Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-04-06, n. 201601363

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-04-06, n. 201601363
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201601363
Data del deposito : 6 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09808/2015 REG.RIC.

N. 01363/2016REG.PROV.COLL.

N. 09808/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 9808/2015 RG, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Commissario delegato per fronteggiare la crisi socio-economico e ambientale nel bacino del fiume Aterno ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

contro

Edison s.p.a., corrente in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R V, A D E e W T M, con domicilio eletto in Roma, via G. Caccini n. 1,

per la riforma

della sentenza del TAR Lazio – Roma, sez. I, n. 9950/2015, resa tra le parti e concernente l’accesso ai documenti relativi agli interventi di sicurezza e bonifica nell'area del bacino del fiume Aterno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società appellata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 17 marzo 2016 il Cons. S M R e uditi altresì, per le parti, l'avv. Villata e l’Avvocato dello Stato Varrone;

Ritenuto in fatto che la Edison s.p.a., corrente in Milano, assume d’esser proprietaria di un terreno sito in Bussi nel Tirino (TE), loc. Tre Monti, nel sito d’interesse nazionale – SIN in cui era allocata una discarica di rifiuti, oggetto ora di interventi di bonifica e messa in sicurezza ex DM 471/1999 a cura del Commissario delegato per fronteggiare la crisi socio-economico e ambientale nel bacino del fiume Aterno;

Rilevato che detta Società dichiara che il Commissario, con nota prot. n. 773 del 27 settembre 2012, le ha comunicato d’aver predisposto il progetto per la messa in sicurezza della discarica stessa, onde essa afferma d’aver avuto bisogno di conoscere gli atti e gli accertamenti inerenti a tal operazione;

Rilevato altresì che detta Società, affermando d’esser la titolare incolpevole della discarica stessa, il 17 dicembre 2014 ha chiesto al Commissario delegato (e per nota anche al Ministero dell’ambiente) d’accedere a e di ottenere copia di un corposo insieme di atti, documenti ed accertamenti (pareri di pericolosità relativi ai campioni di rifiuti analizzati;
stratigrafie dei sondaggi eseguiti;
schemi di completamento dei piezometri installati;
rilievo topografico dei punti di indagine;
rilievo piezometrico;
risultati delle prove di permeabilità in situ ;
risultati delle prove geotecniche in situ e di laboratorio;
eventuali documenti di cantiere attestanti evidenze di rilevanza tecnica;
eventuale relazione tecnica descrittiva dei suddetti risultati;
atti della Conferenza dei Servizi del 20 novembre 2014), formati o detenuti da tal Ufficio;

Rilevato inoltre che tal richiesta è stata rivolta da detta Società al fine di poter esercitare le proprie ragioni a difesa in numerosi procedimenti giudiziari, innanzi all’AGO ed a questo Giudice, ma tal Ufficio commissariale non le ha risposto alcunché;

Rilevato pure che, a seguito del silenzio così serbato, detta Società ha proposto al TAR Lazio il ricorso n. 1943/2015 RG, deducendo la legittimità della sua richiesta, al fine di veder tutelate le sue ragioni ed accertato il diritto ad ottenere l'invocata ostensione;

Rilevato al riguardo che l’adito TAR, con la sentenza n. 9950 del 21 luglio 2015, ha accolto la pretesa attorea, accertando l'illegittimità del silenzio così serbato ed ordinando al Commissario ed al Ministero dell’ambiente di far accedere detta Società, dal che il presente appello;

Considerato in diritto che, anzitutto, non può esser stralciata dalla presente causa la posizione del Ministero dell’ambiente, di cui si predica, ma non correttamente, il difetto della sua legittimazione passiva circa l’invocato accesso, in quanto esso non v’è sicura dimostrazione che esso non abbia formato o che non detenga alcuno degli atti richiesti;

Considerato inoltre che non può esser condiviso il primo motivo d’appello, laddove si lamenta che il TAR non ha dichiarato inammissibile l’«… istanza di accesso, in ragione della non specifica individuazione degli atti di cui si chiedeva l'astensione;
della sussistenza, comunque di evidenti ragioni di non ostensibilità della richiesta documentazione, proprio con riferimento alle vicende penali di cui si è detto;
della insussistenza di un interesse specifico e concreto all'astensione
…»;

Considerato infatti che l’istanza attorea d’accesso, al più, si può dire priva di indicazioni o estremi non predefiniti, non certo generica, tant’è che pure il Ministero dell’ambiente ha chiesto al Commissario «… una relazione tecnica descrittiva delle attività di campionamento e dei risultati, apposite tabelle riassuntive con evidenze dei superamenti riscontrati e soprattutto una cartografia con indicazione dei punti di prelievo …», con ciò dimostrando d’aver sì buona consapevolezza della documentazione inerente ai procedimenti di bonifica e messa in sicurezza del sito attoreo, ma di non poterne indicare gli elementi identificativi, com’è accaduto alla Società appellata, pur se chiarissima è stata, nel suo significato, a quali documenti ha inteso riferirsi, tant’è che pure la sua richiesta s’è incentrata sul metodo e sui risultati degli accertamenti condotti a cura dell’Ufficio commissariale e che hanno formato oggetto di valutazione da parte dell’

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