Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-08-01, n. 201905459

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-08-01, n. 201905459
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201905459
Data del deposito : 1 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/08/2019

N. 05459/2019REG.PROV.COLL.

N. 08208/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2011, proposto dal Ministero della giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, 12,

contro

il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. S C, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. E T, in Roma, via degli Scipioni, 252,

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, n. -OMISSIS-del 26 maggio 2011, resa inter partes , concernente trasferimento per incompatibilità ambientale.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2019 il consigliere Giovanni Sabbato e udito, per l’appellante, l’avvocato dello Stato Pasquale Pucciariello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dai decreti del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione generale del Personale e della Formazione, rispettivamente del 12 luglio 2010 e del 24 febbraio 2011, ai quali ha fatto seguito il provvedimento del 29 marzo 2011, con cui è stato disposto prima il distacco provvisorio del dipendente signor -OMISSIS-, stante la pendenza di un procedimento penale a suo carico, quindi il suo trasferimento per incompatibilità ambientale dalla Casa circondariale di -OMISSIS-a quella di -OMISSIS-.

2. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, integrato da motivi aggiunti, il signor -OMISSIS-ha chiesto l’annullamento dei predetti atti per l’insussistenza dei presupposti stante la mancanza di rinvio a giudizio ed il titolo del reato contestato, ascrivibile al secondo comma invece che al primo comma dell’art. 314 c.p..

3. Costituitosi il Ministero, il Tribunale adìto, Sezione I quater , ritenuti sussistenti i presupposti per emettere decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha accolto i gravami al suo esame nei limiti in cui il provvedimento di incompatibilità ambientale, oggetto del ricorso per motivi aggiunti, non riconosce alcun indennità ex art. 1 della legge n. 86 del 2001 e ha compensato le spese di lite.

4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che compete al signor -OMISSIS-l’indennità anzidetta “ trattandosi di trasferimento d’ufficio o d’autorità ”.

5. Avverso tale pronuncia il Ministero della giustizia ha interposto appello, notificato il 22 settembre 2011 e depositato il 18 ottobre 2011, lamentando, attraverso un unico motivo di gravame (pagine 3- 8), quanto di seguito sintetizzato:

- il Tribunale non avrebbe considerato che il trasferimento, sebbene non scaturito da una sua richiesta, è stato determinato da una situazione oggettiva nella quale il dipendente è venuto volontariamente a trovarsi.

6. L’appellato si è costituito in data 5 novembre 2011, con memoria di controdeduzioni, al fine di chiedere il rigetto dell’appello, evidenziando che l’Amministrazione ha inteso realizzare un proprio interesse, ritenuto prevalente rispetto a quello contrapposto del dipendente di permanere nella sede di Vercelli. Ha soggiunto che, ad opinare diversamente, verrebbe introdotta una sanzione disciplinare in violazione del principio di tassatività.

7. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 9 novembre 2011, il Collegio ha respinto la domanda di sospensione degli effetti dell’impugnata pronuncia, con la seguente motivazione: “ Considerato che: sussistono profili che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, inducono alla previsione di un esito favorevole dell’appello nel merito, con riferimento alla particolarità dell’istituto del trasferimento per incompatibilità ambientale, le cui cause non paiono al fondo provenire da effettive necessità organizzative dell’amministrazione;
conseguentemente, ai fini del riconoscimento dell’indennità di legge, il trasferimento in parola non appare equiparabile ad un mero trasferimento d’autorità , al quale la legge ricollega il diritto all’indennità in questione (riconosciuta invece dall’impugnata sentenza)
”.

8. In data 6 maggio 2019 l’appellante ha depositato formale dichiarazione d’interesse alla definizione del gravame proposto.

9. Il ricorso, discusso alla pubblica udienza del 25 giugno 2019, non merita accoglimento.

10. Come esposto in narrativa, i rilievi di parte appellante si focalizzano sulla stessa qualificazione della fattispecie di trasferimento per incompatibilità ambientale, escludendosi la sua riconducibilità all’alveo dei trasferimenti d’autorità essendo stato determinato dal comportamento volontario del dipendente. L’appellante evidenzia, sul punto, che il trasferimento del signor -OMISSIS-alla sede di -OMISSIS- si è resa necessaria a seguito del suo coinvolgimento, unitamente ad alcuni colleghi, in un procedimento penale per il reato di peculato (art 314 c.p.).

La critica per tal via sollevata non può essere condivisa, in quanto il trasferimento di un dipendente per incompatibilità ambientale non ha carattere disciplinare e sottende l’interesse dell’Amministrazione ad assicurarsi il regolare andamento del servizio. Si osserva, infatti da parte di condivisibile orientamento pretorio, espresso in prime cure (T.a.r. per la Puglia, sede di Bari, sez. I, 4 novembre 2010, n. 3865), che “ Questo genere di trasferimento va, infatti, ricondotto nell'ambito dei trasferimenti per esigenze di servizio, non costituendo dunque una fattispecie autonoma ma inquadrandosi quale species del più ampio genus dei trasferimenti d'autorità. La finalità del trasferimento di un dipendente pubblico per incompatibilità ambientale è, infatti, quella di ripristinare il corretto e sereno funzionamento dell'Ufficio restituendo allo stesso il prestigio, l'autorevolezza o l'immagine perduti. Tale trasferimento, pertanto, non ha di per sé carattere sanzionatorio, né postula un comportamento contrario ai doveri d'ufficio e non ha dunque natura disciplinare, essendo piuttosto subordinato ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possano far ritenere nociva per il prestigio, il decoro e la funzionalità dell'ufficio l'ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede ”. Esclusa la natura disciplinare del trasferimento disposto nei riguardi del signor P, non può non inferirsi la spettanza della relativa indennità essendo la fattispecie riconducibile al perimetro applicativo dell’art. 1, della legge n. 86 del 2001, che così recita: “ Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi .”. E’ dato inferire dalla formulazione della norma che la prevista indennità è ricollegata ad un provvedimento di trasferimento d’autorità ovverosia d’ufficio (Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2017, n. 3898), che pertanto sottende l’interesse funzionale dell’Amministrazione invece che del dipendente, e tale è, per le ragioni anzidette, il trasferimento per incompatibilità ambientale disposto nei riguardi dell’appellato.

11. L’appello è pertanto infondato e deve essere respinto.

12. Per quanto attiene alle spese del presente grado di giudizio, sussistono le condizioni, ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., per dichiararle integralmente compensate fra le parti.

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