Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-04-21, n. 201701867

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-04-21, n. 201701867
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201701867
Data del deposito : 21 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/04/2017

N. 01867/2017REG.PROV.COLL.

N. 08714/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 8714/2014 RG, proposto dalla Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto in Roma, via V. Picardi n. 4/B;



contro

Margherita s.r.l., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Chiara Scoca, Franco Gaetano Scoca, Giuseppe Mescia e Giacomo Mescia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Franco Scoca in Roma, via G. Paisiello n. 55;



per la riforma

della sentenza del Ta.r. Puglia – Bari -sez. I, n. 923 del 16 luglio 2014, resa tra le parti e concernente il silenzio serbato dalla Regione Puglia sul rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di energia eolica.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 20 dicembre 2016 il Cons. Silvestro Maria Russo e udito pure, per le parti, il solo avv. Caputi Iambrenghi;

Ritenuto in fatto che:

– il 1° gennaio 2011), entrò in vigore la deliberazione n. 3029 del 30 dicembre 2010, con la quale la Giunta regionale della Puglia dettò le linee-guida per il rilascio delle autorizzazioni uniche – AU ex art. 12, c. 3 del Dlg 29 dicembre 2003 n. 387 per gli impianti FER;

– l’art. 7.1) di detta DGR dispose l’applicabilità delle linee-guida pure ai procedimenti autorizzativi in corso, ove non recassero già la soluzione di connessione e non vi fossero i pareri ambientali;

– il successivo art. 7.3) fissò l’onere d’integrare la documentazione ex art. 7.2) entro il 1° aprile 2011 (salvo proroga per comprovate ragioni tecniche), a pena d’improcedibilità dell’istanza di AU;

– qualora tali integrazioni avessero riguardato opere soggette a VIA, sarebbero rimaste salve le procedure ed i tempi di cui alla II parte del Dlg 3 aprile 2006 n. 152, in conformità a quanto stabilito dai §§ 18.5) e 18.6) del DM 19 settembre 2010;

Rilevato al riguardo che:

– la Margherita s.r.l., corrente in Roma, il 25 agosto 2010 aveva chiesto alla Regione Puglia un’AU ex art. 12 del Dlg 387/2003 per un impianto eolico da allocare nel territorio comunale di Cerignola (FG), loc. S.M. La Scala, per una potenza di MW 36,3, depositando il successivo 26 novembre il progetto definitivo ed il relativo SIA;

– dopo l’entrata in vigore delle linee-guida regionali in materia, la Regione appurò che il progetto di detta Società non era corredato dal preventivo del gestore delle rete, della relativa accettazione da parte di essa, della soluzione tecnica di connessione, della dichiarazione dell’istituto di credito che attestasse la disponibilità delle risorse per l’investimento e del piano economico e finanziario, oltre a non esser stato trasferito in sede telematica e di non aver offerto prova d’aver proposto istanza di VIA alla P.A. competente;

– pertanto, con nota prot. n. 11244 del 21 settembre 2011, la Regione chiese a detta Società di voler integrare la documentazione nei predetti termini e di trasferirla sul portale telematico, ritenendo sul punto applicabile il § 7.3) della DGR n. 3029/2010 perché il progetto, alla data del 1° gennaio 2011, era privo dei pareri ambientali e della soluzione di connessione;

– detta Società, senza contestazioni al riguardo, trasmise sì alla Regione parte della documentazione in parola e, quindi, anche l’istanza di AU in via telematica, ma non il preventivo di connessione da essa esplicitamente accettato, in una con gli atti connessi validati e predisposti dal gestore;

Rilevato altresì che:

– dopo altre vicissitudini e senza il previo deposito di tal preventivo e degli atti connessi, la Società ha allora adito il T.a.r. Bari, con il ricorso n. 390/2014 RG, per far constare l’inerzia colpevole della Regione sul rilascio dell’AU, pur se il relativo procedimento continuò fino alla conferenza di servizi del 17 luglio 2014;

– la Società ricorrente lamentò in sostanza:

a) di aver già ottenuto fin dal 2 luglio 2013 il parere favorevole della Provincia di OG (Servizio ambiente) sul suo progetto;

b) l’inutile decorso del termine di 180 gg. dalla presentazione dell’istanza di AU, senza che la Regione avesse comunicato neanche l’avvio del relativo procedimento;

c) la persistente inerzia regionale pure dopo l’integrazione

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