Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-06-23, n. 202306205
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Testo completo
Pubblicato il 23/06/2023
N. 06205/2023REG.PROV.COLL.
N. 08187/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8187 del 2021, proposto dalla dottoressa NG ON e dal dottor GI ON, rispettivamente titolari della “Farmacia EL e della “Farmacia ON GI”, entrambi rappresentati e difesi dall’avvocato Maurizio Ricciardi Federico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Comune di Alife, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
nei confronti
la Parafarmacia "Sant'Antonio” del dottor Antonio Parisi, non costituita in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede di Napoli, n. 3949/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Alife;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 25 maggio 2023, il Cons. Antonio Massimo Marra e sentite le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le odierne appellanti, titolari delle uniche due sedi farmaceutiche presenti nel Comune di Alife, hanno impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, la determinazione prot. n. 13338 del 13 dicembre 2019, a mezzo della quale il Responsabile ATA del Comune di Alife, in allegato adempimento della sentenza n. 4949 emessa dal medesimo Tribunale in data 17 ottobre 2019, ha concluso il procedimento - avviato con diffida delle Farmacie ricorrenti - finalizzato alla adozione delle previste misure sanzionatorie (pecuniaria ed accessorie) a carico della Parafarmacia Sant’Antonio; limitatamente, nello specifico, alla comminatoria della sanzione accessoria giacché, quella pecuniaria risultava adottata in data 8 febbraio 2019.
1.1. La diffida formulata dalle ricorrenti traeva spunto dagli esiti di un’operazione, avviata dalla Guardia di Finanza di Caserta, che ha portato al sequestro di confezioni di medicinali vendute dalla Parafarmacia in allegata violazione dell’articolo 3 della legge n. 362 dell’8 novembre 1991, che riserva la commercializzazione di farmaci esclusivamente alle farmacie.
1.2. Le ricorrenti, nel dedurre l’illegittimità del provvedimento per violazione del giudicato e del dovere di agire secondo correttezza e buona fede, contestano l’operato, asseritamente arbitrario, dell’Amministrazione comunale, là dove ha concluso il relativo procedimento con la dichiarazione di non necessità di ulteriormente provvedere in merito alla chiusura dell’attività commerciale.
1.3. Parte ricorrente aveva sostenuto, ancora, che il provvedimento sarebbe stato adottato in forza di una istruttoria carente e lacunosa, tanto più in presenza di un’attività vincolata per l’Amministrazione che avrebbe dovuto senza indugio definirsi con la inibizione dell’attività commerciale in danno della Parafarmacia Sant’Antonio.
1.4. Nel primo grado del giudizio si sono costituiti il Comune di Alife e la Parafarmacia Sant’Antonio per chiedere entrambi la reiezione del ricorso.
2. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale adito ha respinto