Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-12-04, n. 202409714
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Testo completo
Pubblicato il 04/12/2024
N. 09714/2024REG.PROV.COLL.
N. 03069/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3069 del 2024, proposto da
Comune di GN BR, in persona del Sindaco pro tempore , in relazione alla procedura CIG ZAB3C75FC9, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Gurnari, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
contro
General Work s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Saitta e Francesco Cardone, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria n. 122/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di General Work S.r.l.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2024 il Cons. Valerio Perotti ed udito per le parti l’avvocato Saitta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso al Tribunale amministrativo della Calabria, la società General Work s.r.l.s., che aveva partecipato ad un’indagine di mercato avviata dal Comune di GN BR con avviso pubblico del 24 agosto 2023, avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di manutenzione della rete idrica comunale, nel tratto corrente lungo la S.S. 18 tra la località Sirena e la Chiesa Madonna del Rosario, impugnava la determina comunale n. 606 del 14 settembre 2023, con cui l’amministrazione riteneva di poter prescindere dalla valutazione dell’unica offerta pervenuta, ossia quella della ricorrente, la quale aveva proposto un ribasso del 24% sull’importo totale dei lavori, in ragione della diffida che la suddetta società aveva precedentemente inoltrato, rivendicando il pagamento del corrispettivo di taluni lavori precedentemente svolti nell’interesse dell’amministrazione.
Più nello specifico, ad avviso del Comune di GN BR, in applicazione “ del principio del risultato e conseguentemente ” del “ principio della fiducia ”, di cui agli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 36 del 2023, non sarebbe stato opportuno aggiudicare la commessa pubblica ad un’impresa che aveva determinato l’instaurazione di una “vertenza” non ancora definita, essendo preferibile, in ragione dell’urgenza dei lavori, procedere all’affidamento