Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-08-13, n. 201804919

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-08-13, n. 201804919
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201804919
Data del deposito : 13 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/08/2018

N. 04919/2018REG.PROV.COLL.

N. 05419/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5419 del 2017, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G C e G C, con domicilio eletto presso lo studio G C in Roma, viale Parioli, 55;

contro

Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, sezione I ter , 12 gennaio 2017, n. 489.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2018 il consigliere Giuseppe Castiglia;

Udito per l’Amministrazione l’avvocato dello Stato Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Nel 2010 il signor -OMISSIS- ha partecipato a un concorso riservato per l’assunzione di 1.600 allievi agenti della Polizia di Stato, risultando idoneo ma non vincitore.

2. Con decreto del 18 agosto 2015, il Capo della Polizia ha indetto una nuova procedura di assunzione di 1.050 allievi agenti, selezionando gli idonei di precedenti graduatorie approvate in data non anteriore al 1° gennaio 2011, previa verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici e attitudinali previsti dal decreto ministeriale n. 198 del 30 giugno 2003.

3. Il signor -OMISSIS- ha preso parte alla nuova procedura selettiva.

4. Con verbale del 4 settembre 2015, reso all’esito della visita medica del giorno precedente, egli è stato giudicato non idoneo al servizio di polizia per carenza dei requisiti fisici prescritti, in quanto affetto da “malattia del sangue degli organi emopoietici (linfoma di Hodgkin)” (punto 11 della tabella allegata al d.m. n. 198/2003, in relazione all’art. 3, comma 2, del medesimo decreto).

5. Il signor -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di esclusione censurandolo per eccesso di potere, sotto diversi e concorrenti profili.

6. Il ricorrente ha esposto di avere sofferto nel 2014 di linfoma di Hodgkin, trattato con cicli di chemioterapia terminati nell’aprile 2015 con totale remissione, come sarebbe attestato dai certificati medici esibiti (rilasciati da specialisti della ASL di Taranto) e dai controlli successivi (PET/TC, PET cerebrale, esami ematochimici), tutti negativi.

7. Con sentenza 12 gennaio 2017, n. 489, il T.A.R. per il Lazio, sez. I ter , ha respinto il ricorso, compensando fra le parti le spese di giudizio.

8. Il Tribunale territoriale ha ritenuto che il giudizio della Commissione medica - di per sé sindacabile solo in determinate ipotesi-limite - non sarebbe palesemente irrazionale, perché la condizione del ricorrente sarebbe di remissione allo stato e di follow-up clinico, non di avvenuta guarigione, che potrebbe affermarsi solo in caso di remissione clinica completa per un periodo non inferire ai cinque anni, cioè solo dopo il decorso di un lasso di tempo tale da consentire di ritenere superato il rischio di ricadute.

9. Il signor -OMISSIS- ha interposto appello avverso la sentenza di primo grado formulando assieme una domanda cautelare.

10. Egli ha sostenuto che:

a) sarebbe perfettamente guarito, come dimostrerebbero accertamenti medici ed esami strumentali e di laboratorio;

b) in ogni caso non sarebbe stata valutata la “apprezzabile entità” della malattia del sangue, come invece prescrive il d.m. n. 198/2003;

c) il rilievo del mancato decorso del termine di cinque anni (contenuto nella nota della Direzione centrale di sanità del Ministero dell’interno datata 2 dicembre 2015) avrebbe illegittimamente ampliato la portata di tale decreto.

11. In subordine, ha chiesto disporsi verificazione per accertare le effettive condizioni della propria salute.

12. Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio per resistere all’appello, con una memoria che si limita a rinviare alla memoria di primo grado, sottolineando l’assenza di elementi nuovi nell’appello del privato.

13. Con ordinanza 15 settembre 2017, la Sezione ha accolto la domanda cautelare dell’appellante al solo fine di una sollecita definizione della controversia nel merito, fissando l’udienza pubblica del 3 maggio 2018.

14. In tale data l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

15. In premessa, va rammentata la costante giurisprudenza sull’unicità dell’accertamento sanitario svolto secondo le prescritte disposizioni con irrilevanza degli accertamenti di altra fonte, sulla discrezionalità insindacabile delle valutazioni medico-legali militari (salve talune ben definite ipotesi-limite: travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti), sulla presunzione assoluta di inidoneità per le patologie indicate nelle direttive tecniche (Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2011, n. 260;
sez. IV, 17 ottobre 2012, n. 5308;
sez. IV, 8 luglio 2013, n. 3601;
sez. IV, 29 aprile 2016, n. 1640;
sez. IV, 16 giugno 2016, n. 2678).

16. Nel caso di specie:

a) la Commissione medica ha ritenuto sussistere la causa di non idoneità prevista dal punto 11 della tabella 1 allegata al d.m. n. 198/2003 (“le malattie del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario congenite o acquisite di apprezzabile entità”);

b) la stessa Commissione non ha spiegato le ragioni per cui un soggetto già affetto da linfoma di Hodgkin, in stato di “remissione completa dalla malattia onco-ematologica e in fase di follow-up clinico”, debba essere considerato come portatore di una malattia del sangue tuttora presente e di apprezzabile entità;

c) in un momento successivo (note della Direzione centrale di sanità del Ministero dell’interno datate 2 dicembre 2015 e 29 aprile 2016), l’Amministrazione ha sostenuto che la causa di inidoneità sarebbe piuttosto quella prevista dal punto 13 della medesima tabella [“Neoplasie: a) i tumori maligni (ad evoluzione incerta o sfavorevole)].

17. Da un lato, il giudizio di inidoneità appare assistito da una motivazione apodittica, se non apparente;
dall’altro, esso è integrato da una motivazione postuma, come tale inammissibile.

18. Di conseguenza, è acclarato il vizio di eccesso di potere che inficia l’atto impugnato.

19. L’appello è fondato e va pertanto accolto, con riforma della sentenza gravata e accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

20. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la regola della soccombenza, secondo la legge, e sono liquidate in dispositivo.

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