Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-06-28, n. 202405737

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-06-28, n. 202405737
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202405737
Data del deposito : 28 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/06/2024

N. 05737/2024REG.PROV.COLL.

N. 01517/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1517 del 2024, proposto dal Comune di Vico Equense, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M S e L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

i signori G D, M G, E S, G S, A S, M S, R P, M C, R S, M C, E C, rappresentati e difesi dall'avvocato C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nonché i signori P G, C E, G G, A Azzo, G S, C C, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
e inoltre i signori Carmela Cilento, Francesco Angelo, Mario Guida, Concetta Buonocore, Gaetano De Risi, Floriana Savarese, Alessandro Savarese, E C e Domenico Savarese in qualità di amministratore pro tempore del condominio L’Ulivo, non costituiti in giudizio;

nei confronti

della Regione Campania e di Francesco Saverio Lauro, non costituiti in giudizio;

per l’ottemperanza, anche di chiarimenti

alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, 17 marzo 2021, n. 2306, che ha accolto l’appello n. 10097/2019 R.G., proposto dal Comune di Vico Equense per la riforma della sentenza del T.a.r. Campania, sede di Napoli, sezione V, 25 ottobre 2019, n. 5077, la quale aveva accolto il ricorso n. 1339/2016 R.G. proposto dai ricorrenti per l’annullamento della deliberazione 30 dicembre 2015 n. 74, del Consiglio comunale di Vico Equense e per la condanna del Comune stesso al risarcimento dei danni in dipendenza da acquisizione coattiva sanante di terreni di loro proprietà, e in accoglimento dell’appello ha accolto la domanda riconvenzionale e condannato i ricorrenti stessi a pagare pro quota al Comune la somma complessiva di € 4.189.433,17;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti suindicate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2024 il Cons. Francesco Gambato Spisani e viste le conclusioni delle parti come da verbale;


1. Il Comune ricorre contro alcuni proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica facenti parte, rispettivamente, dei complessi “Condominio Cooperativa L’Ulivo” (con questo ricorso n.1517/2024 R.G.) nonché “Domus Aequana” (con il parallelo ricorso n. 1944/2024 R.G. chiamato a questa stessa camera di consiglio), entrambi realizzati in Comune di Vico Equense sui terreni di proprietà di certo Francesco Saverio Lauro, originariamente in esecuzione di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare - PEEP di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167, approvato con deliberazione del Presidente della Regione Campania 3806/1977. Si controverte della pretesa avanzata dal Comune stesso nei confronti di costoro per la restituzione degli importi da esso pagati al proprietario espropriato per l’acquisizione dei terreni in questione.

2. La complessa vicenda, per quanto qui interessa, si può riassumere così come segue (si vedano le identiche sentenze di I grado T.a.r. Campania Napoli 5077/2019 e 5076/2019, non contestate quanto ai fatti storici).

2.1 Il Comune di Vico Equense, con atti 11 maggio 1979 rep. n.85 Segretario comunale e 30 maggio 1979 rep. n.87, ha stipulato con le cooperative di cui si è detto, due convenzioni per assegnar loro in diritto di proprietà alcune aree comprese nel PEEP citato, ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

2.2 All’art. 7 di queste convenzioni, si stabiliva in particolare che: “ il Comune ora per quando ne acquisterà la proprietà concede alla cooperativa costituita ... il diritto di proprietà sull'area … di sedime del fabbricato e le relative pertinenze... il corrispettivo dell'assegnazione del diritto di proprietà di cui alla presente convenzione resta convenuto: a) nel costo di acquisizione dell'area assegnata...da utilizzarsi per gli insediamenti residenziali e per le opere di urbanizzazione quale risulti definito con l'applicazione dei criteri indennitari di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;
nonché nel costo delle spese che il Comune abbia sostenuto in dipendenza delle procedure di acquisizione di cui sopra…
".

2.3 Le cooperative stipulanti quindi hanno versato l’indennità di esproprio così determinata, commisurata appunto ai criteri della l. 865/1971;
il Comune, con i decreti del Sindaco 8 agosto 1981 n. 562 dell'8 agosto 1981 e 28 giugno 1983 n. 166 ha espropriato i fondi;
le cooperative di conseguenza hanno realizzato gli alloggi e li hanno assegnati in proprietà ai beneficiari, fra i quali appunto vi sono gli attuali ricorrenti.

2.4 È accaduto però che il proprietario dei fondi trasformati, il citato Francesco Saverio Lauro, ha contestato l’esproprio nei suoi confronti, con gli esiti di cui subito.

2.5 In primo luogo, il T.a.r. Campania Napoli, con sentenza sez. III 29 gennaio 1988 n. 17, confermata in appello con la decisione sez. IV di questo Consiglio 16 marzo 1999 n. 308, ha accolto il ricorso da lui presentato e annullato il PEEP di cui si è detto e tutti gli atti della connessa procedura espropriativa, ovvero la dichiarazione di pubblica utilità, le delibere del Consiglio comunale concernenti l'assegnazione dei suoli e i decreti di esproprio.

2.6 In secondo luogo, la Corte di appello di Napoli, con sentenza 11 marzo 2011 n. 774, confermata con la sentenza Cass. civ. 13 novembre 2013 n. 32439, ha condannato il Comune di Vico Equense al pagamento in suo favore della somma di €. 645.674,41, oltre rivalutazione a decorrere dall’1 gennaio 1983 ed interessi, a titolo di risarcimento dei danni subiti per la perdita del valore venale del fondo ed il deprezzamento della residua proprietà.

2.7 A fronte di ciò, il Comune ha attivato il procedimento di acquisizione coattiva sanante ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. 8 giugno 2001 n.327, procedimento terminato con la deliberazione del Consiglio 6 novembre 2013 n.40, nella quale stabilisce: “ di accertare che le aree di proprietà del sig. L F S … giusti gli atti annullati e le convenzioni stipulate dalle Cooperative l'Ulivo e Domus Aequana sono state utilizzate dalle stesse e oggi dagli aventi causa per scopi di edilizia economica e popolare che sono meritevoli di tutela e integrano gli estremi del rilevante interesse pubblico;
di condividere e di approvare i criteri e le risultanze della relazione di valutazione redatta dal Responsabile del procedimento … e di approvare quale importo dell'indennizzo ex art. 42
bis d.P.R. n. 327/2001 spettante al sig. L F S la somma di Euro 620.467,58 da versarsi al proprietario entro gg. 30 dalla definizione del presente procedimento;
di procedere all'acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42
bis d.P.R. n. 327/2001 con il presente atto dei suoli indicati in epigrafe;
di impegnare ... la somma di Euro 620.467,58... quale anticipazione per la copertura del provvedimento di cui sopra da ripetere unitamente a ogni futuro esborso nei confronti dei soggetti aventi causa dal procedimento amministrativo oggetto di annullamento, ed in specie dagli aventi causa delle cooperative indicate in premessa…
”.

2.8 A seguito della delibera 40/2013 appena riassunta, gli interessati hanno attivato iniziative giudiziarie di segno opposto, nei termini ora spiegati in ordine cronologico.

2.9 Con ricorso 6645/2011 R.G. Francesco Saverio Lauro ha impugnato avanti il T.a.r. Campania Napoli gli atti del procedimento di acquisizione sanante e in particolare, con motivi aggiunti, la delibera 40/2013 citata;
il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato con la sentenza di quel Tribunale sez. V 11 dicembre 2014 n.6565.

2.10 Con ricorsi 19/2012 e 49/2012 R.G. alcuni assegnatari, fra i quali appunto gli odierni ricorrenti, hanno impugnato sempre avanti il T.a.r. Campania Napoli, gli stessi atti del procedimento e, anche qui con motivi aggiunti, la delibera 40/2013;
i ricorsi sono stati accolti quanto ai motivi aggiunti, con annullamento quindi della delibera 40/2013, con sentenza di quel Tribunale sez. V 7 luglio 2015 n.3628.

2.11 Con ricorso 2555/2015 R.G. infine, lo stesso Francesco Saverio Lauro ha adito il T.a.r. Campania Napoli per l’ottemperanza alla sentenza Appello Napoli 774/2011 sopra citata;
il ricorso è stato accolto con sentenza di quel Tribunale sez. VII 2 ottobre 2015 n.4684, la quale ha dichiarato l'obbligo del Comune di dare esecuzione al giudicato civile in questione e quindi di corrispondere al ricorrente tutte le somme da esso riconosciute, e precisato che il Comune stesso avrebbe dovuto corrispondere la differenza tra la somma individuata a titolo d’indennità ex art. 42 bis e quella di cui alla sentenza ottemperanda.

2.12 Contro queste tre sentenze, sono stati proposti quattro distinti ricorsi in appello, come segue.

2.13 Con l’appello 2255/2015 R.G. di questo Consiglio, F S L ha impugnato la sentenza 6565/2014.

2.14 Con gli appelli 9370/2015 e 9544/2015 R.G. di questo Consiglio, gli assegnatari, in due distinti gruppi, hanno impugnato la sentenza 3628/2015, in sintesi perché l’annullamento della delibera 40/2013 fosse pronunciato con esclusione di qualsiasi loro obbligo di rifondere, pro quota, al Comune le somme che questi avrebbe dovuto pagare al proprietario espropriato.

2.15 Con l’appello 9451/2015 R.G. di questo Consiglio, il Comune ha infine impugnato la sentenza 4684/2015.

2.16 Nel corso dei procedimenti di appello appena elencati, il Comune ha però adottato una nuova delibera del Consiglio, la deliberazione 30 dicembre 2015 n.74 di cui in epigrafe, intitolata “ Integrazione e rettifica delibera C.C. n.40/2013, per ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del T.A.R. Campania n. 4684/2015 - Provvedimenti ”, nella quale prendeva atto della sentenza del T.a.r. in questione e nelle more del giudizio di appello stabiliva che: “ l’importo dell’indennizzo ex art. 42 bis d.P.R. 327/2001 spettante al sig. L F S è di € 3.941.662,45 quale somma effettiva scaturente dalla applicazione della sentenza ottemperanda emessa dalla Corte di appello di Napoli n. 774/2011 … da cui va detratto l’importo di € 620.467,58 già versato in esecuzione del disposto originario della stessa delibera consiliare n. 40/2013”. Stabiliva quindi di “impegnare la somma di € 3.941.662,45… da ripetere quale costo dell’acquisizione e corrispettivo dell’assegnazione, ai sensi e per gli effetti delle convenzioni rep. n. 85 ed 87 del 1979, unitamente ad ogni futuro esborso nei confronti dei soggetti aventi causa dal procedimento amministrativo oggetto di annullamento ed in specie dagli aventi causa delle cooperative indicate nella premessa ”.

2.17 Contro questa delibera 74/2015, gli assegnatari hanno proposto due distinti ricorsi di I grado al T.a.r. Campania Napoli, precisamente il ricorso 1280/2016 R.G. proposto da assegnatari della cooperativa Domus Aequana e il ricorso 1339/2016 proposto da assegnatari della cooperativa L’Ulivo. Negli stessi ricorsi, il Comune ha proposto domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento del danno nei confronti dei soggetti coinvolti nella procedura ablatoria in questione e in particolare degli assegnatari, nei confronti dei quali in via subordinata, ha proposto comunque domanda di condanna all’indennizzo per arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c.

2.18 Nel corso di questi due ultimi procedimenti di I grado, questo Consiglio, con la sentenza sez. IV 18 maggio 2016 n.2012, passata poi in giudicato dopo che la Cassazione con sentenza 13702/2018 ha dichiarato inammissibile un ricorso per motivi di giurisdizione proposto contro di essa, ha riunito e deciso gli appelli 2255/2015, 9370 e 9544/2015 e 9451/2015 di cui si è detto. In particolare, ha dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte respinto l’appello 2255/2015, ha dichiarato improcedibili sempre per sopravvenuta carenza di interesse gli appelli 9370 e 9544/2015 e infine respinto l’appello 9451/2015, con l’effetto di confermare la sentenza del T.a.r. 4684/2015 resa, come si è detto, nel giudizio di ottemperanza instaurato dal proprietario espropriato F S L.

2.19 Ciò posto, con le due sentenze di identico contenuto sez. V 25 ottobre 2019 nn. 5076 e 5077, il T.a.r. Campania Napoli ha accolto i ricorsi degli assegnatari e annullato la delibera consiliare 74/2015 in sintesi nella parte in cui essa stabiliva di ripetere dagli assegnatari il costo dell’acquisizione;
ha invece respinto le domande di risarcimento e di arricchimento proposte tanto dagli assegnatari quanto dal Comune. In motivazione, anche qui sintetizzando, ha ritenuto che dalla citata sentenza di questo Consiglio 2012/2016 derivasse, nel caso concreto, una preclusione per il Comune a ripetere dagli assegnatari le somme che era stato condannato a corrispondere al proprietario espropriato.

2.20 Contro queste sentenze, il Comune ha proposto due appelli di identico contenuto, iscritti ai nn. 10091/2019 e 10097/2020 di questo Consiglio, il quale li ha accolti con le sentenze, anch’esse di identico contenuto, sez. IV 2306/2021 e 2323/2021. Per effetto di queste sentenze, come si precisa per chiarezza, sono risultati respinti i ricorsi di I grado degli assegnatari e la delibera 74/2015 è tornata efficace in tutte le sue parti, anche in quella che comporta la ripetizione delle somme pagate dal Comune nei confronti degli assegnatari. Nelle due conformi motivazioni, in particolare, questa Sezione ha escluso che dalla sentenza 2012/2016 più volte citata derivasse una preclusione in tal senso ed ha quindi applicato il principio generale per cui gli assegnatari hanno l’obbligo di ristorare l’Amministrazione per le spese che questa abbia sostenuto per attribuire loro il diritto di proprietà sull’area utilizzata per costruire gli alloggi loro assegnati, area che altrimenti non avrebbero acquisito. Di conseguenza, questa Sezione ha accolto la domanda riconvenzionale del Comune e condannato gli appellati al pagamento dell’importo di euro 4.189.433,17, precisando che tale condanna “ si deve intendere non in solido tra gli obbligati, ma pro quota”.

2.21 Contro queste sentenze, gli assegnatari hanno proposto ricorso per revocazione, dichiarato inammissibile con la sentenza di questa Sezione 20 dicembre 2021 n.8428, e ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione, anch’esso dichiarato inammissibile con ordinanza delle SS. UU. civili 6 aprile 2022 n.11254 e quindi sono passate in giudicato lo stesso 20 dicembre 2021, dato che la sentenza 8284/2021 non è stata impugnata.

3. Tutto ciò posto, il Comune, con il ricorso per ottemperanza di chiarimenti per cui ora è causa, ha chiesto a questa Sezione di determinare l'importo da porre a carico del singolo lotto del condominio L’Ulivo e quindi l'importo pro quota da porre a carico dei relativi singoli soggetti assegnatari/proprietari, dato che la solidarietà passiva tra i condebitori è esclusa come sopra, fino a giungere alla copertura della somma di € 4.189.433,17 complessivamente dovutagli, ovvero di dettare un idoneo criterio. In proposito, ha fatto presente che del complesso immobiliare in questione non constano tabelle millesimali, sulla cui esattezza potrebbero poi esservi dubbi, ed ha proposto due criteri alternativi fra loro, ovvero quello della divisione in parti uguali e quello della divisione secondo la superficie catastale;
ha chiesto poi la fissazione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo.

4. Con memoria 6 giugno 2024, il Comune ha ribadito queste richieste.

5. Con atto 15 aprile e memoria 10 giugno 2024 alcuni degli intimati, precisamente M C, G D, M G, E, G, M e A S, R S e M C, hanno chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque respinto. In ordine logico, hanno dedotto l’inammissibilità del ricorso perché il difensore del Comune, ancorché autorizzato ad assumere l’incarico (all. 2 alla memoria) dal Comune di cui è dipendente, non potrebbe essere titolare dello ius postulandi a favore di altro ente;
hanno poi dedotto un’ulteriore inammissibilità, perché la sentenza da eseguire sarebbe a loro avviso chiara e comunque la non opponibilità della stessa nei loro confronti, in qualità di condomini e non di originari assegnatari.

6. Con atto 3 giugno e memoria 10 giugno 2024, ha resistito anche l’intimata R P, con identiche difese.

7. Con memoria 10 giugno 2024 e identiche difese ha resistito anche l’intimata E C.

8. Infine, con memoria 11 giugno 2024, hanno resistito anche gli intimati P e G G, A Azzo, C C, G S e C E i quali hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto un diverso profilo, nel senso che non competerebbe a questo Consiglio determinare le modalità di attuazione della sentenza in epigrafe perché l’importo di cui si tratta sarebbe stato determinato dal Giudice civile;
hanno poi comunque sostenuto l’inadeguatezza dei criteri proposti dal Comune.

9. Con replica 14 giugno 2024, il Comune ha ribadito le proprie difese e sottolineato la legittimità del conferimento di incarico al difensore e in subordine ha chiesto la concessione di termine per integrare gli atti ai sensi dell’art. 182 c.p.c.

10. Successivamente, con atto depositato il 24 giugno 2024, il Comune si è nuovamente costituito con il patrocinio di due nuovi difensori, pacificamente avvocati del libero foro abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori;
con atto depositato il 26 giugno 2024 il precedente difensore, che peraltro è anch’esso abilitato al patrocinio avanti questa giurisdizione, se pur nei limiti previsti per gli avvocati dipendenti degli enti pubblici, ha rinunciato al mandato conferitogli.

11. All’esito della camera di consiglio del giorno 27 giugno 2024, la Sezione osserva quanto segue.

12. Preliminarmente, l’eccezione preliminare di difetto di patrocinio del Comune proposta dalle parti appellate deve ritenersi superata.

12.1 Ai sensi dell’art. 182 c.p.c. applicabile anche al processo amministrativo ai sensi dell’art. 39 c.p.a. in quanto espressivo di un principio generale di economia processuale, “ il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi ”, con effetto di sanatoria nel momento in cui sia eseguito quanto il Giudice stesso ha prescritto. Per evidenti ragioni sempre di economia processuale, la stessa sanatoria deve ritenersi prodotta nel momento in cui la parte abbia proceduto di sua iniziativa alla regolarizzazione, senza attendere l’ordine dell’ufficio.

12.2 Nel caso di specie, ciò è avvenuto, dato che il Comune si è nuovamente costituito prima della camera di consiglio con due difensori abilitati, muniti di regolare procura, come in atti, da loro autenticata nella firma dall’avv. S.

12.3 Solo per completezza si ricorda che un eventuale difetto di ius postulandi del difensore del Comune nel procedimento concluso con la sentenza della cui ottemperanza si tratta sarebbe coperto dal relativo giudicato: sul punto, fra le molte, Cass. civ. sez. III 28 ottobre 2002 n.15168.

13. Ciò posto, alla richiesta di chiarimenti del Comune va risposto richiamando il principio generale espresso dall’art. 1101 c.c., secondo il quale nelle situazioni di contitolarità di una situazione giuridica soggettiva le parti, se il contrario non risulta dal titolo, si presumono uguali. Pertanto, il Comune procederà al recupero delle somme dividendo il dovuto in parti uguali fra i legittimati passivi, intendendosi per tali quelli indicati nella sentenza ottemperanda, salva una diversa ripartizione nei rapporti interni fra costoro.

14. Va quindi ordinata l’ottemperanza alla sentenza, nominando in proposito come commissario il Prefetto della Provincia di Napoli, con facoltà di subdelega nell’ambito dell’ufficio e termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione di quest’ordinanza.

15. Non vi è invece luogo alla fissazione di una penalità di mora, in quanto la stessa funzione è assolta dagli interessi e rivalutazione dovuti sulle somme poste a carico di ciascuno degli obbligati con decorrenza dalla richiesta che il commissario presenterà a ciascuno.

16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in misura comunque congrua, avuto riguardo al valore di causa, con i parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022 n.147.

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