Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-14, n. 202306904
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Testo completo
Pubblicato il 14/07/2023
N. 06904/2023REG.PROV.COLL.
N. 09703/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9703 del 2022, proposto dal
Comune di Centro Valle Intelvi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G C e S F, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avv. G C in Roma, via Cicerone, n. 44;
contro
Azienda Agricola Marco Prioni rappresentata e difesa dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
M B, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, n. 1193/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Agricola Marco Prioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2023 il Cons. C A e uditi per le parti gli avvocati G C e Gaia Stivali per M C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Il 15 marzo 2021 il signor Marco Prioni presentava al Comune di Centro Valle Intelvi una Segnalazione certificata di inizio attività per un intervento di restauro e risanamento conservativo di due immobili rurali esistenti, identificati al catasto rispettivamente al mappale n. 878, sub. 2, e al mappale n. 3483, ai fini del riuso per attività agrituristica di ospitalità, ai sensi della legge 20 febbraio 2006 n. 96, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (artt. 150-164) e del regolamento regionale n. 24 luglio 2020, n. 5, con realizzazione di tre mini-alloggi, uno al fabbricato al mapp. n. 878, sub. 2, di 72 metri quadri circa, gli altri due nel fabbricato al mapp. n. 3483, di circa 28 metri quadri ciascuno. Nella relazione tecnica allegata era indicata per il fabbricato al mappale n. 878, sub. 2, la destinazione in atto a deposito attrezzi agricoli ed in parte ad abitazione rurale per il ricovero degli addetti all’alpeggio; per il fabbricato al mappale n. 3483 era indicata la destinazione a stalla e fienile; veniva poi richiamata la disciplina dell’art. 155 della legge regionale n. 31 del 2008, secondo cui “ le strutture e i locali destinati all'esercizio di attività agrituristiche devono avere i requisiti di abitabilità e agibilità previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, tenuto conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene all'altezza e al volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti ” ed era indicato che “ i fabbricati sono serviti da energia elettrica, non è prevista l’installazione di alcun sistema di riscaldamento in considerazione anche dell’utilizzo saltuario degli alloggi e comunque limitato alla stagione primaverile – estiva. Gli insediamenti non sono e non saranno collegati al civico acquedotto, che non esiste in zona. L’approvvigionamento, sia nello stato di fatto sia nello stato di progetto, avviene mediante le esistenti cisterne di accumulo delle acque meteoriche. L’utilizzo attuale è per dare da bere agli animali e quindi senza alcun trattamento, l’utilizzo di progetto sarà per uso umano e quindi verrà installato apposito sistema di potabilizzazione. Il sistema di smaltimento delle acque meteoriche è così composto, sia nello stato di fatto sia nello stato di progetto: le acque meteoriche provenienti dai pluviali del tetto vengono raccolte nelle apposite cisterne esistenti; le acque provenienti dal troppo-pieno delle cisterne vengono disperse nel terreno di pertinenza destinato a prato. Lo scarico delle acque reflue domestiche è stato autorizzato dalla Provincia di Como con autorizzazione n. 402/2020 del 10.08.2020, allegata in copia. Le acque reflue verranno disperse col metodo della sub-irrigazione. La tubazione in progetto, che fuoriesce dai bagni e dalle cucine, convoglierà in una vasca Imhoff. Immediatamente a valle della vasca Imhoff verrà posizionato il pozzetto di cacciata, poi i reflui convogliati nella tubazione di sub- irrigazione ”.
2. Con nota del 30 marzo 2021 lo Sportello unico per l’edilizia del Comune chiedeva all’interessato di fornire entro 30 giorni (con avviso che in difetto la SCIA sarebbe stata considerata ineffica e) integrazioni documentali, in particolare, la presentazione di “ certificazione comprovante la connessione dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola di cui all’art. 152 della L.R. n. 31/2008 rilasciata dalla Regione Lombardia ”; il “ calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dei volumi riutilizzati, ai fini dell’individuazione della classe dell’edificio per il calcolo del costo di costruzione ”, rappresentando che “ l’intervento in progetto comporta un mutamento d’uso urbanisticamente rilevante ed è soggetto al pagamento del contributo di costruzione ”; l’indicazione “ della capacità delle cisterne ” e la descrizione “ del sistema di potabilizzazione”, evidenziando che “ in caso di siccità l’approvvigionamento di acqua dovrà comunque essere garantito ”; delucidazioni in merito al calcolo dei rapporti aeroilluminanti delle camere a piano terra dell’edificio al mappale 3483; la rappresentazione grafica del rispetto delle barriere architettoniche.
3. Con comunicazione del 16 aprile 2021 il tecnico di fiducia dell’interessato chiedeva al Comune di precisare in quale categoria di intervento sarebbe rientrato il mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante; successivamente con nota del 3 maggio 2021 contestava la richiesta di integrazioni documentali, rilevando che la SCIA era stata presentata solo per le attività edilizie, mentre successivamente sarebbe stata presentata quella per l’esercizio dell’attività agrituristica con il prescritto certificato regionale; deduceva l’insussistenza di un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, essendo stata conservata la destinazione rurale, ai sensi della legge 96 del 2006, della legge regionale n. 31 del 2008 e del regolamento regionale 5/2020; contestava la richiesta di chiarimenti in ordine alla potabilizzazione, puntualmente descritta nella relazione, evidenziando che in caso di siccità si sarebbe provveduto di volta in volta o non utilizzando gli alloggi ovvero tramite il rifornimento con autobotti; con riguardo ai rapporti aeroilluminanti evidenziava che al piano terra vi erano altre finestre e che detti rapporti per le attività agrituristiche trovavano applicazione in quanto compatibili, ai sensi dell’art. 155 della legge regionale n. 31 del 2008; quanto all’impianto di riscaldamento precisava che l’utilizzo era previsto come saltuario e che quindi non sarebbero stati utilizzati gli alloggi in caso di temperatura minima inferiore a quella consentita e che in ogni caso non avrebbero potuto essere utilizzati nel periodo invernale per la inutilizzabilità della strada.
4. Con la nota del 12 maggio 2021 il Comune rilevava che le integrazioni di cui alla nota del 30 marzo 2021 erano state richieste ai sensi dell’art. 19, commi 3 e 6 bis, della legge 241 del 1990 e che le altre informazioni erano state richieste “ nell’ottica del principio di leale collaborazione tra privato cittadino e PA che caratterizza il procedimento amministrativo ”; evidenziava che “ la lettura dell’art. 152 della legge regionale 31 del 2008 può far presumere che la certificazione comprovante la connessione con l’attività agricola possa essere presentata per lo svolgimento dell’attività ma in via prudenziale è stata richiesta contestualmente alla SCIA. In ogni caso dovrà essere presentata in occasione dell’inizio dell’attività agrituristica ”; ribadiva la sussistenza di un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, richiamando l’art. 3 della legge n. 96 del 2006, secondo cui i locali ad uso agrituristico sono assimilati ad abitazioni rurali, così che il cambio di destinazione d’uso si ricollegava alla trasformazione in abitazione dei locali adibiti a stalla e fienile e a deposito attrezzi; precisava che la richiesta relativa all’acqua potabile derivava dal fatto che tra i requisiti igienico - sanitari degli alloggi era chiesto il collegamento all’acquedotto ed era finalizzata a verificare la possibilità di ritenere sussistente l’agibilità dei locali anche in mancanza di tale allacciamento; sottolineava la persistente violazione dei rapporti aeroilluminanti, l’inagibilità dei locali per la mancanza dell’impianto di riscaldamento e richiedeva la relazione sul risparmio energetico degli edifici, esclusa solo per gli immobili di superficie inferiore a 50 metri quadri.
5. Con nota del 12 giugno 2021 il tecnico di fiducia dell’interessato, per conto di quest’ultimo, contestava nuovamente la richiesta di integrazioni documentali e, con riferimento al mutamento di destinazione d’uso, contestava l’interpretazione della legge n. 96 del 2006 sostenuta dal Comune e richiamava la giurisprudenza secondo cui l’attività agrituristica sarebbe stata compatibile con la destinazione rurale.
6. Il Comune,con atto dell’8 luglio 2021 ha vietato la prosecuzione dei lavori, richiamando l’art. 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990, per la mancanza del rispetto dei rapporti aeroilluminanti previsti dal D.M. 5 luglio 1975; per la mancata presentazione del calcolo del contributo di costruzione; per la mancata presentazione della relazione sul risparmio energetico; per la mancata