Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-12-28, n. 201605502

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-12-28, n. 201605502
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201605502
Data del deposito : 28 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/12/2016

N. 05502/2016REG.PROV.COLL.

N. 01732/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1732 del 2013, proposto dal signor R C, rappresentato e difeso dall'avvocato S V, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Conte Rosso, 5;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso per legge dall'avvocato A R, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

per l’ottemperanza

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sezione I, 7 aprile 2003, n. 698, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 2 febbraio 2012, n. 565, rese tra le parti.


Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2016 il consigliere Giuseppe Castiglia;

Uditi per le parti l’avvocato S V, per la parte ricorrente, e l’avvocato A R per l'Amministrazione capitolina resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza 9 febbraio 2015, n. 653, la Sezione, accertata la persistente inadempienza di Roma Capitale rispetto alla precedente decisione della Sezione 21 ottobre 2013, n. 5121, ha accolto il ricorso proposto dal signor R C per l’esecuzione del giudicato amministrativo formatosi a seguito della sentenza del T.A.R. per il Lazio, sez. I, 7 aprile 2003, n. 698, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 2 febbraio 2012, n. 565, e per l’effetto:

a) ha nominato commissario ad acta l’Assessore all’urbanistica della Regione Lazio o un funzionario da questi all’uopo delegato per dare esecuzione al giudicato nei sensi di cui in motivazione, concedendogli un termine di sessanta giorni per l’espletamento dell’incarico;

b) ha condannato l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite;

c) ha posto a carico dell’Amministrazione anche il compenso del commissario ad acta , liquidato provvisoriamente e forfettariamente in euro 2.500, salvo conguaglio al definitivo;

d) ha riservato al definitivo la liquidazione della penalità di mora richiesta dalla parte istante.

2. Con decreto del Presidente della Regione Lazio del 3 agosto 2015, adottato su proposta dell’Assessore all’urbanistica, è stato nominato commissario l’architetto Paolo Benedetto Nocchi, il quale ha concluso l’incarico affidatogli con l’emanazione del provvedimento in data 4 novembre 2015.

3. Avverso tale provvedimento il signor C ha proposto, ex art. 114 c.p.a., reclamo che la Sezione ha respinto con sentenza 3 ottobre 2016, n. 4055.

4. Con nota del successivo 20 ottobre, il commissario ha individuato le competenze e le spese a lui dovute in:

a) euro 3.000 di competenze complessive;

b) euro 600 di ritenute d’acconto

c) per un importo rimanente di euro 2.400.

5. Con memoria depositata il 24 novembre 2016, il signor C ha chiesto il pagamento di una congrua penalità per il danno subito a causa della ritardata esecuzione del giudicato amministrativo nonché l’imputazione a Roma Capitale della corresponsione dell’onorario spettante al commissario ad acta .

6. Con memoria depositata il successivo 3 dicembre, Roma Capitale si è opposta alla richiesta di penalità di mora osservando che questa, avendo finalità sanzionatoria e non risarcitoria, non potrebbe essere liquidata una volta conclusasi la procedura.

6.1. Intendendo la richiesta come domanda risarcitoria, questa sarebbe inammissibile (perché l’Amministrazione avrebbe ritenuto di non poter eseguire il giudicato senza inserire l’area nel piano particolareggiato in corso di elaborazione) e comunque infondata per mancanza della prova del danno sofferto.

6.2. Ai sensi dell’art. 30 c.p.a., andrebbe comunque preso in considerazione il comportamento della controparte, che per sua scelta avrebbe optato per la via del giudizio di ottemperanza piuttosto che - come invece avrebbe potuto - avviare il procedimento per l’immediato rilascio del permesso di costruire.

7. Alla camera di consiglio del 20 dicembre 2016, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.

8. Come già statuito nella sentenza n. 653 del 2015, le spese e i compensi commissariali sono posti definitivamente a carico di Roma Capitale.

9. Il Collegio - preso atto dell'assenza di contestazioni in ordine alla nota spese prodotta dal commissario (già incorporata, peraltro, nella relazione del 12 novembre 2015), nonché dell’allegazione delle eventuali tariffe approvate dall’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 66, co. 4, c.p.a. - procede direttamente, con la presente pronuncia, alla liquidazione del compenso.

9.1. Militano a supporto di tale scelta le seguenti considerazioni (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 401 del 2014;
sez. V, n. 533 del 2015):

a) evidenti ragioni di economia processuale;

b) il provvedimento collegiale assunto con la forma della sentenza assicura maggior garanzia rispetto al decreto presidenziale monocratico e offre una più incisiva tutela dell'interesse dei verificatori e delle parti che possono fruire, da subito, della piena cognizione collegiale sul punto.

9.2. Tali competenze possono essere quindi quantificate - tenuto conto della complessità dell’operato, della molteplicità di elementi da esaminare, della durata dell’attività, della nota spese sopra indicata, nonché del sistema di parametri introdotto dal decreto ministeriale n. 140 del 2012, ma senza la maggiorazione dovuta per le prestazioni di eccezionale difficoltà - in complessivi euro tremila (€ 3.000/00), oltre oneri accessori se dovuti, detratte eventuali somme nel frattempo erogate a titolo di acconto.

10. Quanto alla domanda del signor C, in camera di consiglio il difensore ha chiarito trattarsi di richiesta di condanna al pagamento delle penalità di mora, essendo stata la pretesa risarcitoria azionata con separato ricorso.

10.1. Tale domanda è infondata, poiché le astreintes previste dall’art. 114, comma 4, c.p.a, hanno carattere sanzionatorio e sollecitatorio (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 25 giugno 2014, n. 15) e dunque non possono trovare applicazione allorquando il procedimento si sia ormai esaurito con l’adozione del provvedimento conclusivo da parte del commissario e sia stato respinto il reclamo proposto dall’originario ricorrente. La statuizione della sentenza n. 653 del 2015 va intesa, dunque, nel senso di riservare la condanna al pagamento della penalità in presenza di un possibile comportamento ostruzionistico o dilatorio da parte di Roma Capitale, che invece non si è verificato, laddove proprio il signor C ha contestato l’operato del commissario proponendo avverso di esso un reclamo che la Sezione ha respinto.

11. Dalle considerazioni che precedono discende che - come anticipato - va accolta la richiesta del commissario ad acta e rigettata quella del signor C.

12. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, cfr. Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663).

13. Gli argomenti non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

14. Considerato il carattere risalente della controversia, i suoi complessi passaggi, la soccombenza dell’Amministrazione capitolina a fronte di quella odierna dell’originario ricorrente (nonché in sede di reclamo), le spese della presente ulteriore fase possono essere compensate fra le parti.

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