Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-04-18, n. 201202255
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Testo completo
N. 02255/2012REG.PROV.COLL.
N. 03354/2011 REG.RIC.
N. 03357/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
-sul ricorso numero di registro generale 3354 del 2011 proposto da UT IT in Amministrazione Straordinaria, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Lungotevere dei Mellini, 17;
contro
il Comune di Aprilia, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Berruti, Claudio Altobelli e Domenico Apice, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Flaminia n. 135;
nei confronti di
Andreani UT srl, n. c. ;
-sul ricorso numero di registro generale 3357 del 2011 proposto da A.ER srl in Amministrazione Straordinaria, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Lungotevere dei Mellini, 17;
contro
il Comune di Aprilia, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Berruti, Claudio Altobelli e Domenico Apice, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Flaminia n. 135;
nei confronti di
Andreani UT srl, n. c. ;
per la riforma:
-quanto al ricorso n. 3354 del 2011:
della sentenza breve del TAR Lazio – Roma - Sezione II Ter, n. 362/2011, resa tra le parti, concernente PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO CUI CONFERIRE L’INCARICO PROFESSIONALE PER L’ASSISTENZA DEL COMUNE DI APRILIA NELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ICI E TARSU (DGC NN. 255 DEL 7.10.2010 E 274 DEL 28.10.2010);
-quanto al ricorso n. 3357 del 2011:
della sentenza breve del TAR Lazio - Roma -Sezione II Ter, n. 359/2011, resa tra le parti, concernente PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO CUI CONFERIRE INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA DEL COMUNE DI APRILIA NELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ICI E TARSU (DGC NN. 255/10 E 274/10) ;
Visti i ricorsi in appello, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Aprilia, con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore nell'udienza pubblica del 20 dicembre 2011 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Viglione per le appellanti e Berruti per il Comune;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-Il 6 agosto 1999 il Comune di Aprilia ha stipulato con A.ER. s.r.l. –società mista a capitale pubblico / privato- una convenzione avente a oggetto la gestione e la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali locali di propria competenza. Con una convenzione successiva A.ER. ha conferito mandato con rappresentanza a ON s.p.a. (divenuta quindi UT IT s.p.a. , socio di minoranza privato della società mista) per l’esecuzione dei servizi oggetto della concessione.
A.ER e UT IT si sono rese responsabili del mancato riversamento di tributi al Comune per circa 23 milioni di euro.
Con DGC 11.3.2010, n. 56, il Comune ha deliberato la risoluzione della convenzione con A.ER a causa dell’inadempimento contrattuale sopra indicato. Ciò, in applicazione dell’art. 9 dell’atto aggiuntivo alla convenzione, stipulato il 12.4.2007, il quale prevede la possibilità per il Comune di “procedere alla risoluzione del contratto …per mancato integrale versamento delle somme dovute da parte della società per due rate consecutive”.
(Avverso la DGC n. 56/10 A.ER è ricorsa al TAR del Lazio. Il ricorso –R. G. n. 4494/10- risulta tuttora pendente. Non pare superfluo precisare che su un ricorso analogo promosso da UT IT e Nettuno Servizi s. r. l. –quest’ultima, società mista partecipata in via minoritaria da UT IT, alla stregua di A.ER- contro il Comune di Nettuno per l’annullamento, tra l’altro, della DGC n. 84/09 di risoluzione del rapporto concessorio tra Comune e Nettuno Servizi per la gestione delle entrate tributarie ed extratributarie, a causa di ritardati versamenti e inadempimenti gravi, la seconda sezione del TAR del Lazio, con la sentenza n. 263/10, ha dichiarato inammissibili, per difetto di giurisdizione, le censure mosse in via diretta contro l’atto di risoluzione del rapporto concessorio (v. p. 3 sent. cit.) . Analoga decisione il TAR del Lazio ha assunto, con la sentenza n. 247 del 2010, sui ricorsi promossi da A.ER e da UT IT contro il Comune di Pomezia per l’annullamento della DCC n. 40/09 di decadenza di A.ER dalla convenzione per la gestione dei tributi comunali e della TARSU. Si ritiene utile aggiungere, per una più chiara ricostruzione in fatto della vicenda nel suo complesso, che con delibera 9.12.2009, n. 1, la Commissione “per la tenuta dell’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni”, considerato il mancato versamento di ingenti somme dovute agli enti affidanti alle prescritte scadenze, aveva disposto la cancellazione di UT IT dall’albo di cui all’art. 53 del d. lgs. n. 446 del 1997, in applicazione dell’art. 11, comma 2/d) del d. m. 11.9.2000 il quale prevede la cancellazione dall'albo delle società iscritte per la riscossione dei tributi a causa, tra l’altro, del mancato versamento delle somme dovute agli enti affidanti i servizi alle prescritte scadenze (lettera d), stabilendo inoltre, all’art. 11, comma 3, che “la cancellazione dell’Albo comporta la decadenza da tutte le gestioni”. Il ricorso proposto da UT IT contro la citata delibera di cancellazione è stato respinto dal TAR del Lazio con la sentenza n. 1009 del 2010, pronuncia confermata dalla quarta sezione del Consiglio di Stato con la decisione n. 8687 del 2010).
Nelle more del giudizio è entrato in vigore il d. l. 25 marzo 2010, n. 40 (conv. con modificazioni nella l. 22 maggio 2010, n. 73) , l’art. 3, comma 3, del quale prevede che “in caso di crisi di societa' di riscossione delle entrate degli enti locali, le societa' che, singolarmente ovvero appartenendo ad un medesimo gruppo di imprese, hanno esercitato le funzioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per conto di non meno di cinquanta enti locali e che siano cancellate, con deliberazione ancorche' non dotata di definitivita', dall'albo di cui all'articolo 53 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997 ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, sono ammesse di diritto, su domanda della societa' ovvero della societa' capogruppo, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Sono altresi' ammesse di diritto a tali procedure, anche in assenza di domanda, le predette societa' per le quali venga dichiarato dal tribunale lo stato di insolvenza. In