Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-10-16, n. 202408299
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Testo completo
Pubblicato il 16/10/2024
N. 08299/2024REG.PROV.COLL.
N. 04955/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4955 del 2024, proposto da Ep Produzione S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Tommaso Matteo Ferrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di Snam Rete Gas S.p.A., A2a Energia S.p.A., Italiana Coke S.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Lombardia, sezione prima, n. 878 del 23 marzo 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di RA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2024 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti l’Avv. Tommaso Matteo Ferrario e l’Avv. dello Stato Fabio Tortora;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. EP Produzione S.p.a. impugna la sentenza in epigrafe indicata nella parte in cui - nell’accogliere il ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del medesimo T.a.r. Lombardia n. 5 gennaio 2021 n. 33, come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, 18 luglio 2022 n. 6098 - ha limitato l’obbligo di esecuzione del giudicato “ alla data di pubblicazione (o di entrata in vigore se successiva) della Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 del 18 febbraio 2022 ”.
2. Con ricorso di primo grado EP Produzione S.p.a. agiva per l’ottemperanza della sentenza sopra indicata - che aveva imposto ad RA l’introduzione, ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis , d.l. 22 giugno 2012 n. 83, di misure di economicità della tariffa di trasporto del gas per i clienti finali altoconsumanti per il periodo regolatorio 2020/2023 - nonché per la declaratoria di nullità e/o per l’annullamento della delibera ARERA n. 410/2023/R/gas con cui l’Autorità aveva concluso il procedimento per l’ottemperanza al giudicato, avviato con delibera n. 448/2022/R/GAS, senza l’adozione di alcuna misura.
2.1 Con la delibera impugnata RA disponeva la conclusione del procedimento in ragione dell’intervenuta abrogazione, ad opera dell’art. 22 ter d.l. 13 giugno 2023 n. 69, dell’art. 38, comma 2 bis , d. l. 83/2012 che aveva introdotto la misura risultata non ottemperata. Secondo l’Autorità, con l’abrogazione della disposizione citata, il legislatore nazionale ha inteso rimuovere forme di agevolazione per le imprese altoconsumanti diverse da quelle autorizzate dalla Commissione europea, in coerenza con i nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato, adottati dalla Commissione in data 18 febbraio 2022.
2.2 Il T.a.r. adito accoglieva in parte il ricorso, escludendo la natura retroattiva dell’intervenuta abrogazione dell’art. 38, comma 2 bis , d.l. 83/2012 per effetto dell’art. 22 ter d.l. 69/2023. Rilevava, inoltre, che poiché la rubrica dell’articolo da ultimo citato richiama la comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, che costituisce la ragione giustificativa dell’intervento normativo, “ fino alla data di pubblicazione (o di entrata in vigore se successiva) della Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 del 18 febbraio 2022 non vi sono impedimenti normativi all’esecuzione della sentenza ”. Respingeva, infine, la domanda risarcitoria, in quanto il procedimento non si è interrotto per scelta di RA ma del legislatore, e, quindi, non sussisterebbe alcuna colpa dell’amministrazione in merito.
3. Con l’appello in trattazione EP Produzione S.p.a. chiede la riforma della sentenza sopra indicata per “ Error in iudicando – contraddittorietà ed illogicità della motivazione – difetto di istruttoria – travisamento dei fatti e delle censure – ingiustizia manifesta – Violazione e/o falsa applicazione del principio di retroattività delle leggi - Violazione e/o falsa applicazione art. 11 delle preleggi al codice civile – Violazione e/o falsa applicazione art. 2909 codice civile – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 97 Cost. e 1 l. 241/1990 – Violazione e/o falsa applicazione degli art. 3, 24 e 73 Cost. – Violazione e/o falsa applicazione del principio del legittimo affidamento del privato – Violazione e/o falsa applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. ” Il T.a.r avrebbe erroneamente limitato l’obbligo di esecuzione del giudicato alla data di adozione della Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01- menzionata nella rubrica dell’art. 22 ter , d.l. n. 69/2023 (introdotto in sede di conversione con legge 10 agosto 2023, n. 103 ed entrato in vigore l’11 agosto 2023), a mezzo del quale è stato abrogato l’art. 38, comma 2 bis , del d. l. 83/2012, anziché estenderlo per tutto il periodo regolatorio 2020/2023 o, quantomeno, sino all’agosto 2023.
4. Si è costituita in giudizio RA che ha resistito al gravame, eccependone, in via preliminare, l’inammissibilità per difetto di interesse poiché con delibera 156/2024/R/gas le misure di economicità previste dall’art. 38 bis d.l. 83/2012 sono state riconosciute considerando anche “ il periodo successivo, sino alla data dell’entrata in vigore della norma abrogatrice, rimettendo poi alla Commissione europea –unico soggetto competente al riguardo –la valutazione circa l’autorizzazione della misura anche per tale periodo ” (pag. 12 della delibera 156/2024/R/gas).
5. In vista dell’udienza di trattazione entrambe le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese.
6. All’udienza del 8 ottobre 2024, previa discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. memoria RA del 30 agosto 2024), determinata dall’intervenuta adozione della delibera 156/2024/R/gas che, nel riavviare il procedimento già avviato con la delibera 448/2022/R/gas, ha preso in considerazione, ai fini dell’introduzione di misure di flessibilità ed economicità, anche il periodo successivo alla pubblicazione della Comunicazione della Commissione del 2022, fino alla data di entrata in vigore dell’art. 22 ter d.l. 69/2023 (11 agosto 2023).
7.1 In disparte la circostanza che l’appellante ha domandato, in via principale, il riconoscimento dell’obbligo di ottemperanza al giudicato per l’intero periodo regolatorio 2020-2023 (fino al 31 dicembre 2023) e solo in via subordinata fino all’agosto 2023, è dirimente osservare