TAR Pescara, sez. I, sentenza 2016-04-22, n. 201600145

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2016-04-22, n. 201600145
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 201600145
Data del deposito : 22 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00304/2015 REG.RIC.

N. 00145/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00304/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 304 del 2015, proposto da:
- Patrizia Oriente, rappresentata e difesa dall'avv. L L, con domicilio eletto presso M De Benedictis in Pescara, Via Ragazzi del '99, 12;
- F L, rappresentato e difeso dall'avv. L L, con domicilio eletto presso M De Benedictis in Pescara, Via Ragazzi del 99, 12;

contro

Comune di San Salvo, rappresentato e difeso dall'avv. D A, con domicilio eletto presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, Via Lo Feudo 1;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 8/2015 del 30/06/2015 con la quale il Sindaco del Comune di San Salvo ha stabilito la durata, gli orari e i limiti da rispettare per ciò che concerne le emissioni sonore e lo svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;
nonché di tutti gli atti ad essa presupposti e/o connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Salvo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2016 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi l'avv. L L per la parte ricorrente e l'avv. Vincenzo Mastrangelo, su delega dell'avv. D A, per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. - La proprietaria di una villetta sita all’interno del complesso denominato “villaggio helios”, nonché l’amministratore del medesimo condominio, impugnano l’ordinanza del Sindaco di San Salvo con la quale “ nelle more della redazione ed approvazione di un più complessivo regolamento che disciplini la presente materia, a far data dal di odierno al 30 settembre e per gli anni successivi dal 1 giugno al 30 settembre e fino a revoca della presente ” vengono dettati i livelli sonori massimi e gli orari delle manifestazioni che prevedono l’uso di apparecchi acustici di intrattenimento.

Detti immobili confinano con un piazzale sul quale l’Amministrazione ha installato un palco destinato a esibizioni serali di gruppi musicali, che nel corso del 2015 sarebbero avvenute ininterrottamente tutte le sere dal mese di luglio sino al mese di settembre, sino a tarda notte, con nocumento al godimento degli immobili e al diritto alla salute.

1.2. - All’udienza del 11 marzo 2016 la causa è passata in decisione.

2.1.- Innanzitutto deve essere dichiarato il difetto di legittimazione dell’amministratore del condominio, atteso che non risulta agli atti alcuna specifica delibera assembleare di autorizzazione ad intraprendere il presente giudizio (cfr. Cassazione, sentenza n. 4944 del 2013).

2.2. - E’ infondata poi l’eccezione sull’incompletezza del contraddittorio, atteso che, anche se l’ordinanza in esame fosse qualificabile come contingibile ed urgente, non implicherebbe la legittimazione passiva necessaria del Ministero dell’Interno, avendo quest’ultimo un interesse immediato e diretto solo in caso di azione risarcitoria, mentre la fase processuale di mero annullamento dell’atto riguarda esclusivamente il Sindaco, che resta organo distinto dallo Stato anche nell’esercizio di poteri in qualità di ufficiale di Governo (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 4448 del 2007;
Tar Molise, sentenza n. 124 del 2009);
e nel caso di specie non risultano proposte domande risarcitorie.

Peraltro, è la stessa Amministrazione a negare che l’atto adottato sia un’ordinanza contingibile ed urgente (come contraddetto dalla sua stessa durata pluriennale), richiamando il potere ordinario di cui all’articolo 50 comma 7 del d.lgs. n. 267 del 2000.

2.3. - Il ricorso poi non può essere dichiarato tardivo, poiché il 15 ottobre 2015 è la data in cui l’ufficiale giudiziario ha spedito il ricorso con R/R e non quella di consegna all’ufficiale giudiziario, che secondo la ricorrente, non più contestata sul punto dall’Amministrazione nell’ultima memoria, è avvenuta invece il 12 ottobre 2015.

2.4. - E’ altresì infondata l’eccezione di difetto di interesse per mancata impugnazione di vari atti amministrativi precedenti, atteso che risulta correttamente impugnato solo il provvedimento che ha da ultimo inciso in via immediata e diretta l’interesse alla quiete e alla salute della ricorrente.

2.5. - Così come è infondata l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati, atteso che non si rinvengono soggetti facilmente individuabili e dotati di un interesse contrario specifico e differenziato.

2.6. - Infine, il provvedimento impugnato ha valenza pluriennale, sicchè non è inefficace ma ha un’efficacia ciclica e quindi è ben giustificato l’interesse della ricorrente ad agire per tempo onde evitare che viceversa il giudizio intervenga quando la lesione si è già verificata.

3. - Sgombrato il campo dalle numerose eccezioni di rito, e passando finalmente al merito della questione, il Collegio osserva che, ai sensi dell’articolo 50 comma 7 del d.lgs. n. 267 del 2000, richiamato nel provvedimento impugnato, “ Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti ”.

Nel caso di specie, viceversa, il Comune resistente ha adottato un vero e proprio regolamento (di durata indeterminata e a carattere generale e astratto) in materia di disciplina dei limiti di rumorosità e di durata delle manifestazioni che prevedano l’uso di sorgenti sonore e che “ si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito ”;
cioè sulla disciplina dei limiti sonori e di durata delle cd. “ manifestazioni a carattere temporaneo ” (cosi la delibera della GR Abruzzo n. 770 del 2011, che a pag. 4 par.

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