Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-12-06, n. 202108147

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-12-06, n. 202108147
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202108147
Data del deposito : 6 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2021

N. 08147/2021REG.PROV.COLL.

N. 08275/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8275 del 2013, proposto da
R Z, Gridonia Zanotti, rappresentati e difesi dall'avvocato E E, con domicilio eletto presso lo studio Angela Palmisano in Roma, via Nizza 59;



contro

Agea-Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lombardia, Provincia di Cremona, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 02568/2013, resa tra le parti, concernente quote latte;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea-Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2021 il Cons. Marco Morgantini e uditi per le parti gli avvocati Fabrizio Tomaselli su delega di E E;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il contenzioso in esame concernente la comunicazione AIMA di assegnazione dei QRI per le annate 1995/1996-1997/1998, e del verbale del riesame del 2 novembre 1999; del presupposto Decreto Ministeriale del 15 luglio 1999; nonché di ogni atto comunque connesso, presupposto e conseguente se non conosciuto al deposito del ricorso.

2. Con il ricorso in primo grado R.G. 0309/2000 l’odierno appellante, dopo aver ricostruito la normativa comunitaria e nazionale sul regime delle c.d. “quote latte”, ipotizzava una serie di violazioni di legge, nonché di normativa comunitaria, oltre che eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di potere per rettifica dei dati in mancanza di previsione normativa e disparità di trattamento.

3. Il T.A.R. per il Lazio, sezione seconda ter, emetteva una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art.74 del d.lgs. 104 del 2010 e respingeva il ricorso.

4. Il ricorrente impugna la sentenza di primo grado lamentando, in via preliminare, la nullità della sentenza per omessa pronuncia su tutti i motivi di doglianza attorei e sui punti decisivi della domanda giudiziale lamentando la violazione dell’art. 112 c.p.c; nonché il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205 relativa alla decisione del T.a.r di pronunciarsi con una sentenza in forma semplificata motivando per relationem, in quanto, sono state richiamate delle sentenze che avevano deciso questioni in parte differenti, rispetto a quelle oggetto di ricorso.

B – Nel merito

I) Sul motivo di ricorso relativo all’illegittimità comunitaria per violazione e falsa applicazione dei Regg. CEE n.3950/92 e n.536/93 per determinazione retroattiva di QRI; Eccesso di potere (per mancata disapplicazione del D.L. 411/97 conv. in legge 5/98 per contrasto con i Regg. CEE. N.3950/92 del Consiglio e n. 536/93 della Commissione )

II) Violazione e falsa applicazione dei Regg. CEE n.3950/92 degli art. 2, 4 e 5 L. n. 5/98 nonché degli artt. 3 e 7 L. 241/90 (mancato ridistribuzione del QGG e mancato aggiornamento dei QRI; comunicazione di QRI non definitivo oltre i termini; difetto di motivazione) – Eccesso di potere

III) Sul motivo di ricorso relativo alla violazione e falsa applicazione dei Regg. CEE n.3950/92 degli art. 2 e 5 L. n. 5/98 nonché degli artt. 3 e 7 L. 241/90 (per attribuzione di QRI ripartito in quota A e B per i produttori associati ed in unica quota per quelli non associati – mancata motivazione relativamente alla riduzione della quota B).

IV) Sul motivo di ricorso relativo all’illegittimità derivata per illegittimità del D.M 17.02.98 per violazione e falsa applicazione degli artt. 17 della legge n.400/1998, 17, c.25 ss della L. n.127797 E 2 C. 10 del D.L. 411/97, conv. Con modificazione nella legge n.5/97 (allegati derivati dalla comunicazione AIMA del 17. 02. 1998, quale atto presupposto).

V) Sul motivo di ricorso relativo alla violazione degli art.117 e 118 Cost. nonché del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, riaffermato dalla Corte Costituzionale, in materia di controllo della produzione lattiero- casearia, con sentenza 520/95

VI) Sul motivo di ricorso relativo al quadro sintetico dei profili di illegittimità comunitaria e costituzionale delle disposizioni normative italiane in materia di quote latte e delle conseguenti determinazioni dell’AIMA oggetto del presente ricorso.

VII) Carenza assoluta di motivazione per mancato accoglimento delle istanze preliminari e istruttorie svolte nel giudizio di primo grado e per il mancato accoglimento delle medesime istanze in totale riforma della sentenza impugnata

Si è costituita l’amministrazione per resistere, con atto meramente di stile.

All’udienza del 2 dicembre 2021, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il giudice di prime cure ha dichiarato il ricorso infondato, sulla base di considerazioni già svolte con precedenti sentenze che vertevano circa l’assegnazione retroattiva dei QRI, il mancato coinvolgimento delle regioni dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n.520 del 1995, nonché richiamando la sentenza della Corte di giustizia del 25 marzo del 2004 C-480 ed al contenuto della relazione redatta dal Nucleo Carabinieri nell’aprile 2010. Tali considerazioni venivano ritenute dirimenti per rigettare tutte le censure proposte con il ricorso.

6. Il Collegio osserva quanto segue.

Con il termine quote – latte si suole far riferimento al sistema di contigentamento produttivo del sistema caseario il cui scopo era quello di ridurre lo squilibrio tra la domanda e l’offerta dello stesso. La Comunità Europea, con il Reg. 3950/92 ( il quale prorogava il regime di prelievo supplementare già previsto dal regolamento (CEE) n.865/84 ) e poi in seguito con i Reg. 1788/2003 e Reg. 1234/2007, regolamenti che nel caso di specie però non rilevano, ripartiva il quantitativo globale garantito (QGG) di latte a ciascun stato membro in quote individuali da assegnare ai produttori, il cd. QRI; il quale veniva aggiornato ogni anno prima dell’inizio del periodo di commercializzazione.

Nel caso in cui lo Stato Membro avesse costatato il superamento del monte di quote assegnato dall’Unione Europa, si procedeva alla quantificazione del prelievo supplementare (pari al 115 %). Nel corso del periodo contingentale, lo Stato membro aveva la possibilità di compensare i superamenti del quote individuali restituendo i quantitativi di riferimento individuali inutilizzati dei produttori che hanno esaurito le proprie quote per ridurre la produzione eccedentaria di altri produttori.

7. In via preliminare, va affrontata la questione relativa alla scelta del Collegio di prime cure di decidere la sentenza in forma semplificata ex art. 74 c.p.a.

Tale motivo di ricorso è infondato.

Infatti, essendo, il tema delle “quote – latte”, oggetto di un copioso contenzioso e quindi, più volte affrontato, non solo dal T.A.R ma anche da questo Consiglio, si può, pacificamente, affermare la validità della sentenza breve che motiva per relationem, in quanto il riferimento a sentenze già

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