Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-04-14, n. 202002385
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Testo completo
Pubblicato il 14/04/2020
N. 02385/2020REG.PROV.COLL.
N. 02722/2019 REG.RIC.
N. 02788/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 2722 del 2019, proposto da
Comune di AN NI La ST, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Maria Caianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angela Fiorentino in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 11.
contro
AN Abbamonte, rappresentato e difeso dagli avvocati AN Abbamonte, Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2.
nei confronti
Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di AN NI La ST, non costituita in giudizio.
sul ricorso iscritto in appello numero di registro generale 2788 del 2019, proposto da
Commissione Straordinaria di Liquidazione per procedura di risanamento del dissesto del Comune di AN NI La ST, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto De Chiara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
AN Abbamonte, rappresentato e difeso dagli avvocati AN Abbamonte, Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2.
nei confronti
Comune di AN NI La ST, non costituito in giudizio.
per la riforma
quanto ad entrambi i ricorsi:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania- sezione quinta, n. 00176/2019, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione nei giudizi dell’avv. AN Abbamonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2020 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Caianiello, Abbamonte, Clarizia De Chiara;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha accolto il ricorso avanzato dall’avv. AN Abbamonte contro il Comune di AN NI La ST e la Commissione Straordinaria di Liquidazione dello stesso Comune per l’annullamento della deliberazione n. 35 del 3 dicembre 2015, con la quale la Giunta del Comune di AN NI La ST ha disposto l’adesione alla procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, ai sensi dell’art. 258 del d.lgs. n. 267 del 2000, pubblicata sull’Albo Pretorio dal 14 al 29 dicembre 2015, nonché della deliberazione n. 13 del 30 ottobre 2015 della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di AN NI La ST, avente ad oggetto la proposta di adozione della suddetta modalità semplificata di liquidazione.
1.1. La sentenza ha ricostruito i fatti e le vicende processuali come segue:
<< […] il Comune di AN NI La ST ha dichiarato lo stato di dissesto, ai sensi degli artt. 244 e ss. del d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL), con deliberazione del Commissario prefettizio n. 1 del 31 dicembre 2014; è stato quindi nominato l’Organo straordinario di liquidazione (OSL), costituito da una Commissione, con d.P.R. del 13 febbraio 2015, che una volta insediatasi ha approvato l’avviso di avvio della procedura di rilevazione delle passività dell’ente locale; è seguita l’attività volta all’acquisizione dei mezzi finanziari per il risanamento, ai sensi dell’art. 255 dello stesso TUEL; quindi, sulla base delle istanze di ammissione al passivo e della stima provvisoria della massa passiva e della massa attiva, con la delibera del 30 ottobre 2015 n. 13, la commissione ha proposto alla Giunta comunale l’adozione della modalità semplificata di liquidazione; infine, con deliberazione del 3 dicembre 2015 n. 35, la Giunta ha deliberato l’adesione alla modalità semplificata.
Avverso le due ultime deliberazioni appena menzionate è insorto l’avv. AN Abbamonte, il quale con due motivi di diritto ha denunciato l’illegittimità della procedura di dissesto, in particolare della fase consistente nella scelta e nell’attuazione della modalità semplificata di accertamento, per violazione dell’art. 258 del citato d. lgs. 267/2000 e per eccesso di potere sotto le diverse figure sintomatiche …, censurando in particolare:
- l’omessa determinazione della massa passiva e l’omessa valutazione della massa attiva e della sua incapienza per la soddisfazione dei debiti censiti, condizioni preliminari da reputarsi indispensabili per l’avvio della procedura in parola, anche alla stregua della Circolare del Ministero dell’Interno F.L. 28/1997;
- la scelta di avanzare proposte transattive sulla sola base “dell’ordine cronologico di arrivo delle istanze” senza la previa fissazione di criteri e senza tener conto di quello legislativamente previsto, basato sulla “anzianità” del debito ai fini della gradazione della percentuale di abbattimento tra il 40% ed il 60%. >>.
1.2. Dato poi atto della questione di giurisdizione, risolta nel senso della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo con sentenza di questo Consiglio di Stato, V, 23 gennaio 2018, n. 417, il primo giudice ha respinto le eccezioni di rito sollevate dal Comune di AN NI La ST (unica parte resistente in primo grado, non essendo costituita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, pure evocata in giudizio da parte ricorrente); segnatamente, le eccezioni di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso:
- per difetto di interesse, poiché la deliberazione comunale del 3 dicembre 2015 n. 35 sarebbe sottoposta a condizione, non ancora verificatasi all’atto della proposizione dell’azione, laddove nella stessa si afferma che l’adesione “[…] è subordinata alla definitiva quantificazione della massa passiva nonché attiva che al momento risulta solo stimata con conseguente determinazione dell’importo di mutuo da assumere” : respinta in sentenza con la motivazione che l’avv. Abbamonte ha dimostrato di avere una posizione giuridica differenziata, avendo inoltrato ventisei istanze di ammissione al passivo riferite a crediti maturati per attività professionale espletata a favore dell’ente, ed ha altresì un interesse attuale e concreto a contestare la scelta della procedura semplificata di accertamento e le modalità attuative della stessa, “ in considerazione degli effetti lesivi immediatamente discendenti sulla propria sfera giuridica, tra i quali la possibilità della CSL di proporre transazioni ex art. 258 TUEL ”; né l’attualità dell’interesse poteva essere esclusa per la clausola di sottoposizione a condizione apposta alla deliberazione comunale del 3 dicembre 2015, n. 35, “ in quanto la prima censura formulata si è focalizzata proprio sulla decisione di attivare la procedura semplificata in assenza di una previa quantificazione della massa passiva e attiva, la cui immediata lesività è stata peraltro confermata dalla prosecuzione del procedimento nelle more del giudizio. ”;
- per difetto di legittimazione attiva, in quanto l’avv. Abbamonte, accettando nel corso del giudizio le proposte di definizione transattiva avanzate dall’O.S.L., avrebbe rinunciato alla titolarità della situazione giuridica fatta valere : respinta in sentenza con la motivazione che risultava per tabulas la mancata accettazione di quattro proposte di transazione (istanze prot. nn. 7714, 7725, 7726 e 7727), nonché con la motivazione che l’accettazione del pagamento, peraltro in misura ridotta, non era idonea a manifestare una chiara ed irrevocabile volontà dell’interessato di accettare gli effetti degli atti lesivi già impugnati e l'assetto impresso dagli stessi, né incompatibile con la dichiarata permanenza dell’interesse ad ottenere la decisione nel merito della causa;
- per carenza d’interesse, sotto un ulteriore aspetto, non risultando impugnate le deliberazioni della C.S.L. n. 54/2016, con cui sono state fissate le modalità di accertamento e liquidazione semplificata, e n. 61/2017, recante le proposte di transazione per le istanze di ammissione alla massa passiva, nonché gli atti deliberativi del medesimo organo con cui sono state avanzate le singole proposte per ciascuna istanza : respinta in sentenza con la motivazione che si trattava di determinazioni meramente attuative del provvedimento con cui l’amministrazione aveva deciso l’adozione della modalità semplificata di liquidazione, quindi destinate ad essere automaticamente travolte in caso di accoglimento del ricorso.
1.3. Nel merito, sono stati ritenuti fondati entrambi i motivi perché:
- quanto al primo, dato che l’opzione tra il procedimento ordinario di liquidazione e quello semplificato presuppone che l’O.S.L. abbia prima “ valutato l’importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame ” (art. 258, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000), nel caso di specie “ una siffatta, preventiva valutazione preliminare non risulta adeguatamente compiuta dalla commissione, la quale, sulla base della mera presentazione delle istanze di ammissione e della comunicazione dei debiti da parte dei responsabili dei servizi, ha stimato l’importo della massa passiva “presumibile ” (cfr. pagina 4 del verbale di deliberazione n. 13 del 30.10.2015) in € 10.656.018,43 (cui vanno aggiunti gli oneri di liquidazione, quantificati in € 383.648,00, per un fabbisogno complessivo stimato in € 11.039.666,43) ” e, quanto alla massa attiva, “ la cui accertata incapienza giustifica il ricorso alla procedura, nello stesso documento (sempre a pagina 4) si dà atto che “questa Commissione non ha