Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-07-03, n. 202405918

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-07-03, n. 202405918
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202405918
Data del deposito : 3 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2024

N. 05918/2024REG.PROV.COLL.

N. 03026/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3026 del 2022, proposto da
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

R G, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune Di Spresiano, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 01370/2022, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di R G;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2024 il Cons. S L V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Ministero della Cultura impugna la sentenza n. 1370/2022 del Tar Lazio (Sezione Seconda quater) che ha accolto il ricorso proposto dal sig. R G avverso la determinazione n. 605 del 16.4.2021 con cui il Ministero della cultura - Direzione generale spettacolo, in sede di riedizione del procedimento a seguito di annullamento giurisdizionale, ha nuovamente respinto l’istanza di contributo ex art. 34 d.m. 27 luglio 2017, recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”, per l’acquisto di una “torre Panoramica” in acciaio dal valore di euro 152.500,00.

Il diniego è fondato sulla ragione per cui l’attrazione per cui viene richiesto il finanziamento non avrebbe le caratteristiche proprie della “torre panoramica” bensì di una “giostra a seggiolini” e, pertanto, il Comune competente al riguardo dovrebbe previamente modificare il proprio provvedimento con cui ha iscritto ovvero registrato l’attrazione assegnandole il codice identificativo e la denominazione di “torre panoramica”.

A fronte della sentenza n. 2497/2020 del Tar Lazio di annullamento dell’originario diniego, il procedimento di riesame della domanda presentata dal sig. G si è sviluppato secondo scansioni cronologiche che si possono così riassumere:

- con nota del 14 gennaio 2021 il Ministero ha assegnato al ricorrente un termine di 30 giorni “al fine di procedere agli adempimenti, presso il Comune competente, relativi alla modifica del provvedimento di registrazione e di assegnazione del codice identificativo con il cambiamento della denominazione della giostra da ‘Torre panoramica’ a ‘Giostra a seggiolini’, e al conseguente aggiornamento della licenza di cui all’articolo 69 dal T.U.L.P.S. con la medesima attrazione”;

- con comunicazione del 29 gennaio 2021 il Comune, interpellato dall’interessato, ha ribadito la correttezza del proprio operato;

- dopo ulteriori interlocuzioni, con parere dell’8 marzo 2021 la commissione consultiva operante presso il Ministero – nel ricordare il proprio precedente avviso “tecnico” sulla natura dell’attrazione, che consisterebbe in una “giostra a seggiolini” anziché in una “torre panoramica” e nel precisare che l’amministrazione “non può discostarsi” da detto parere, non essendo invece determinanti, ai fini dell’ammissione al contributo, le valutazioni espresse dalle “commissioni di vigilanza comunali o provinciali” – “ha ribadito la necessità della modifica della denominazione nel provvedimento di assegnazione e registrazione, in quanto non rispondente a quanto descritto nell’elenco delle attrazioni del Ministero. L’intento dell’Amministrazione è quello di non pregiudicare le aspettative del sig. G, valutandone l’istanza alla luce della normativa vigente, tenuto conto che il D.M. 27 luglio 2017 richiede che l’attrazione sia completamente rispondente alla denominazione e alla descrizione di cui all’elenco ministeriale e la Commissione concorda ad invitare il Comune di Spresiano a provvedere con urgenza alla modifica della denominazione dell’attrazione, collegata al codice identificativo assegnato, anche al fine di prevenire eventuali ulteriori contenziosi ed evitare ulteriori aggravi del procedimento”;

- con nota del 10 marzo 2021 il Ministero ha dunque invitato il Comune “a provvedere, per quanto di competenza, alla modifica della denominazione dell’attrazione, collegata al codice identificativo assegnato”;

- il Comune, per converso, ha dichiarato con nota del 9 aprile 2021 di non poter “procedere d’ufficio alla modifica della denominazione dell’attrazione registrata” poiché “tale denominazione risulta dalla documentazione tecnico-illustrativa prodotta unitamente all’istanza di registrazione e ritenuta idonea della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo” e che “per procedere con la modifica della denominazione è necessario, qualora fossero cambiate le caratteristiche dell’attrazione o siano stati riscontrati degli errori nella documentazione allegata all’istanza prodotta, procedere con la richiesta formale a mezzo Suap dell’aggiornamento del codice identificativo per modifiche allegando tutta la nuova documentazione tecnico-illustrativa a firma del tecnico abilitato”.

Il Sig. G ha pertanto impugnato la seconda determinazione reiettiva, articolando le seguenti deduzioni:

- la competenza alla registrazione e immatricolazione dell’attrazione stessa sarebbe attribuita all’ente locale dall’art. 4 d.m. 18 maggio 2007, mentre il Ministero si sarebbe dovuto limitare a verificarne l’inclusione nell’elenco ex art. 4 l. n. 337/68 (la “torre panoramica” sarebbe inserita in tale elenco;
del resto, anche la sent. n. 2497/20 del Tar Lazio cit. avrebbe recepito la qualificazione comunale);

- la modifica richiesta dall’amministrazione statale sarebbe del tutto ininfluente ai fini dell’accesso al beneficio, stante la presenza di entrambi i tipi di attrazione (“torre panoramica” e “giostra a seggiolini”) nell’elenco ministeriale;
tanto più che con la nota del 14.1.2021 il Ministero avrebbe posto una condizione (per l’ammissibilità al contributo) inesigibile per il ricorrente perché consistente in una condotta di un terzo soggetto (mutamento della qualificazione da parte del Comune);

- il Ministero avrebbe comunque riconosciuto analogo contributo alla “Torre Panoramica” dell’impresa Piccaluga, avente caratteristiche tecniche identiche all’attrazione del ricorrente (venendo in rilievo in entrambi i casi una “torre squadrata in traliccio su cui scorre una struttura metallica, ove sono innestati dei bracci fissi, cui sono agganciati i seggiolini dove si accomodano gli utenti”).

Il giudice di prime cure ha ravvisato la fondatezza del prefato motivo, dal momento che il diniego si basa su una circostanza, ovverosia la differente qualificazione da parte dell’amministrazione statale e di quella comunale in ordine all’attrazione oggetto della domanda di contributi, che si rivela inidonea a sorreggere il contestato provvedimento negativo, emergendo dal sistema una prevalenza per le valutazioni dell’autorità comunale.

Avverso detta pronuncia è insorto il Ministero della Cultura, che ha depositato ricorso in appello in data 22 giugno 2022 chiedendo la riforma della sentenza di primo, previa sospensione cautelare della medesima

Si è costituito in resistenza l’appellato chiedendo il rigetto dell’appello proposto.

Con ordinanza n. 2029/2022 di questa Sezione è stata respinta l’istanza cautelare.

In vista dell’udienza di merito, l’appellato ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere dal momento che l’amministrazione, nelle more del giudizio di appello, ha ammesso il medesimo al contributo economico. Tuttavia, la difesa erariale ha insistito nelle proprie difese evidenziando che il contributo è stato erogato in esecuzione della sentenza del primo giudice, “con riserva di ripetizione dell’importo corrisposto in caso di accoglimento dell’appello nel merito” (decreto di liquidazione n. 191 del 19.5.2022).

All’udienza del 20 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In primo luogo, il Collegio deve disattendere la richiesta dell’appellato di dichiarazione della cessazione della materia del contendere dal momento che la difesa erariale insiste per l’accoglimento dell’appello evidenziando che l’amministrazione non ha prestato acquiescenza alla sentenza impugnata essendosi limitata a darvi esecuzione con riserva di ripetizione delle somme erogate.

Con l’unico motivo di impugnazione, l’Amministrazione appellante ritiene non condivisibile la sentenza del giudice di prime cure in quanto l’art. 5, comma 12, d.m. 27 luglio 2017 dispone che la Commissione consultiva ministeriale esprima il proprio parere “sulla congruità dei costi e sulla pertinenza dell’oggetto delle domande all’elenco attrazioni di cui all’art. 4 della legge 337/1968 e all’attività svolta da parte dei soggetti richiedenti”;
pertanto, l’Amministrazione non potrebbe limitarsi al rilievo che l’attrazione sia identificata dalla Commissione comunale competente come “torre Panoramica” e che tale categoria sia presente nell’elenco, in quanto, ai sensi dell’art. 33, d.m. 27 luglio 2017, “per l’ammissione al contributo, è previamente necessaria l’iscrizione dell’attrazione, oggetto della richiesta di contributo, nell’elenco istituito presso l’Amministrazione, e la completa rispondenza alla denominazione e alla descrizione ivi definita”.

Secondo parte appellante, in sintesi, la Commissione ministeriale sarebbe sempre tenuta a verificare la “pertinenza” dell’attrazione all’elenco di cui all’art. 4 della legge n. 337/1968, ai fini dell’ammissione al contributo, in quanto sarebbe sempre necessaria la completa rispondenza alla denominazione e descrizione dell’attrazione inserita nell’elenco che, nel caso di specie, non è stata ritenuta sussistente.

Tale impostazione ermeneutica sarebbe ulteriormente corroborata dal fatto che l’aggiornamento dell’elenco delle attrazioni ministeriali è effettuato con Decreto del Direttore generale, di concerto con il Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, su conforme parere della stessa Commissione consultiva ministeriale, mentre le Commissioni di vigilanza comunali o provinciali sarebbero competenti soltanto all’accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene delle attrazioni, ma le loro decisioni non sarebbero determinanti ai fini dell’ammissione dell’attrazione al contributo.

Peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, la presunta disparità di trattamento con altri contributi riconosciuti a soggetti diversi non sarebbe idonea a determinare ex se l’illegittimità della valutazione della Commissione ministeriale.

Il motivo di ricorso è infondato nei termini di seguito specificati.

Giova premettere una sommaria panoramica delle disposizioni di maggior rilievo che connotano la materia de qua , peraltro puntualmente e correttamente richiamate nella sentenza gravata.

Innanzitutto, è d’uopo menzionare la l. 18 marzo 1968, n. 337, rubricata “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”, il cui art. 2, primo comma, definisce gli «spettacoli viaggianti» come “le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile”.

Il successivo art. 4 istituisce “presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l’indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione” (primo comma), precisa che tale elenco è approvato “con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per l’interno, su conforme parere della commissione di cui all’articolo precedente” (terzo comma) e aggiornato periodicamente (quarto comma);
l’art. 3 istituisce presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la “commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante”.

In secondo luogo, il d.m. 18 maggio 2007 – recante le “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”, adottato (sentito l’allora Ministero per i beni e le attività culturali) sul rilievo, contenuto nel preambolo, della “necessità di emanare la specifica normativa sulla sicurezza delle attività dello spettacolo viaggiante a cui è condizionata l’attuazione delle disposizioni di cui al predetto punto 7.7 della regola tecnica di prevenzione incendi approvata con decreto ministeriale 19 agosto 1996” - prevede all’art. 4 (“Registrazione e codice identificativo delle nuove attività”) quanto segue:

- al comma 1 che: “Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell’attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune”;

- al comma 2 che: “L’istanza di registrazione è presentata al Comune di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 3 […]”;

- al comma 4 che: “Il procedimento comprende l’acquisizione di un parere da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza previsti dagli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. A tal fine la commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:

a) verifica l’idoneità della documentazione allegata all’istanza di registrazione, sottoscritta da tecnico abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione;

b) identifica l’attività rispetto alla documentazione di cui alla lettera a) del presente comma, effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e accerta l’esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico abilitato, o di un'apposita certificazione da parte di organismo di certificazione”;

- al comma 6 che: “Acquisito il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza, […] il Comune, qualora l’esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 3, effettua la registrazione dell’attività e le assegna un codice identificativo costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell’attività e dall’anno di rilascio”;

- al comma 8 che: “Nel caso in cui l’attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell’apposito elenco ministeriale di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l’attività istruttoria prevista dall’art. 141, primo comma, lettera d), del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635”.

Il procedimento relativo all’erogazione del contributo oggetto del presente giudizio è invece disciplinato dal d.m. 27 luglio 2017 le cui previsioni rilevanti ai fini del presente giudizio sono:

- l’art. 33, comma 2, ai sensi del quale per l’ammissione al beneficio “è previamente necessaria l’iscrizione dell’attrazione […] nell’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, istituito presso l’Amministrazione, e la completa rispondenza alla denominazione e alla descrizione ivi definita”;

- l’art. 5, co. 12, ult. periodo, secondo cui la competente commissione consultiva “esprime il proprio parere sulla congruità dei costi e sulla pertinenza dell’oggetto delle domande all’elenco attrazioni di cui all’articolo 4 della legge 337/1968 e all’attività svolta da parte dei soggetti richiedenti ai sensi degli articoli 34, 35 e 36”.

- l’art. 34, comma 3, lett. e), a mente del quale l’istanza di ammissione al contributo dev’essere corredata da “documentazione comprovante l’avvenuta registrazione dell’attrazione oggetto dell’acquisto, e attribuzione del relativo codice identificativo, rilasciato a partire dal 1° ottobre dell’anno precedente a quello in cui si richiede il contributo dai comuni competenti, ovvero copia della domanda di registrazione e di attribuzione del codice medesimo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’Interno 18 maggio 2007 e successive modificazioni”.

Dalla lettura sistematica di tale complesso normativo, appare evidente che l’unica autorità competente a qualificare l’attrazione riconducendola, in presenza dei relativi presupposti, ad una tipologia già ricompresa nell’elenco ministeriale delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni (di cui all’art. 4 l. n. 337/1968) è il Comune in sede di registrazione della stessa.

Nell’ambito di tale procedimento, una volta acquisito il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza, qualora sia accertata la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa tecnica, la relativa attrazione, munita di “codice” e “denominazione”, può essere posta in esercizio.

Ben diverso è il tipo di accertamento demandato al Ministero (e alla relativa commissione consultiva) investito della domanda di accesso al contributo regolato dal d.m. 27 luglio 2017: la funzione ad esso riservata si sostanzia nella verifica, sul piano formale-astratto, che l’attrazione, che deve essere previamente registrata dal Comune [condicio sine qua non per l’erogazione del contributo, come si desume dall’34, co. 3, lett. e)], appartenga ad una categoria già presente nell’elenco ministeriale e non sia fondamentalmente “nuova”.

Solo la totale estraneità della tipologia di attrazione rispetto all’elenco ministeriale può giustificare il diniego del contributo ed eventualmente l’attivazione della procedura di iscrizione della relativa “categoria” nell’elenco suddetto, la competenza all’aggiornamento del quale è strettamente ministeriale, previa acquisizione del parere della commissione comunale sugli “aspetti tecnici di sicurezza e di igiene” (art. 4, comma 2, ult. per., d.lgs. n. 3/1998 cit., richiamato dall’art. 33, comma 3, d.m. 27 luglio 2017) e del parere della menzionata commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante (art. 4, comma 3, l. n. 337/68).

Si palesa, pertanto, illegittimo il diniego opposto dal Ministero.

Né a diverse conclusioni può giungersi valorizzando l’art. 33, comma 2, d.m. cit., laddove si riferisce alla “completa rispondenza” dell’attrazione alla denominazione e alla descrizione riportate nell’elenco ministeriale, perché tale formulazione non può giustificare, come vorrebbe accreditare parte appellante nelle proprie deduzioni, uno scrutinio da parte del Ministero delle caratteristiche sostanziali dell’attrazione, abilitando un’indagine così penetrante da vanificare completamente il senso dell’accertamento svolto dal Comune in sede di registrazione.

L’art. 33, comma 2, cit. deve essere letto, anche in base ad un’interpretazione teleologicamente orientata, come comportante la possibilità per il Ministero di sindacare la rispondenza dell’attrazione alla denominazione e alla descrizione di cui all’elenco ministeriale ai soli fini dell’ammissione della medesima al contributo economico.

Nel caso di specie, tuttavia, la qualificazione dell’attrazione alla stregua di “torre panoramica” (come divisato dal Comune di Spresiano) o di “giostra a seggiolini” (come preteso dal Ministero della Cultura) è del tutto ininfluente per l’ottenimento del beneficio economico, dal momento che anche questa seconda tipologia figura nell’elenco ministeriale delle attrazioni suscettibili di finanziamento.

Venendo in rilievo un’attrazione rientrante in una delle “tipologie” già previste nell’elenco (circostanza non contestata dall’Amministrazione), ne discende che il Sig. G non avrebbe comunque potuto essere escluso dal finanziamento richiesto.

Il Ministero della Cultura, invece, opponendo il diniego in questa sede contestato ha non solo disatteso le previsioni normative che disciplinavano il proprio potere autorizzativo, ma ha anche finito con l’aggravare inutilmente il procedimento in contrasto con l’art. 1, comma 2, l. n. 241/1990.

In conclusione, l'appello va respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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