Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-07-08, n. 201303601

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-07-08, n. 201303601
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201303601
Data del deposito : 8 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09445/2011 REG.RIC.

N. 03601/2013REG.PROV.COLL.

N. 09445/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9445 del 2011, proposto da:
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica;
- Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante generale pro-tempore;
- Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza, in persona del Comandante pro-tempore;
tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;

contro

L I, rappresentato e difeso dagli avv.ti A V e M P, e presso lo studio della prima elettivamente domiciliato in Roma, alla via Aurelia n. 407, per mandato a margine della memoria di costituzione nel giudizio d’appello;

nei confronti di

Michele Petracca, Nicola Caputo, intimati, non costituiti nel giudizio di primo grado e nel giudizio d’appello;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione II, n. 7592 del 28 settembre 2011, resa tra le parti, che in accoglimento del ricorso proposto in primo grado n.r. 2933/2011, ha annullato il giudizio di non idoneità e la consequenziale esclusione dalla procedura concorsuale per titoli ed esami per il reclutamento di novecentocinquantadue allievi finanzieri indetto con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 174313 del 10 giugno 2010, pubblicata sulla G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 48 del 18 giugno 2010


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di L I;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2012 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avvocato di Stato Carlo Maria Pisana per le Autorità statali appellanti e l’avv. A V per l’appellato L I;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.) L I ha partecipato al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di novecentocinquantadue allievi finanzieri riservato ai volontari in ferma prefissata annuale o in rafferma annuale, anche in congedo, indetto con bando pubblicato sulla G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 48 del 18 giugno 2010, e ne è stato escluso per il riscontro di “steatosi epatica ecograficamente accertata”.

Con ricorso in primo grado, iscritto al n.r. 2933/2011, l’interessato ha impugnato il provvedimento di esclusione deducendo violazione e erronea applicazione di legge (in specie il punto 13 dell’elenco allegato al d.m. n. 155/2000 e punto 12 delle direttive tecniche per l’accertamento dell’idoneità, nonché dell’art. 3 Cost.) ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, ingiustizia e illogicità manifesta.

Con ordinanza n. 4124 del 12 maggio 2011, il T.A.R. Lazio ha disposto verificazione, affidata al Dipartimento Militare di Medicina legale, in esito alla quale, con sentenza in forma semplificata n. 7592 del 28 settembre 2011 è stato accolto il ricorso, rilevando che l’accertamento espletato “…ha dato esito favorevole al ricorrente…(e che)…le risultanze della verificazione…hanno acclarato che il ricorrente è idoneo”.

Con appello notificato il 19-21 novembre 2011 e depositato il 30 novembre 2011, la predetta sentenza è stata impugnata, deducendo, con unico motivo complesso, le seguenti censure:

Error in iudicando. Attendibilità del procedimento tecnico seguito e corretta applicazione del disciplinare di riferimento. Irripetibilità dell’accertamento a causa della natura transeunte della patologia. Esiti della verificazione compatibili con la diagnosi formulata in sede di reclutamento

Premesso il richiamo alla direttiva tecnica e ai coefficienti variabili cui è connessa, rispettivamente, l’idoneità (1 e 2) e l’inidoneità (3 e 4), nonché la discrezionalità tecnica connessa alla loro valutazione, si evidenzia che la steatosi epatica è patologia del fegato, organo dell’ipocondrio, e si richiamano le considerazioni svolte dall’ufficiale medico intervenuto per conto dell’amministrazione alla verificazione, in ordine alla irrilevanza del “rientro” delle transaminasi in livelli normali quando, come nella specie, sia comunque confermata la steatosi e quindi una alterazione strutturale del fegato, e quindi l’esattezza del rilievo posto a base dell’esclusione in ordine alla classificazione sub specie del coefficiente “3AV-DG”, in relazione a quello minimo pari a “2”.

Sotto altro aspetto si rileva che gli accertamenti svolti in sede di arruolamento sono irripetibili e insuscettibili di revisione ulteriore, da parte di altri organi e a distanza di tempo, assumendo rilievo, anche a tenore del bando e secondo principi generali, soltanto le condizioni al momento della visita (al riguardo s’invoca un precedente della Sezione di cui alla decisione n. 6603/2007).

Costituitosi in giudizio, l’appellato L I a sua volta ha dedotto che la verificazione ha valutato la sua idoneità, con il coefficiente “2”, laddove già al momento della visita di revisione le transaminasi erano risultate nella norma, e tenuto conto che l’esclusione è correlata soltanto a “rilevanti disturbi funzionali”, nel caso di specie assenti, nonché che diagnosi inequivoca di steatosi epatica può porsi solo a seguito di biopsia.

All’udienza pubblica del 16 ottobre 2012 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.

2.) L’appello in epigrafe è fondato e deve essere accolto, onde, in riforma della sentenza gravata, deve essere rigettato il ricorso in primo grado.

2.1) Giova premettere, in punto di fatto, che:

- l’interessato fu sottoposto alla visita medica preliminare prescritta dall’art. 12 comma 1 del bando di concorso in data 4 novembre 2010, e ivi risultò non idoneo quanto al profilo AV (apparati vari) avendo riportato il coefficiente “3”, correlato a diagnosi di “steatosi epatica ecograficamente accertata”, a seguito del riscontro di “lieve ipertransaminasemia” (ALT/GPT pari a 46, rispetto al valore 0-41);

- in sede di visita di revisione, da lui richiesta, svoltasi l’11 gennaio 2011 fu confermato il riscontro di “fegato nei limiti per volumetria ad eco struttura di tipo steatosica”, con ribadita diagnosi di “steatosi epatica ecograficamente accertata”;

- ancora in sede di verificazione, a seguito di ecografia eseguita il 2 novembre 2011, fu refertato “fegato ad eco struttura lievemente iperriflettente all’esame ecografico con prove di funzionalità epatica nei limiti”.

2.2) Orbene, anche il riscontro ecografico a distanza di oltre un anno dalla visita preliminare e di dieci mesi circa dalla visita di revisione ha evidenziato una modificazione della struttura d’organo coerente al primo giudizio, confermato in sede di revisione, che aveva evidenziato la lieve steatosi epatica.

Ne consegue che tale dato non appare confutabile, in disparte la considerazione che, secondo la ormai univoca giurisprudenza di questa sezione, gli accertamenti svolti dalle commissioni mediche in sede di reclutamento e in generale nelle procedure concorsuali, di natura squisitamente tecnico-discrezionale, hanno natura meramente dichiarativa e trovano consacrazione in verbali che rivestono efficacia di fede privilegiata, non essendo ripetibili, né potendo a essi sostituirsi accertamenti successivi disposti dal parte del giudice amministrativo (cfr. tra le tante Cons. Stato, Sez. IV, 26 marzo 2012, n. 1767 e 17 ottobre 2012, n. 5311).

D’altro canto le condizioni psico-fisiche rilevanti sono quelle, e solo quelle, verificate al momento della visita psico-fisio-attitudinale, e dagli organi tecnici competenti, e non anche in momenti antecedenti o successivi, secondo orientamento ormai granitico della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5039).

2.3) Né, vertendosi in ambito di squisita discrezionalità tecnica, quando non sia revocata in dubbio la correttezza delle metodiche diagnostiche impiegate, il sindacato giurisdizionale amministrativo può impingere il giudizio con le medesime espresso, ossia, come pretenderebbe l’interessato, sottoporre a revisione la valutazione del coefficiente di idoneità/inidoneità e/o il grado di rilevanza dell’alterazione anatomico-funzionale.

3.) In conclusione, quindi, l’appello in epigrafe deve essere accolto, e in riforma della sentenza impugnata, rigettato il ricorso proposto in primo grado.

4.) Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

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