Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-05-28, n. 201302915

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-05-28, n. 201302915
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201302915
Data del deposito : 28 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04048/2012 REG.RIC.

N. 02915/2013REG.PROV.COLL.

N. 04048/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4048 del 2012, proposto da:
Centrale Immobiliare Srl Già Centrale Immobiliare di R D &
C S, rappresentato e difeso dall'avv. A D C, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, 24;

contro

Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv. C L B, R Ci, con domicilio eletto presso Roberto Ciociola in Roma, via Bertoloni, 37;

per la riforma

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 00265/2012, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 il Cons. R P e uditi per le parti gli avvocati A D C e C L B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con sentenza n.245/2012, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha condannato il Comune di Bari a risarcire il danno alla società odierna ricorrente in ragione di illegittimo annullamento di ufficio di concessione edilizia, e nel contempo ha fissato i criteri per la formulazione da parte del Comune della proposta risarcitoria ex art. 34 c..4 del c.p.a. In particolare la decisione ha riconosciuto alla società Centrale immobiliare il danno emergente per spese di accensione ipoteca, in relazione al fermo di cantiere di sei anni, nonchè il mancato guadagno in relazione alla configurazione poi assunta dal quartiere rispetto al 1992, epoca dell’annullamento della concessione.

Col ricorso in esame la società istante chiede alla Sezione di:

1- determinare il risarcimento del danno dovuto, anche sulla base di perizia allegata (red. Arch De Giosa) che ha quantificato i danni nell’importo di Euro 12.257,41.

2- ordinare al Comune di Bari di dare piena esecuzione al giudicato di che trattasi, nominando all’occorrenza, un commissario ad acta.

Il Comune di Bari contesta detta relazione di stima, sostenendo che i criteri indicati dalla cennata sentenza non sarebbero stati applicati dal perito di controparte, con la conseguenza che dalla stima del danno dovrebbero essere espunte le voci di spesa di cui ai punti a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, a.6, a.7,a.9, a.10 e a.11..

Successivamente alla proposizione del ricorso in esame, il Comune resistente ha depositato agli atti relazione del proprio tecnico di parte, nella quale il danno viene determinato nella somma di Euro 33.672,98, al netto degli interessi bancari annuali (dal 9.1.1997, sino all’attualità).

In particolare il Comune sostiene che per la voce mancato guadagno da diversa configurazione del quartiere, il danno è pari a zero perché alla data del 1992 non v’era alcun edificio.

Il Collegio, pertanto, ritiene indispensabile, al fine di assicurare la richiesta esecuzione del giudicato, procedere a perizia finalizzata all’accertamento della misura del danno da risarcire in base alla predetta sentenza.

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