Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-02-19, n. 201901148

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-02-19, n. 201901148
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201901148
Data del deposito : 19 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/02/2019

N. 01148/2019REG.PROV.COLL.

N. 00871/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 871 del 2012, proposto da
P P, rappresentato e difeso dall'avvocato E A, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo E Giuseppe Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini 30;

contro

Ministero Infrastrutture, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

M R L, A B, A B, E V, B S, M G A, M F non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 09438/2011, resa tra le parti, concernente concorso pubblico per il conferimento di 4 posti di dirigente


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Infrastrutture;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2019 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati Francesco Mangazzo su delega di E A e l'Avvocato dello Stato Fabio Tortora;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Nel 2006 il Ministero delle Infrastrutture ha bandito un concorso per 4 posti di dirigente tecnico, il 30% dei quali ( ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del bando) era riservato a funzionari pubblici dell’area tecnica in posizione direttiva apicale da almeno 15 anni.

Ai sensi dell’art. 3 comma 3 del bando i candidati dovevano dichiarare, in seno alla domanda di partecipazione, il possesso di titoli di preferenza o precedenza nonché se avevano titolo a fruire della riserva.

Sempre ai sensi della citata disposizione, i relativi titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non sarebbero stati presi in considerazione ai fini della graduatoria di merito.

L’ing. P ha presentato domanda di partecipazione, dichiarando di essere in servizio presso il Provveditorato regionale della Campania dal 1980, inquadrato dal 1998 nel profilo C5.

Nel contesto della domanda il concorrente ha però altresì dichiarato di non avere titoli di precedenza/preferenza né diritto alla riserva.

All’esito delle prove il predetto si è classificato al 33^ posto della graduatoria generale di merito e dunque in posizione non utile per l’assunzione.

L’ing. P ha però impugnato la graduatoria avanti al TAR Lazio sostenendo che, ove gli fosse stata applicata la riserva, sarebbe rientrato tra i vincitori in sede di successivo “scorrimento” della graduatoria.

Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile

a causa della omessa impugnazione del bando del concorso.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dal soccombente, il quale ne ha chiesto l’integrale riforma, precisando appunto che – in applicazione della riserva – egli avrebbe conseguito la nomina almeno all’atto di successivi scorrimenti della graduatoria.

Si è costituita in resistenza la Amministrazione.

Con memoria depositata in vista dell’udienza di merito l’appellante evidenzia di essere stato nelle more posto in quiescenza ma conferma il suo perdurante interesse alla decisione in vista di una azione risarcitoria.

All’udienza del 14 febbraio 2019 l’appello è stato spedito in decisione.

L’appello non è fondato e va pertanto respinto. La sentenza impugnata va conseguentemente confermata, sia pure con motivazione in parte diversa.

Come risulta dalla narrativa che precede, il bando del concorso in controversia onerava i candidati di dichiarare, in seno alla domanda di partecipazione, il possesso di eventuali titoli di preferenza nonché il diritto alla riserva dei posti prevista per i funzionari direttivi aventi certi requisiti professionali.

Il bando stesso sanzionava espressamente l’eventuale inosservanza della prescrizione con la non valutabilità del titolo non previamente dichiarato, in linea del resto con la previsione generale contenuta nell’art. 5 comma 4 del DPR n. 487 del 1994.

E’ incontestato che l’appellante dichiarò di aver titolo alla riserva solo dopo lo svolgimento delle prove orali e che lo stesso invece, in seno alla domanda di partecipazione, aveva escluso espressamente di rientrare nel novero degli eventuali riservatari.

In questo contesto, deve ribadirsi – in linea con il maggioritario orientamento giurisprudenziale – che il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l' amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. Di conseguenza, le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione. ( cfr. per tutte VI Sez. n. 1447 del 2018).

Quindi l’Amministrazione, non avendo l’interessato dichiarato preventivamente il proprio titolo alla riserva, non poteva tenere conto di documenti o precisazioni tardivamente inoltrate dal medesimo.

Rispetto a tali conclusioni, oppone l’appellante che nella prima parte della domanda egli aveva chiaramente rappresentato la sua qualità di pubblico funzionario, di talchè l’Amministrazione, all’atto di formare la graduatoria e considerata la contraddittorietà del dichiarato, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.

Avrebbe dunque errato il TAR nel rilevare la omessa impugnazione della clausola del bando, in quanto l’interessato ne aveva richiesto una corretta applicazione.

Il rilievo non è convincente.

In fatto è da dubitarsi che quanto dichiarato dal concorrente circa la sua posizione professionale integrasse ex se il possesso dei requisiti per la riserva.

Ma a parte ciò, è stato da tempo chiarito che in sede di gara pubblica il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso), l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando. ( cfr. per tutte III Sez. n. 6752 del 2018).

In sostanza, a fronte di una clausola chiaramente escludente, l’Amministrazione non poteva attivare alcun soccorso istruttorio.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va pertanto respinto, con rigetto del ricorso introduttivo.

Le spese del grado possono essere compensate vista la peculiarità fattuale della vicenda amministrativa.




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