Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-06-12, n. 201702799

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-06-12, n. 201702799
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201702799
Data del deposito : 12 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/06/2017

N. 02799/2017REG.PROV.COLL.

N. 08376/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8376 del 2016, proposto da:
Comune di San Salvo, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato D A, con domicilio eletto presso lo studio Bruno Taverniti in Roma, via Sesto Rufo, n. 23;

contro

Oriente Patrizia e Liberatore F, quest’ultimo nella qualità di amministratore condominiale del Villaggio Helios, rappresentati e difesi dall'avvocato L L, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Bruno in Roma, piazza G. Marconi, n. 15;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Abruzzo - Sez. staccata di Pescara, Sez. I, n. 145/2016, resa tra le parti, concernente la determinazione della durata degli orari e dei limiti da rispettare in relazione a emissioni sonore e allo svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Oriente Patrizia e di Liberatore F nella qualità di Amministratore Condominiale del Villaggio Helios;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2017 il Cons. Daniele Ravenna e uditi per le parti gli avvocati Vincenzo Mastrangelo, su delega dell'avv. Aquilano, e Bruno De Maria, su delega dell'avv. Liberatore;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.Il Comune di San Salvo ha impugnato la sentenza in epigrafe che, accogliendo il ricorso della signora Patrizia Oriente, proprietaria di una villetta all’interno del complesso denominato “Villaggio Helios”, confinante con un piazzale sul quale l’Amministrazione ha installato un palco destinato a esibizioni serali di gruppi musicali (che nel corso del 2015 sarebbero avvenute ininterrottamente tutte le sere dal mese di luglio sino al mese di settembre, sino a tarda notte, con nocumento al godimento degli immobili e del diritto alla salute), ha dichiarato l’illegittimità dell'ordinanza sindacale n. 8/2015 del 30/06/2015, disciplinante, “ nelle more della redazione ed approvazione di un più complessivo regolamento che disciplini la presente materia, a far data dal dì odierno al 30 settembre e per gli anni successivi dal 1 giugno al 30 settembre e fino a revoca della presente ”, la durata, gli orari e i limiti da rispettare per ciò che concerne le emissioni sonore e lo svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

2.In particolare il tribunale, estromessa dal giudizio l’amministrazione condominiale e respinte le plurime eccezioni preliminari sollevate dall’intimata amministrazione comunale ( di incompletezza del contraddittorio, non sussistendo la legittimazione passiva necessaria del Ministero dell’interno;
di tardività del ricorso;
di difetto di interesse e di inammissibilità del ricorso per mancata notifica a un controinteressato, non rinvenendosi soggetti facilmente individuabili e dotati di un interesse contrario specifico e differenziato e sussistendo l’interesse concreto e attuale a impugnare un atto a valenza pluriennale ed efficacia ciclica), ha accolto il ricorso ritenendo sussistente il dedotto vizio di incompetenza: ciò in quanto nelle forme dell’ordinanza sindacale era stato adottato un vero e proprio regolamento, recante disposizioni generali e astratte, avente un’efficacia temporalmente indeterminata “in materia di disciplina dei limiti di rumorosità e di durata delle manifestazioni che prevedano l’uso di sorgenti sonore e che si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito ”, cioè nell’ambito della disciplina dei limiti sonori e di durata delle cd. “ manifestazioni a carattere temporaneo ”.

Orbene, secondo il predetto tribunale, sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 2, comma 6, e 7, comma 5, della legge regionale n. 23 del 2007 la disciplina degli orari e dei limiti di impatto acustico massimo delle manifestazioni sonore di carattere temporaneo potevano essere oggetto solo di veri e propri regolamenti, rientranti come tali nella competenza dell’organo consiliare;
ciò senza contare che, sempre secondo l’avviso dei primi giudici, la ricordata legge regionale prescriveva che i comuni, nell’adottare i regolamenti in questione, dovevano rispettare i criteri fissati dalla Giunta regionale per le attività temporanee, criteri effettivamente fissati con la delibera n. 770/2011, ma ingiustificatamente derogati dall’ordinanza sindacale impugnata sia quanto agli orari, sia quanto ai limiti di cui al d.P.C.M. 14/11/1997, giacché il provvedimento impugnato autorizzava nelle ore notturne valori ben superiori a quelli fissati da tale d.P.C.M., con riferimento alla classe di territorio in cui insisteva l’immobile della ricorrente.

3.Il Comune di San Salvo ha chiesto la riforma di tale sentenza, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia, riproponendo al riguardo tutte le eccezioni di rito e di merito sollevate in primo grado e che a suo avvio il TAR aveva inopinatamente respinto, con motivazione affatto condivisibile.

4.Gli appellati, costituitisi in giudizio, hanno chiesto il rigetto dell’appello siccome inammissibile ed infondato.

5. Nell’imminenza dell’udienza di trattazione le parti hanno illustrato con apposite memorie le proprie rispettive tesi difensive.

6. All’udienza pubblica del 27 aprile 2017, dopo la rituale discussione, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

7. L’appello è infondato e la sentenza impugnata va pertanto confermata.

7.1. Con riferimento ai motivi di appello che ripropongono le eccezioni preliminari già respinte dai primi giudici, si osserva quanto segue.

7.1.1. In relazione al presunto difetto di legittimazione ad agire dalla signora Oriente Patrizia ed al suo difetto di interesse concreto e attuale, si rileva che l’amministrazione appellante non ha neppure contestato la condizione di proprietaria dell’immobile della ricorrente e la vicinanza di tale immobile all’area oggetto degli spettacoli cui si riferisce l’ordinanza impugnata, elementi di fatto questi che legittimano la proposizione dell’azione giudiziale, non essendo implausibile che lo svolgimento di spettacoli con le modalità stabilite nell’ordinanza possa incidere sul valore dell’immobile e sulla salute o quiete del proprietario;
il fatto poi che l’ordinanza abbia una durata pressoché indeterminata determina di per sé la concretezza e l’attualità dell’interesse ad agire, non essendo necessaria a tal fine l’adozione dell’atto di volta in volta autorizzativo della manifestazione.

7.1.2. Quanto all’eccepita inammissibilità del ricorso per la mancata evocazione in giudizio del Ministero dell’Interno (che l’amministrazione appellante ricollega al fatto che l’ordinanza impugnata rientrerebbe nel novero di quelle di necessità ed urgenza adottate dal Sindaco, quale ufficiale di governo), è sufficiente osservare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 2017, n. 774;
24 luglio 2016, n. 3369;
22 marzo 2016, n. 1189), presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, e la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, caratteristiche tutte che nel caso di specie (anche a voler prescindere dalla natura regolamentare dell’ordinanza stessa), nel caso di specie difettano totalmente.

7.1.3. L’onere processuale di notificare il ricorso introduttivo del giudizio amministrativo ad almeno uno dei controinteressati postula che questi siano indicati espressamente indicati nell’atto impugnato ovvero siano facilmente individuabili, situazione che non ricorreva nel caso di specie, come del resto correttamente rilevato dai primi giudizi;
né, d’altra parte, l’amministrazione appellante ha indicato quali sarebbero i soggetti determinati controinteressati.

7.1.4. Quanto infine all’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per la mancata impugnazione di atti asseritamente presupposti, non può sottacersi che gli atti richiamati dall’amministrazione appellante o non avevano rilievo nella vicenda in questione (ordinanza n. 2418/2005 sugli orari dei pubblici esercizi) ovvero non erano in alcun modo lesivi degli originari ricorrenti (Piano di classificazione acustica ex deliberazione consiliare n. 84/2009) ovvero ancora erano stati modificati dall’impugnata ordinanza n. 8/2015 (ordinanza n. 3/2012) ovvero avevano cessato di produrre i prospettati effetti lesivi (delibere di Giunta n. 89/2015 e n. 136/2015);
né il vincolo di presupposizione può fondarsi sulla mera affermazione o prospettazione dell’amministrazione, laddove per contro l’impugnata ordinanza risulta dotata di una propria autonoma e distinta lesività.

7.1.5. I motivi in questione devono essere pertanto tutti respinti, dovendo aggiungersi per completezza che sulla scorta delle considerazioni svolte sub 7.1.2. è ugualmente da respingere l’ottavo motivo di gravame con il quale l’amministrazione appellante ha richiamato a fondamento dell’ordinanza l’art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

7.2. Deve essere quindi esaminato il settimo motivo di gravame, con il quale l’amministrazione ha contestato la sentenza impugnata per aver ritenuto fondato ed assorbente il motivo di incompetenza prospettato dalla ricorrente in primo grado.

Il motivo non merita favorevole considerazione.

La natura regolamentare dell’ordinanza impugnata emerge incontestabilmente dal suo contenuto che, lungi dal porsi come atto unico che regolamenta un singolo evento o una manifestazione per un periodo di tempo, contiene piuttosto una disciplina generale ed astratta per regolamentare in modo generale ed astratto le manifestazioni (qualunque manifestazione) sonore autorizzate in quella zona del territorio comunale;
in tal senso è l’inciso dell’atto impugnato che è dichiaratamente adottato “ nelle more della redazione ed approvazione di un più complessivo regolamento che disciplini la presente materia, a far data dal dì odierno al 30 settembre e per gli anni successivi dal 1 giugno al 30 settembre e fino a revoca della presente ”.

Correttamente sul punto i primi giudici hanno rilevato che il Sindaco non ha competenza ad adottare un atto regolamentare, competenza che, anche alla luce della legge regionale n. 23/2007 (artt.7, comma 5, e 6, comma 2), è da considerarsi attribuita agli organi consiliari, essendo previsto che i Comuni (e non i Sindaci) possano prevedere norme che disciplinano lo svolgimento di attività temporanee sul proprio territorio e che “ adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità, di polizia municipale, edilizio, prevedendo apposite norme di tutela contro l'inquinamento acustico, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente .”.

Ciò esclude anche la fondatezza del richiamo all’art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 2000 (oltre che all’art. 54, come già rilevato).

7.3. Come correttamente rilevato dai primi giudici l’accertata fondatezza della censura di incompetenza esime il giudice dall’esame degli ulteriori motivi di censura che attengono al merito del provvedimento impugnato.

7.4. E’ da respingere anche il motivo di appello concernente la eccepita erroneità della disposta compensazione delle spese di primo grado nei riguardi dell’amministrazione condominiale, essendo noto e consolidato l’indirizzo giurisprudenziale a mente del quale la pronuncia sulle spese di giudizio è insindacabile dal giudice d’appello salva la sua manifesta abnormità, nel caso cioè che le spese vengano poste a carico del vincitore o siano liquidate in misura macroscopicamente esorbitante, evenienze che non si rinvengono nel caso di specie.

8. In conclusione l’appello deve essere respinto e tuttavia la peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

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