l’appellata che ha eccepito, preliminarmente, l’improcedibilità dell’appello per mancata evocazione in giudizio della Regione Puglia, ritenuto contraddittore necessario;nel merito ha replicato alle doglianze proposte chiedendone il rigetto.
4.2 - Con ordinanza n. -OMISSIS-l’istanza cautelare è stata accolta.
4.3 - In prossimità dell’udienza di discussione la parte appellata ha depositato la memoria conclusionale con la quale ha illustrato le proprie tesi difensive.
5. - All’udienza pubblica del 30 marzo 2020, tenutasi da remoto, l’appello è stato trattenuto in decisione.
6. - L’appello è fondato e va, dunque, accolto.
7. - Preliminarmente va respinta l’eccezione di improcedibilità dell’appello: innanzitutto la declaratoria di improcedibilità consegue alla mancata esecuzione dell’ordine di integrazione del contraddittorio disposto dal giudice nel termine indicato (art. 95, comma 4, c.p.a.) in caso di cause inscindibili e, quindi, non discende in via automatica della mancata evocazione in giudizio di tutte le parti alle quali era stato notificato il ricorso di primo grado.
Il giudice di secondo grado, peraltro, può evitare di disporre l’integrazione del contraddittorio nel caso in cui l’appello sia infondato, circostanza che ricorre nel caso di specie;in ogni caso è opportuno rilevare che la Regione Puglia non è un contraddittore necessario nel presente giudizio, visto che nessuno degli atti impugnati è stato da essa adottato.
Ne consegue l’infondatezza dell’eccezione.
8. - Prima di esaminare l’atto di appello è opportuno richiamare la vicenda in fatto, seguendo lo schema della sentenza appellata.
8.1 - La società cooperativa --OMISSIS-, con sede a -OMISSIS-, avente come oggetto sociale prevalente la coltura e la commercializzazione di prodotti ittici, è stata costituta il primo agosto 2016 dai signori -OMISSIS-
-OMISSIS-nonché presidente del Consiglio di Amministrazione della società -OMISSIS- che esercita l’attività di itticoltura.
A gennaio 2017, la cooperativa, integrata la relativa istanza a marzo, luglio e settembre, ha chiesto il rilascio di concessione demaniale marittima su uno specchio acqueo di 202.5000 metri quadrati per la realizzazione e il mantenimento di un impianto di acquacoltura offshore da utilizzare per l’allevamento di specie ittiche, ricadente a 2,4 miglia dalla costa antistante la località-OMISSIS-
Il Comune ha accolto l’istanza rilasciando la concessione demaniale marittima n. 7 del 15 novembre 2017.
8.2 - Nel settembre 2017, la società ha aderito al consorzio -OMISSIS- - titolare di concessione di specchio acqueo ad uso impianto di acquacoltura per specie ittiche e gestore del mercato ittico di -OMISSIS- - e, nell’ottobre 2017, ha presentato domanda di sostegno per l’ammissione ai benefici previsti dal POFEAMP 2014/2020 ai sensi del regolamento UE n. 508 del 2014, relativamente alla Misura 2.48 a) - “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura” di cui all’avviso pubblico regionale n. 122 del 14 luglio 2017.
Il finanziamento di euro 1.054.612,30 è stato concesso con atto n. -OMISSIS-.
8.3 - La compagine societaria è mutata il 14 gennaio 2019, allorquando -OMISSIS-si sono dimessi, rispettivamente, dalla carica di presidente del consiglio di amministratore e di consigliere.
-OMISSIS-è stato nominato amministratore unico e sono entrati a far parte della società i signori -OMISSIS-
8.4 - La compagine societaria è nuovamente mutata il giorno 1/10/2019, questa volta integralmente, con la fuoriuscita di tutti i soci e l’ingresso di -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-- e -OMISSIS-: i tre nuovi soci sono familiari del dottor -OMISSIS-- (biologo che aveva curato per conto della cooperativa la richiesta del finanziamento e della concessione demaniale marittima) trattandosi, rispettivamente, della sorella, del nipote -OMISSIS-.
8.5 - Su richiesta della Regione in relazione al finanziamento innanzi indicato, la Prefettura di Foggia ha emesso l’informazione antimafia di carattere interdittivo n. -OMISSIS-.
9. - Nel provvedimento interdittivo il Prefetto ha rilevato che la società risulta inattiva e che fa parte del consorzio -OMISSIS-, stigmatizzando il mutamento della compagine societaria;ha quindi evidenziato che l’ex amministratore -OMISSIS-è cognato di -OMISSIS-, avendone sposato la sorella -OMISSIS-.
A sua volta, il cognato dell’ex amministratore è il figlio di -OMISSIS-, elemento apicale del clan omonimo, operante in -OMISSIS- e in tutta la zona garganica, del quale ha ripercorso la nota storia e la sanguinosa faida intercorsa con il clan -OMISSIS-
Ha poi evidenziato che l’ex amministratore -OMISSIS- ha condiviso con sua sorella -OMISSIS- - inserita nel contesto familiare dei -OMISSIS- per aver sposato, come si è detto, -OMISSIS-- - l’attività imprenditoriale della -OMISSIS-, avente ad oggetto l’installazione di impianti elettrici, civili ed industriali, registrandosi, pertanto, non un mero rapporto di frequentazione necessaria connesso allo stretto vincolo di parentela, bensì delle cointeressenze economiche.
Ha evidenziato, infine, una serie di frequentazioni controindicate di -OMISSIS-orientate verso soggetti contigui al clan -OMISSIS- negli anni 2005 - 2018, fra cui il controllo, in data 27 febbraio 2018 e 28 settembre 2018, con l’attuale presidente del consorzio -OMISSIS- -OMISSIS-), il quale risulta censurato per tentata estorsione, truffa, ricettazione e favoreggiamento.
Lo stesso -OMISSIS-, fino al 10 aprile 2019, è stato legale rappresentante del consorzio -OMISSIS-.
L’interdittiva segnala che anche la signora -OMISSIS-, facente parte della compagine sociale fino a gennaio 2019, regista a suo carico la convivenza, fino al primo ottobre 2019, con un soggetto -OMISSIS- che, in data 18 giugno 2013, è stato controllato con un elemento di vertice della criminalità garganica, già condannato per reati attinenti agli stupefacenti, nell’ambito del processo -OMISSIS-
L’Autorità prefettizia si sofferma anche su -OMISSIS-che ha sostituito nel ruolo di amministratore -OMISSIS-fino al 16 ottobre 2019.
Il -OMISSIS- è attualmente vice presidente del consorzio Semi e presidente del consiglio di amministrazione della -OMISSIS- esercente l’attività di itticoltura.
Risulta frequentemente controllato con soggetti controindicati, in parte coincidenti con le frequentazioni dell’-OMISSIS-.
Evidenzia altresì la Prefettura l’anomalia della circostanza “…che la società presenti un capitale sociale netto pari ad euro 900 e denunci nell’ultimo bilancio, presentato nel 2016, un risultato di esercizio pari zero e tuttavia si propone alla Regione Puglia per un “valore appalto pari a euro 1.054.612,25”, con evidente sproporzione tra la capacità imprenditoriale - si tratta di una cooperativa - come risultate dalla documentazione reddituale riferito all’anno 2016, e l’entità della somma dedotta nel rapporto tra la dotta e la Regione Puglia. La circostanza evidenziata rende improbabile la sussistenza di un requisito fondamentale dell’impresa ai sensi del codice civile ovvero lo scopo di lucro”.
Soffermatasi sulle vicende del clan -OMISSIS- (anche recentissime, quali gli assassinii del marzo e del novembre 2019 di noti esponenti del ridetto clan), sui rapporti con le ‘ndrine calabresi, sull’interesse della mafia garganica per lo sfruttamento delle coste nonché sullo scioglimento del -OMISSIS- ex articolo 143 del T.U.E.L., segnatamente per la mala gestio nell’esercizio delle potestà autorizzatorie e concessorie, declinate a vantaggio della criminalità organizzata, l’Autorità fonda la prognosi di pericolo di condizionamento mafioso della società ricorrente sulle seguenti considerazioni: “il mutamento degli organi di amministrazione e di rappresentanza della società sottoposta allo scrutinio antimafia è avvenuto, come risulta dal certificato camerale, il primo ottobre 2019, mentre persiste in capo all’ex amministratore -OMISSIS-la qualifica di vicepresidente del Consorzio -OMISSIS-, nell’ambito del quale la società sottoposta a verifica antimafia svolge la propria attività d’impresa d’itticoltura.
Nel caso di specie, in considerazione della presenza di ex amministratori dell’impresa “--OMISSIS-” nel consorzio -OMISSIS- suddetto, delle frequentazioni degli stessi ex amministratori con legali rappresentanti del Consorzio, del gioco di cariche sociali facenti capo agli stessi soggetti in imprese che fanno parte del consorzio, la tempistica del mutamento degli organi di amministrazione nella --OMISSIS- lascia ragionevolmente supporre che l’avvicendamento nei poteri di rappresentanza sia strumentale all’acquisizione di una certificazione antimafia liberatoria che, altrimenti, non sarebbe potuta essere ottenuta.
L’assetto amministrativo del consorzio -OMISSIS-, all’interno del quale la società sottoposta a verifica antimafia svolge la propria attività, conferma che gli ex amministratori di quest’ultima non possono ritenersi estranei alla gestione dell’impresa stessa”.
10. - La sentenza appellata ha ritenuto fondato il ricorso di primo grado “nella parte in cui (secondo motivo) stigmatizza il deficit motivazionale derivante dal non aver la Prefettura esplicitato le ragioni per cui l’attuale compagine societaria sarebbe legata agli ex amministratori -OMISSIS- e -OMISSIS-”.
Il TAR ha poi aggiunto che: “Dalla lettura dell’interdittiva emerge che la prognosi di pericolo di condizionamento mafioso trova il suo nucleo centrale nella variazione societaria che ha visto fuoriuscire -OMISSIS-e -OMISSIS-- ritenuti soggetti controindicati in base ad emersioni fattuali che il Collegio reputa sufficienti, in base al noto criterio del “più probabile che non”, a sorreggere la valutazione negativa effettuata nei loro confronti dall’Autorità - e subentrare gli attuali soci.
“Tale avvicendamento viene altresì inserito nel quadro complessivo del quale si è dato conto supra, il quale, tuttavia, non menziona mai, se non nella relazione prefettizia prot. n. 20994 del 24 aprile 2020, depositata in giudizio dall’Avvocatura dello Stato, il dato che “ gli accertamenti hanno evidenziato frequentazioni e avvicendamenti alla guida del Consorzio -OMISSIS- tra -OMISSIS- -OMISSIS- e-OMISSIS- -OMISSIS-… i cui familiari, moglie e figli, costituiscono l’attuale compagine dell’impresa ricorrente”.
Il dato è confermato nella sua correttezza dalla nota dei Carabinieri n. -OMISSIS-, posta a fondamento dell’interdittiva.
La medesima nota, nella parte dedicata alla diversa cooperativa “Minaba Farm s.c.a.r.l. agricola”, contiene accertamenti ulteriori rispetto a -OMISSIS-- e alle sue cointeressenze.
Il Collegio rileva, tuttavia, che, non solo nell’interdittiva, ma anche nella relazione del 24 aprile 2020 innanzi citata, la Prefettura non qualifica in alcun modo la figura di -OMISSIS--, il che val quanto dire che non ha valorizzato l’unico oggettivo e attuale trait d’union tra la vecchia compagine sociale, ritenuta contigua alla criminalità organizzata, e la nuova”; “la figura di -OMISSIS-- non è stata affatto presa in considerazione, se non nella relazione prefettizia successiva all’adozione dell’interdittiva gravata”.
Il primo giudice ha poi aggiunto che “ nonostante l’emersione di ulteriori circostanze, la prognosi di condizionamento mafioso non è sufficientemente motivata in relazione all’attuale compagine sociale poiché la valorizzazione delle frequentazioni e degli avvicendamenti alla guida del consorzio -OMISSIS- tra -OMISSIS- -OMISSIS- e-OMISSIS- -OMISSIS- operata dalla Prefettura costituisce un’inammissibile integrazione postuma del provvedimento”.
Per tali ragioni ha ritenuto illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento di interdizione antimafia impugnato.
11. - Prima di procedere alla disamina dell’appello è opportuno richiamare i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Sezione ed, in particolare, quelli indicati nella sentenza n. 1743/2016 che vengono qui richiamati, per sintesi.
L'informativa antimafia, ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del D.Lgs. n. 159 del 2011, presuppone "concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata'.
Sia in sede amministrativa che in sede giurisdizionale - rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: una visione 'parcellizzata' di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua rilevanza nel suo legame sistematico con gli altri”.
In ogni caso, l'impianto motivazionale dell'informativa (ex sè o col richiamo agli atti istruttori) deve fondarsi su una rappresentazione complessiva, imputabile all'autorità prefettizia, degli elementi di permeabilità criminale che possano influire anche indirettamente sull'attività dell'impresa, la quale si viene a trovare in una condizione di potenziale asservimento - o comunque di condizionamento - rispetto alle iniziative della criminalità organizzata di stampo mafioso (ovvero "comunque localmente denominata”).
Il tema della contiguità con la criminalità organizzata è stato poi, di recente, approfondito dalla Sezione che ha distinto tra quella c.d. soggiacente e quella c.d. compiacente (Cons. Stato, Sez. III 31/1/2019 n. 758;5/9/2019 n. 6105), stigmatizzando la particolare insidiosità di quest’ultima, per la propria capacità pervasiva all’interno dell’economia.
Ha sottolineato la Sezione (sent. n. 758/2019) il mutamento intervenuto nel fenomeno mafioso che è passato dalle “tragiche stagioni di sangue degli attacchi frontali allo Stato” alla quotidiana occupazione di settori economici penetrando nell’economia legale.
Il fenomeno è particolarmente evidente nel caso di contiguità compiacente, in cui si rinvengono condotte ambigue di operatori che, benché siano formalmente estranei ad associazioni mafiose, si pongono su una pericolosa linea di confine tra legalità e illegalità nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.
Quanto all’individuazione degli elementi sui quali può fondarsi il provvedimento prefettizio, la Sezione ha delineato, con la sentenza n. 1743/2019, una tipizzazione delle situazioni sintomatiche, richiamando sia quelle desunte da indicazioni legislative, sia quelle ricavate dalla casistica giurisprudenziale, fornendo un decalogo aperto dal quale attingere per l’individuazione degli elementi rilevanti ai fini della misura di prevenzione antimafia in questione, soddisfacendo, in questo modo, il principio di tipicità del quale l’appellante lamenta, infondatamente, la violazione.
Questa Sezione (cfr. Cons. Stato, Sez. III n. 6105/2019) ha già ritenuto che non ricorre in materia né una “norma in bianco”, né una delega all’arbitrio dell’autorità amministrativa, imprevedibile per il cittadino ed insindacabile per il giudice, ma soltanto una clausola generale aperta, sufficientemente delineata dalla tassativizzazione operata dalla giurisprudenza amministrativa.
A quest’ultimo proposito è opportuno rilevare che tale tipizzazione riconducibile alla sentenza n. 1743/2016 non ha portata retroattiva, in quanto la casistica ivi delineata si limita a riprendere quella desumibile dalla costante giurisprudenza amministrativa in tema di rapporti di parentela, frequentazioni, cointeressenze, vicende anomale dell’impresa, intestazioni fittizie di società, ricorso alle c.d. teste di legno, scambio di mezzi e di personale, intrecci societari in ambito familiare, società di tipo familiare o clanico, e così via.
Se si scorre la casistica indicata nella sentenza n. 1743/2016 si ritrovano le situazioni che a loro volta integrano “i concreti elementi” cui fa riferimento la normativa e la giurisprudenza di settore da moltissimi anni per l’adozione del provvedimento di interdizione antimafia.
Anche il principio del “più probabile che non” indicato in tale sentenza trova i suoi precedenti nella giurisprudenza amministrativa precedente (Cons. St., sez. III, 7 ottobre 2015, n. 4657;Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2011, n. 15709) ed è stato ulteriormente precisato dalla giurisprudenza successiva di questa Sezione, facendo riferimento al principio della c.d. “probabilità cruciale”, secondo cui il provvedimento di prevenzione può essere adottato quando l’ipotesi dell’infiltrazione mafiosa deve ritenersi più probabile rispetto a “tutte le altre ipotesi messe insieme”, quando cioè presenta una soglia di significatività tale da essere superiore a qualunque altra spiegazione logica, laddove l’esistenza di spiegazioni divergenti fornite da qualche elemento concreto, implicherebbe un ragionevole dubbio (Cons. Stato Sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483;5 settembre 2019 n. 6105), con la precisione che la valutazione degli elementi non deve effettuarsi in modo atomistico, ma complessivo, in quanto un solo elemento in sé – sganciato da tutti gli altri – potrebbe non assumere sufficiente significatività e non superare il parametro della probabilità cruciale, ma va preso in considerazione all’interno del complesso degli elementi, effettuando una valutazione prognostica di tipo complessivo, verificando se l’insieme degli elementi sui quali si fonda l’interdittiva sia tale da suffragare, a fini probabilistici nei termini sopra specificati, il giudizio di pericolosità svolto dal Prefetto.
A quest’ultimo proposito è bene ricordare che, trattandosi di una misura di prevenzione, non è richiesto che l’accertamento della responsabilità superi qualsivoglia dubbio, tipico del settore penale, non potendo applicarsi alla materia della prevenzione – fondata sul pericolo – le categorie proprie del diritto e del processo penale che frustrerebbero irrimediabilmente la funzione preventiva.
Già nella sentenza n. 1743/2016 la Sezione aveva ribadito, riprendendo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, che era estranea “al sistema delle informative antimafia, non trattandosi di provvedimenti nemmeno latamente sanzionatori, qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (né - tanto meno - occorre l'accertamento di responsabilità penali, quali il "concorso esterno” o la commissione di reati aggravati ai sensi dell'art. 7 della L. n. 203 del 1991), poiché simile logica vanificherebbe la finalità anticipatoria dell'informativa, che è quella di prevenire un grave pericolo e non già quella di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante”.
Svolte queste premesse può procedersi alla disamina della controversia in esame.
11. - Nell’appello l’Amministrazione ha sottolineato che il primo giudice non ha ben tenuto conto del contesto nel quale opera la società cooperativa ricorrente in primo grado, caratterizzata da rapporti intercorrenti con il clan -OMISSIS- e con noti esponenti della criminalità locale e delle ‘ndrine calabresi;non ha considerato la circostanza assai rilevante dell’intervenuto scioglimento ex art. 143 TUEL del Consiglio Comunale di -OMISSIS-, nell’ambito del quale è stata accertata l’irregolare gestione delle concessioni demaniali marittime in favore soggetti vicini alla criminalità organizzata, interessata ad ottenerle non solo per poter acquisire ingenti contributi economici, ma anche perché funzionale ai traffici illeciti che si svolgono via mare.
11.1 – L’Amministrazione ha poi lamentato l’indebita parcellizzazione degli elementi istruttori acquisiti sul conto della società, dimenticando che la valutazione relativa al giudizio prognostico circa il rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata è globale e deriva dal complesso degli elementi acquisiti: sebbene le figure di -OMISSIS- e -OMISSIS- siano centrali, il fondamento dell’interdittiva non si fonda solo sulla sostituzione di tali soggetti nella compagine societaria con soggetti riconducibili al dott. -OMISSIS--, ma rilevano anche i rapporti tra -OMISSIS- e la sorella, coniuge di -OMISSIS--, ed il Presidente del Consorzio -OMISSIS- di cui la società fa parte.
11.2 - L’appellata ha controdedotto che:
- i componenti del consiglio di amministrazione della società sigg.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-- e -OMISSIS-sono esenti da mende o controindicazioni;
- l’interdittiva si fonda sul rapporto di parentela del Sig. -OMISSIS- con -OMISSIS-- e qualche sporadica frequentazione con soggetti controindicati;
- non vi è alcuna inferenza logica tra le vicende criminali relative al clan -OMISSIS- e la compagine societaria della -OMISSIS-, del tutto estranea ad ambienti e sodalizi criminali;
- la tesi prefettizia secondo cui il cambiamento della compagine societaria sarebbe intervenuta per tentare di eludere le verifiche antimafia sarebbe illogica, in quanto:
- nel 2018 si era concluso l’iter amministrativo di concessione demaniale e di approvazione del finanziamento, sicchè non sarebbe stato necessario mutare la compagine societaria nel 2019 dopo l’approvazione del progetto;
- nè il provvedimento di interdizione antimafia né le difese in primo grado avrebbero rilevato che il pericolo di ingerenza mafiosa dalla società interdetta potesse essere veicolato attraverso la partecipazione della stessa al Consorzio -OMISSIS-, con la conseguenza che il motivo di appello sarebbe inammissibile, in quando fondato su argomentazioni nuove, lontane da quelle dedotte nell’informativa antimafia che hanno cristallizzato l’oggetto del giudizio;
- correttamente il TAR avrebbe rilevato che la valorizzazione delle frequentazioni e degli avvicendamenti alla guida del Consorzio -OMISSIS- tra -OMISSIS- -OMISSIS- e-OMISSIS- Paquale, operata dalla Prefettura, costituirebbe una inammissibile integrazione postuma del provvedimento;
- il Consorzio -OMISSIS- e le cooperative che ne fanno parte avrebbero ottenuto la liberatoria antimafia percependo gli anticipi dei contributi;
- il sig. -OMISSIS- è uscito dal Consorzio -OMISSIS- nel marzo 2019 contestualmente all’uscita della società --OMISSIS-;lo stesso è accaduto per il sig. -OMISSIS-insieme alla società -OMISSIS-;
- la posizione del dr.-OMISSIS- -OMISSIS- sarebbe del tutto irrilevante in relazione al rischio di infiltrazione della società appellata, non potendo costituire il tramite tra la compagine societaria ed i sodalizi criminali.
12. - Ritiene il Collegio di dover preventivamente precisare che si è formato il giudicato sulla statuizione del TAR secondo cui i signori -OMISSIS-e -OMISSIS-dovevano considerarsi soggetti controindicati ai fini dell’adozione del provvedimento di interdizione antimafia;in ogni caso, anche a prescindere da tale circostanza, possono richiamarsi in queste sede i costanti principi in tema di rapporti di parentela e cointeressenze evincibili dalla giurisprudenza di questa Sezione, della quale ha fatto applicazione il Prefetto nel provvedimento interdittivo.
Ciò comporta che non possono trovare accoglimento le argomentazioni spese dalla appellata per sostenere che il sig. -OMISSIS- sarebbe stato “vittima” del solo rapporto di parentela, in quanto cognato di un soggetto asseritamente controindicato.
I rapporti di parentela, le frequentazioni con soggetti legati al clan -OMISSIS- ed in generale alla criminalità organizzata, le cointeressenze economiche con la moglie, coniugata con un elemento intraneo al clan, deponevano in modo chiaro sul rischio di permeabilità della azienda gestita da tale amministratore;lo stesso deve ritenersi con riferimento al Sig. -OMISSIS- per il quale sussistono sia le frequentazioni che le cointeressenze con soggetti controindicati legati alla criminalità organizzata.
13. - Chiarito questo aspetto, è opportuno precisare che gli avvicendamenti societari rientrano nelle modalità tipiche di cui si avvalgono le società colluse con la criminalità organizzata per eludere i controlli antimafia: per tale ragione il Prefetto non si è fermato al dato formale costituito dalla attuale compagine ed amministrazione societaria, ma ha esaminato l’analisi dei mutamenti societari, intervenuti in un’impresa sottoposta a verifica antimafia: l’art. 84, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, infatti, prevede la sostituzione negli organi sociali come elemento indiziario di un possibile condizionamento mafioso, quando presenti determinate caratteristiche indicate dalla norma stessa.
L’art. 84, comma 4, va letto in combinato disposto con l’art. 91, comma 5, del D.Lgs in base al quale “il Prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa” e, inoltre, ai sensi del successivo comma 6, il tentativo di infiltrazione mafiosa può essere desunto anche da “concreti elementi da cui risulti che l’attività d’impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata”.
L’esperienza di decenni, sia in materia di misure di prevenzione (tra cui rientrano anche le informazioni antimafia) sia in materia giudiziaria, ha dimostrato che il primo strumento di elusione consiste, nel caso delle attività economiche, nel preporre alle medesime persone di fiducia incensurate;non a caso, infatti, l’art. 91, comma 5, D.Lgs 159/2011 prevede che il Prefetto “estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa”.
Il citato art. 91, comma 5, non limita l’ambito degli accertamenti al contesto familiare, poiché i medesimi accertamenti devono indirizzarsi a tutti i “i soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi dell’impresa”.
14. - Secondo il Prefetto gli elementi indiziari raccolti nel corso dell’istruttoria avrebbero fornito sufficienti elementi da cui desumere, ragionevolmente, che la variazione della compagine societaria fosse strumentale a dissimulare il persistere dell’ingerenza del signor -OMISSIS- nella gestione della società interdetta.
14.1 - Secondo l’appellata tale tesi sarebbe irragionevole ed illogica, in quanto l’iter amministrativo relativo alla concessione demaniale era terminato già nel 2018 ed anche il contributo era il finanziamento era stato approvato in quello stesso anno: non avrebbe avuto alcun senso modificare la compagine societaria per ottenere un bene che era stato già conseguito.
Le modifiche sarebbero intervenute, infatti, per motivi di carattere economico e non per finalità elusive antimafia.
14.2 - La tesi dell’appellata non risulta convincente in base al principio della c.d. probabilità cruciale prima richiamato.
L’Amministrazione ha dato risalto alla tempistica della variazione societaria in collegamento che le vicende che hanno interessato altre società riconducibili al clan -OMISSIS-, e allo scioglimento del Consiglio Comunale di -OMISSIS-
La concessione del finanziamento è avvenuta con atto regionale -OMISSIS- sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92 d.lgs. 159/11, in attesa del perfezionamento dell’iter per la acquisizione dell’informazione antimafia liberatoria;la tesi sostenuta in giudizio dall’appellata, secondo cui il finanziamento sarebbe stato già concesso, con la conseguenza che sarebbe venuto meno per il sig. -OMISSIS- ogni interesse all’acquisizione della documentazione antimafia liberatoria, avendola acquisita “attraverso il meccanismo del silenzio assenso” non è condivisibile, in quanto tale istituto non opera in questa specifica materia: ne consegue che la erogazione del finanziamento, ai sensi dell’articolo 92 citato, sarebbe rimasta sottoposta a condizione risolutiva fino all’adozione da parte della Prefettura di un provvedimento espresso che escludesse il pericolo di condizionamento mafioso dell’impresa.
L’Amministrazione ha rilevato che ad inizio 2019 il procedimento era ancora in corso: la relazione del Ministro dell’Interno, allegata al provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale di -OMISSIS-, aveva sottolineato la mala gestio nell’esercizio di potestà ampliative da parte della compagine comunale, tra le quali rientravano anche le concessioni demaniali rilasciate dal -OMISSIS- ad imprese suscettibili di agevolare gli interessi della criminalità organizzata locale.
A quella data era ragionevole prevedere un approfondimento istruttorio da parte della Commissione di indagine sulle concessioni demaniali rilasciate dal -OMISSIS-, tanto più che nel caso della società cooperativa --OMISSIS- non era stata neppure richiesta la documentazione antimafia;inoltre si era verificata l’ulteriore circostanza che altre società contigue al clan -OMISSIS- erano state destinatarie di provvedimenti di interdizione antimafia.
Secondo una valutazione probabilistica, a fronte di tali solidi elementi, risulta poco verosimile che
l’avvicendamento nelle cariche sociali sia stato determinato da ragioni imprenditoriali e che i nuovi amministratori siano subentrati perché dotati di mezzi idonei a sostenere l’attività imprenditoriale, che per -OMISSIS- era diventata molto onerosa, atteso che la società, anche dopo la variazione della compagine societaria, ha mantenuto un capitale sociale pari ad Euro 900, ha indicato nel bilancio presentato del 2016, un risultato di esercizio pari a Euro 0 e ciò nonostante ha inoltrato alla Regione Puglia la richiesta di una erogazione pari a Euro 1.054.612,25, evidentemente sproporzionata rispetto alla capacità imprenditoriale.
14.4 – Ritiene, quindi, il Collegio che in base al principio della probabilità cruciale, sia convincente la ricostruzione effettuata dal Prefetto ed indicata nell’interdittiva antimafia.
Del resto anche il TAR nell’accogliere il ricorso di primo grado, ha condiviso quanto indicato dal Prefetto in relazione agli avvicendamenti societari al fine di eludere la normativa antimafia, rilevando criticità solo nell’ultimo mutamento societario: ha rilevato, infatti, che nell’atto di interdizione non fosse indicato il collegamento dei nuovi soci con la precedente amministrazione.
15. - La statuizione del TAR non può essere condivisa ad una lettura approfondita dell’interdittiva impugnata.
Nella parte relativa al mutamento degli organi di amministrazione e di rappresentanza (pag. 8) si fa chiaro riferimento non solo alla compagine societaria, ma ai collegamenti tra la società ed il Consorzio -OMISSIS-: i due soggetti sono strettamente interconnessi ed il Prefetto ha rilevato che gli ex amministratori della società – attraverso il tramite del Consorzio – non potevano ritenersi estranei alla gestione dell’impresa stessa.
15.1 - Sebbene l’interdittiva non abbia esplicitato in modo dettagliato la circostanza, è facile desumere che “il balletto” delle cariche all’interno del Consorzio sia correlato alle vicende che hanno interessato la società cooperativa appellata: vi sono state frequentazioni ed avvicendamenti alla guida del Consorzio -OMISSIS- tra --OMISSIS-;-OMISSIS-è stato vice presidente del Consorzio -OMISSIS-, risultano frequentazioni tra -OMISSIS-, -OMISSIS- e l’attuale presidente, -OMISSIS-(attuale presidente del Consiglio Direttivo), a dimostrazione di una continuità del collegamento tra tali soggetti.
Gli attuali amministratori della appellata sono stretti congiunti di-OMISSIS- -OMISSIS-, il cui nominativo ricorre nella relazione della DIA del 14/11/2019 richiamata nell’interdittiva antimafia;
nella nota dei Carabinieri n. -OMISSIS-, richiamata nella sentenza appellata, sono illustrati gli ulteriori accertamenti svolti rispetto a -OMISSIS-- e alle sue cointeressenze;tale nota costituisce uno dei presupposti sui quali si fonda l’interdittiva essendo richiamata nelle premesse dal provvedimento impugnato e, quindi, integra, per relationem, la motivazione dell’atto;
in considerazione della presenza di ex amministratori dell’impresa --OMISSIS- nel Consorzio -OMISSIS-, delle frequentazioni degli stessi ex amministratori con legali rappresentanti del Consorzio, la tempistica del mutamento degli organi di amministrazione nella “--OMISSIS-” lascia ragionevolmente supporre che l’avvicendamento nei poteri di rappresentanza sia strumentale all’acquisizione di una certificazione antimafia liberatoria che, altrimenti, non sarebbe potuta essere ottenuta.
Infine, a dimostrazione della continuità del collegamento tra l’appellata ed il Consorzio attraverso: dalla visura della CCIAA di Foggia del 16/4/2020, depositata dall’appellata, si evince che in data 29/11/2019 è stata nominata componente del Consiglio Direttivo del Consorzio -OMISSIS- la sig.ra-OMISSIS- -OMISSIS-, congiunta di-OMISSIS- -OMISSIS-, che riveste attualmente la carica di presidente del consiglio di amministrazione della soc. coop. --OMISSIS-.
Il collegamento esistente tra i due enti risulta quindi costante nel tempo.
16. - Ritiene dunque il Collegio che – sebbene il provvedimento antimafia non abbia ben esplicitato tali elementi – nondimeno deve ritenersi che possa essi costituiscano parte della motivazione del provvedimento essendo atti istruttori richiamati nel contesto dell’atto impugnato.
È costante l’orientamento della giurisprudenza nel ritenere che non ricorre il vizio di integrazione postuma della motivazione quando la motivazione del provvedimento può ricostruirsi in modo univoco sulla base degli elementi emersi in sede istruttoria: in tale caso, infatti, il vizio si appalesa meramente formale e tale da non giustificare l’annullamento dell’atto (cfr., ex plurimis, Cons. Stato Sez. II, 06/05/2020, n. 2860).
Come già rilevato, nel caso di specie non vi è stata una integrazione della motivazione in sede processuale, ma sono stati evidenziati elementi già emersi in sede istruttoria e richiamati per relationem nel provvedimento di interdizione antimafia;nello stesso decreto impugnato, peraltro, erano indicati sia il collegamento tra il Consorzio -OMISSIS- e la società cooperativa --OMISSIS-, sia l’assunzione di cariche di vertice in ambedue gli enti da parte dei medesimi soggetti, legati alla criminalità organizzata, sia le sostituzioni operate nelle compagini societarie al fine elusivo antimafia indicandone le ragioni: ne consegue che non sussiste il vizio di motivazione rilevato dal TAR.
16.1 - Infine, con riferimento alle deduzioni svolte dalla difesa dell’appellata, secondo cui il Consorzio DEMI e le varie cooperative che ne fanno parte (o ne facevano parte, atteso che dall’estratto della CCIAA depositato dall’appellate ora non risultano consorziate) avrebbero ottenuto gli anticipi sulla misura di finanziamento approvato, è sufficiente rilevare che tale circostanza non assume rilievo ai fini decisori, tenuto conto che la stessa appellata ha riconosciuto nella propria memoria conclusionale che l’anticipo del contributo può essere liquidato sotto condizione risolutiva di cui all’art. 92 del d.lgs. 159/2011.
17. - L’appello va quindi accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.
18. - Le spese del doppio grado possono compensarsi tra le parti tenuto conto della particolarità della fattispecie in esame.