Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-02-16, n. 201500791

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-02-16, n. 201500791
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201500791
Data del deposito : 16 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00956/2007 REG.RIC.

N. 00791/2015REG.PROV.COLL.

N. 00956/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 956 del 2007, proposto dalla signora T H, rappresentata e difesa dagli avvocati E M B e M A G, con domicilio eletto presso l’avvocato C S con studio in Roma, via Statilio Ottato, n. 33;

contro

A.T.C. - Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati G T e M B, con domicilio eletto presso l’avvocato G T con studio in Roma, viale G. Mazzini n.11;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Piemonte–, Sez. I n. 3377/2006, resa tra le parti, concernente un diniego di subentro in un contratto di locazione per un alloggio di edilizia residenziale pubblica;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2015 il Consigliere C S e uditi per le parti l’avvocato Paolo Migliaccio, su delega dell'avvocato Gianinet Aseglio, e l’avvocato Andrea Vecchio Verderame, su delega dell'avvocato G T;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- La signora H T chiedeva all'agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino (di seguito A.T.C.) di subentrare al marito defunto signor Filippo Fichera nella locazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, ubicato in Torino, corso Grosseto n. 361/1.

L'A.T.C., con provvedimento del direttore generale n. 60505 dell'8 novembre 2004, respingeva l'istanza in quanto la signora H T e i componenti del suo nucleo familiare risultavano in possesso di un reddito superiore ai limiti previsti dall'art. 29, comma 1, lettera e), della legge regionale del Piemonte n. 46 del 28 marzo 1995.

Con lo stesso provvedimento veniva comunicato alla signora H T l'avvio del procedimento per il rilascio dell'immobile, in quanto ormai da considerare occupante sine titulo , ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 1035/1972 e dell'art. 30 della legge regionale n. 46/1995 e successive modificazioni o integrazioni.

Con successivo decreto presidenziale del 6 aprile 2005, notificato il 10 giugno 2005, l'A.T.C. disponeva il rilascio dell'alloggio nel termine di 90 giorni.

Avverso il provvedimento la signora H T proponeva ricorso al T.A.R. per il Piemonte, deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 15 e 29 della legge regionale n. 46/1995, nonché carenza di istruttoria e di motivazione.

1b.- Il T.A.R., con sentenza n. 3377 dell'11 ottobre 2006, resa in forma semplificata, ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile.

Il Tribunale ha considerato, infatti, fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall'amministrazione resistente, per mancata tempestiva impugnazione del provvedimento dell'8 novembre 2004, con il quale era stato determinato lo status di occupante senza titolo della signora H T, atto ritenuto dotato di autonoma efficacia lesiva, nonché presupposto rispetto al successivo decreto di rilascio del 6 aprile 2005.

1.c - Avverso la sentenza la signora H T ha proposto appello.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino (A.T.C.), che ha chiesto di rigettare l'appello e che sia confermata la sentenza del T.A.R.

All'udienza pubblica del 13 gennaio 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

2.- La signora H T deduce, preliminarmente, che la lettera raccomandata dell'8 novembre 2004, con la quale l'A.T.C. le aveva comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio dell'immobile, avrebbe carattere endoprocedimentale e, pertanto, non potrebbe essere considerata atto immediatamente lesivo dei suoi interessi.

L'appellante deduce, inoltre, che non ci sarebbe stata acquiescenza al citato provvedimento dell'8 novembre 2004, avendo, in riscontro ad esso, fornito deduzioni, insieme al figlio signor E F, in ordine alla composizione del nucleo familiare ed alla situazione reddituale e che il reddito della signora S F (figlia) non poteva essere ascritto al nucleo familiare, in quanto la figlia in questione, pur mantenendo la residenza nell'immobile di e.r.p., era domiciliata in altro comune della provincia di Milano.

2.b - Sul punto il Collegio ritiene che quanto dedotto dall'appellante sia condivisibile e che l'atto lesivo sia, pertanto, da individuarsi nel decreto di rilascio dell'immobile adottato in data 6 aprile 2005, in considerazione del fatto che il precedente atto presupposto dell'8 novembre 2004 è definito dalla stessa amministrazione, nell'oggetto, di "avvio del procedimento" e con esso vengono assegnati al destinatario 60 giorni per dedurre e produrre documenti, con l’indicazione del funzionario responsabile del procedimento e dell'ufficio presso cui prendere visione degli atti.

Come evidenziato dall'appellante, nel decreto di rilascio del 6 aprile 2005 l'amministrazione ha, poi, preso atto delle deduzioni prodotte dalla signora T (pur non ritenendole attendibili) ed ha indicato nuovi termini per l'impugnazione.

Va richiamata dunque la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato per la quale la comunicazione di avvio del procedimento non è un atto autonomamente impugnabile, in quanto emesso nell'ambito di un iter che è "suscettibile di definizione non necessariamente sfavorevole nei riguardi dell'interessato" (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6775 del 19 ottobre 2004).

L'originario ricorso è, pertanto, da considerarsi ammissibile.

3.- Nel merito, tuttavia, il ricorso di primo grado – riproposto in questa sede - risulta infondato e va respinto.

Occorre premettere che, avvenuto il giorno 8 ottobre 2003 il decesso dell’assegnatario, era dovere dei superstiti (nel caso di specie, della moglie e dei figli) comunicare all’A.T.C. l’evento e la sussistenza delle condizioni di legge per continuare a fruire dell’alloggio e che, comunque, preso atto del decesso, è divenuto obbligo dell’A.T.C. della provincia di Torino riscontrare, ai sensi dell’articolo 15 della L.R. n. 46/1995, la permanenza a tale data, nei componenti del nucleo familiare nella sua nuova composizione, dei requisiti per la conservazione del diritto a usufruire dell’alloggio di edilizia popolare.

Tra tali requisiti vi è quello del reddito annuo del nucleo familiare interessato, che deve essere complessivamente non superiore al “doppio del limite di reddito previsto per l’assegnazione”, come disposto dall’articolo 29 della legge citata.

Orbene, dalla documentazione prodotta si evince che, alla data dell'8 ottobre 2003, la signora S F era anagraficamente residente nell’abitazione di corso Grosseto e faceva, quindi, parte del nucleo familiare;
del resto la stessa appellante riconosce che la figlia ha trasferito la propria residenza a Lissone (MI) il 5 ottobre 2004, asserendo, peraltro, che dal febbraio 2004 lavorava presso la ditta "Set up", come da dichiarazione del datore di lavoro relativa, però, al periodo 7 giugno 2004-18 gennaio 2005.

L’appellante sostiene, poi, che la figlia, in precedenza, sempre per motivi di lavoro, avrebbe abitato a Torino, in un appartamento in locazione con contratto non registrato, esibendo, a supporto la richiesta di attivazione di utenza gas e una sola fattura di pagamento di consumi.

3a. - Quanto dichiarato non dimostra, però, la effettiva residenza dell’interessata a Torino, fermo restando che non è possibile smentire una situazione anagrafica senza esibire almeno i contratti di attivazione delle varie utenze e la continuità nel pagamento delle stesse, o un contratto di fitto, regolare ai fini fiscali (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5231, del 23 ottobre 2014).

Va evidenziato, peraltro, che la stessa appellante, alla pagina tre del ricorso originario, riconosce che la signora S F, alla data di presentazione della richiesta di subentro, pur se (asseritamente) domiciliata nella provincia di Milano da alcuni mesi, "manteneva la residenza originaria presso il suo nucleo familiare solo per ricevere importanti comunicazioni”.

Quanto alla circostanza che l'emanazione degli atti da parte dell'amministrazione è avvenuta in ritardo l'8 novembre 2004, ciò è stato dovuto, soprattutto, al fatto che la domanda di subentro è stata presentata dalla signora T solo in data 12 luglio 2004.

3b. - L’appellante, nella memoria depositata il 18 dicembre 2014, sostiene, infine, che l'A.T.C. le ha fornito nel frattempo comunicazioni in ordine alla domanda da lei separatamente prodotta per l’acquisto dell’alloggio in questione e ciò sarebbe in contraddizione con il provvedimento di rilascio adottato.

Tale circostanza non assume, invero, rilievo, atteso che nella comunicazione inviata alla signora T in data 6 maggio 2011 è precisato che “per motivi organizzativi connessi alla vastità del piano di vendita, la presente comunicazione è inviata tutti gli assegnatari, potenziali acquirenti, senza il controllo preventivo circa l’esistenza di cause di impedimento alla vendita (decadenza, acquisizione senza titolo, morosità, controversie legali, opere abusive, eccetera.)”.

La domanda, del resto, non risulta poi accolta (non avendo la signora T la legittima disponibilità dell'alloggio, mancando dei requisiti per subentrarvi dopo il decesso del marito assegnatario).

Conclusivamente l'appello e infondato e va respinto.

4.- Attese le implicazioni di carattere interpretativo proprie della materia del contendere sussistono, tuttavia, le condizioni perché le spese del presente grado di giudizio siano compensate tra le parti.

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