Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2012-07-27, n. 201203403

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2012-07-27, n. 201203403
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201203403
Data del deposito : 27 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02255/2012 AFFARE

Numero 03403/2012 e data 27/07/2012

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 9 maggio 2012




NUMERO AFFARE

02255/2012

OGGETTO:

Ministero dell'interno dipartimento.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dal signor A A B per l’annullamento del provvedimento con il quale la prefettura di Prato ha respinto l’istanza di emersione da lavoro irregolare in favore del signora H Y di nazionalità cinese.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 1832 del 16 marzo 2012, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;

visto il ricorso straordinario proposto il 17 novembre 2010;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere E T;


Premesso.

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il signor A A B, cittadino della Costa d’Avorio, ha impugnato, con istanza incidentale di sospensione dell’efficacia, il provvedimento n. P-PO/L/N/2009/102123 in data 16 luglio 2010, con cui la prefettura di Prato - sportello unico per l’immigrazione aveva respinto la domanda di emersione da lavoro irregolare presentata dal ricorrente il 30 settembre 2009 a favore della straniera H Y di nazionalità cinese, ai sensi dell’art. 1 ter del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge con modificazioni con l. 3 agosto 2009, n. 102.

L’impugnato provvedimento risulta essere stato adottato, previa comunicazione al richiedente dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 della l. n. 241 del 1990, sulla base del parere contrario espresso dalla locale questura, che aveva segnalato allo sportello unico che la beneficiaria risultava essere stata condannata per reati previsti dagli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale.

Il ricorrente, premesso che la signora Y nel 2006 ha subito una condanna penale irrogatole dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) per commercio di prodotti con segni falsi (artt. 454 e 517 del codice penale) e che successivamente si è ben inserita nella comunità di Prato, avanza le seguenti censure:

a) violazione ed erronea applicazione dell’art. 1 ter del d.l. 1° luglio 2009, n. 78 e irragionevolezza: la lavoratrice interessata all’emersione non è stata mai destinataria di provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o per appartenenza alla criminalità organizzata;
i reati per i quali l’interessata è stata condannata non rientrano tra quelli che precludono la sanatoria in questione, in quanto, in base alla pena edittale, non comportano né l’arresto obbligatorio (art. 380 c.p.p.), né quello facoltativo (art. 381 c.p.p.);

b) violazione della l. n. 241 del 1990: non è stato coinvolto nel procedimento il soggetto portatore dell’interesse maggiore all’emersione, vale a dire la lavoratrice, alla quale non sono stati inviati né la comunicazione di avvio del procedimento (art. 7), né il preavviso di rigetto (art. 10 bis).

Il Ministero dell’interno, nel richiedere il parere, ha respinto le censure e si è espresso per la reiezione del gravame.

Considerato.

Il ricorso è infondato.

Premette la Sezione che l’art. 1 ter del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge con modificazioni con l. 3 agosto 2009, n. 102, statuisce che n-“ non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari… che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice ”.

Nel caso di specie viene in evidenza che l’art. 474 c. p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), per la cui violazione la signora Y è stata condannata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Ne consegue che risulta confutato il primo motivo di censura, poiché, contrariamente a quanto sostenuto dal deducente, il reato in questione rientra nella previsione dell’art. 381 c.p.p., che consente l’arresto facoltativo in flagranza per i delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

Prive di pregio risultano anche le doglianze espresse nel secondo motivo, con il quale si lamenta il mancato coinvolgimento della signora Y in favore della quale la procedura di emersione avrebbe dovuto aver luogo.

Al riguardo, si considera che, ai sensi del più volte citato art. 1 ter del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, l’individuazione di una delle cause di esclusione, tassativamente indicate nella stessa disposizione legislativa, obbliga lo sportello unico ad adottare un provvedimento vincolato di diniego. Pertanto, anche in presenza di vizi del procedimento (e non è questo il caso) troverebbe applicazione, come correttamente sostenuto dall’Amministrazione, l’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, secondo cui “ non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora per la natura vincolata del provvedimento sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”.

Per le considerazioni espresse il ricorso in parola deve essere, quindi, respinto e la domanda cautelare assorbita.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi