Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-02-08, n. 202101146
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 08/02/2021
N. 01146/2021REG.PROV.COLL.
N. 03110/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3110 del 2020, proposto dalla Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato M L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato M C in Roma, piazza Barberini, n. 12;
nei confronti
Impresa Individuale C M, La Spesa in Campagna Siena, Impresa Individuale Capacci Andrea, Impresa Campana Fernando, Terre dell'Etruria Società Cooperativa Agricola Tra Produttori, Cantina Sociale Colli Fiorentini Società Agricola Cooperativa, Consorzio Agrario di Siena Società Cooperativa, Consorzio Produttori Latte Maremma Società Agricola Cooperativa, Consorzio Agrario del Tirreno Società Cooperativa, Impresa Guazzini Alessio, Cooperativa Produttori Agricoli Raspollino Società Agricola Cooperativa, Cooperativa Agricola Firenzuola Società Agricola Cooperativa, Savi Italo S.r.l., Società Cooperativa Agricola Pomonte, Toscana Giaggiolo Società Cooperativa Agricola, Biocolombini S.r.l. Società Agricola, Spighe Toscane S.r.l., Salumeria di Monte San Savino S.r.l., Società Agricola Olivicoltori delle Colline del Cetona Società Cooperativa, Società Agricola Buonamici S.r.l., Azienda Agricola Beata Pierangelo, Fattoria San Felo Società Agricola A R.L., Manifatture Sigaro Toscano S.p.A., Flora Toscana Società Agricola Cooperativa, Azienda Agricola Pieracci Lorenzo, Collemassari S.p.A. Società Agricola, Centrale del Latte della Toscana S.p.A., Impresa Cinelli Colombini Donatella, Loacker Tenuta Corte Migliorina Società Agricola A Responsabilità Limitata, Floramiata S.r.l. Società Agricola, Proceva Produttori Cereali Valdelsa, Azienda Agricola Grappi Luchino, Consorzio Olio di Oliva Seggiano Dop, Azienda Agricola Casa di Monte di Simoncini Andrea, Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Protetta Olio Extra Vergine di Oliva Chianti Classico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 1766 del 17- 23 dicembre 2019 del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. II, resa tra le parti, concernente l’illegittimità della dichiarazione del 12/03/2018 di irricevibilità della domanda di finanziamento proposta da Tenuta di Coltibuono Società Agricola a r.l. e successiva graduatoria relativa a “ Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana. Bando per progetti Integrati di Filiera (PIF) Agroalimentare-Annualità 2017 approvato con decreto n. 9741 del 20/06/2017”.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dalla Tenuta di Coltibuono Soc. Agr. a r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2021 svoltasi in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 37, il Consigliere P A A P e presenti, ai sensi di legge, mediante deposito di note di udienza, gli Avvocati delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con nota della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale - Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche promozione - della Regione Toscana del 12/03/2018, è stata dichiarata l'irricevibilità della domanda presentata dall’azienda Coltibuono Società Agricola a r.l. per la partecipazione al bando concernente il P rogramma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana, “Progetti Integrati di Filiera (PIF) Agroalimentare – annualità 2017”, secondo quanto previsto dal paragrafo 8.1 del bando, mancando le sottoscrizioni all’Accordo di filiera .
Le modalità di partecipazione alla gara prevedevano l’invio di domanda e documentazione on line disponibile sul sistema informativo di ARTEA, entro le ore 13 del 3 gennaio 2018.
2.- Con ricorso al TAR per la Toscana, l’azienda proponeva impugnazione avverso la dichiarazione di irricevibilità della domanda e avverso il bando, deducendo di avere aperto il modulo di domanda PIF sul sistema informatico di ARTEA il giorno 15 novembre 2017 alle ore 14:57 per iniziare la compilazione dell’istanza relativa agli investimenti dei partecipanti diretti al PIF, oggetto di richiesta di finanziamento, e di avere chiuso la domanda il giorno 3 gennaio 2018 alle ore 12.59, entro il termine previsto dal bando.
Come prescritto, all’interno della domanda, nella sezione “documentazione”, tra i vari documenti, è stato inserito l’Accordo di filiera, tuttavia privo della parte relativa alle sottoscrizioni dei partecipanti al progetto.
La ricorrente, oltre alle citate sottoscrizioni, dichiarava di non aver potuto allegare alla domanda ulteriore documentazione necessaria alla valutazione del PIF, in riferimento alla sua sostenibilità economica, a causa di un malfunzionamento della piattaforma informatica, che avrebbe impedito il caricamento del corposo documento (475 pagine).
La suddetta documentazione mancante è stata, infatti, inviata subito dopo, dalla ricorrente alla Regione Toscana utilizzando la modalità Posta Elettronica Certificata (PEC), con i seguenti invii:
- PEC arrivata il 3 gennaio 2018 alle ore 12,59: Allegati PIF (sottoscrizioni di tutti i partecipanti all’Accordo);
- PEC arrivata il 3 gennaio 2018 alle ore 13,19: Allegati PIF “USALI” e Sostenibilità economica;
- PEC arrivata il 3 gennaio 2018 alle ore 14,08: Impegno alla costituzione di ATI PIF “USALI” (sottomisura 16.2);
- PEC arrivata il 3 gennaio 2018 alle ore 14,18: Integrazione allegati PIF Usali (documenti di identità dei partecipanti e una sottoscrizione mancate nella PEC del primo invio);
- PEC arrivata il 3 gennaio 2018 alle ore 16,10: Impegno a costituire la rete d’impresa PIF Usali (sottomisura 16.3).
Il giorno seguente, il 4 gennaio 2018, la stessa documentazione ed il progetto completo sono stati ripresentati in formato cartaceo all’Ufficio protocollo della Regione Toscana.
La ricorrente deduceva l’illegittimità dei provvedimenti impugnati avendo trasmesso, comunque, tempestivamente l’Accordo di filiera tramite posta elettronica certificata, e dovendosi ritenere, secondo la ricorrente, tale mezzo del tutto equivalente ad ogni effetto di legge a quello previsto nel bando (caricamento tramite portale ARTEA).
Né il bando avrebbe espressamente previsto la sanzione dell’esclusione in tale ipotesi;di qui, la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e del principio del c.d. favor partecipationis .
3. - La Regione Toscana, costituitasi in giudizio, chiedeva la reiezione del ricorso.
4. - Con ordinanza del 20 giugno 2018, n. 338, il TAR accoglieva l’istanza cautelare ritenendo sussistere il fumus boni iuris in ordine all’illegittimità della dichiarata irricevibilità della domanda, in quanto “ l’Accordo di Filiera e le correlate sottoscrizioni risultano comunque essere state presentate all’Amministrazione nel termine prescritto, ancorché con parziale trasmissione via PEC in luogo del caricamento sul portale Artea;sussiste d’altra parte un principio di prova in ordine alle difficoltà di funzionamento del portale suddetto”.
5. - Con successivo ricorso per motivi aggiunti dell’8 novembre 2018, la ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto dirigenziale del 24 luglio 2018 di approvazione della graduatoria, contestando il procedimento attraverso cui la Regione le aveva attribuito, a seguito dell’ammissione della domanda e all’esito dell’istruttoria, il punteggio finale di 44 punti, inferiore al minimo richiesto per la collocazione nella graduatoria dei progetti ammessi ad accedere al finanziamento, pari a 50 punti.
In particolare, la ricorrente ha contestato, con il primo di tali motivi, con particolare riferimento alla valutazione in relazione al Macrocriterio I, lett. b) concernente la “sostenibilità economica e finanziaria del progetto”, l’assegnazione di 0 punti con la motivazione “ sezione non compilata nel progetto. La documentazione trasmessa via pec non è valutabile perché pervenuta oltre il termine previsto dal Bando ”.
Secondo la ricorrente, la Commissione sarebbe incorsa in errore nel non aver valutato, in quanto tardiva, la documentazione presentata.
A parere della ricorrente, infatti, non sarebbe stato obbligatorio allegare tale documentazione alla domanda PIF, e, in ogni caso, la medesima documentazione sarebbe stata già in possesso dell’ufficio al momento dell’apertura del procedimento di esclusione, della notifica del ricorso e della riammissione a valutazione del progetto dopo l’ordinanza cautelare del TAR.
5.1.- Col secondo dei motivi aggiunti, la ricorrente ha censurato l’operato della Commissione anche con riferimento al punteggio assegnato per il Macrocriterio IV, lett. c) “ Quantità di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti utilizzati negli impianti di trasformazione e/o nelle strutture di commercializzazione finanziati nell’ambito del PIF, proveniente dalle imprese agricole di produzione primaria che partecipano, sia direttamente che indirettamente, al progetto ”, ed in particolare, ha contestato l’assegnazione di soli 3 punti (in luogo dei 7 asseritamente spettanti) per mancata o parziale compilazione delle tabelle, in numero di 32, relative agli impianti di trasformazione/commercializzazione oggetto di finanziamento, tabelle tese a dimostrare la percentuale di utilizzo, in tali impianti, delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti di provenienza dei produttori firmatari dell’Accordo di filiera.
Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe valutato come assenti le tabelle, nonostante queste fossero presenti sia nel progetto, sia nell’Accordo di filiera, e compilate attenendosi all’allegato scaricato dal sito ARTEA.
Da tali tabelle si evincerebbe che la percentuale di utilizzo degli impianti (incidenza) sarebbe pari al 100% con conseguente diritto all’attribuzione del punteggio massimo.
5.2.- Con il terzo dei motivi aggiunti, la ricorrente riproponeva le medesime censure del motivo di ricorso precedente, anche in relazione all’applicazione del Macrocriterio IV, lett. d) (Tutela Ambientale) per il quale la Commissione ha assegnato un punto in luogo dei sette spettanti.
La Commissione avrebbe erroneamente applicato lo stesso procedimento valutativo seguito per il Macrocriterio IV, lett. c) senza spiegare le motivazioni che hanno condotto ad attribuire il punteggio minimo, previsto in caso di mancata o parziale compilazione delle tabelle, nonostante la ricorrente meritasse, invece, il punteggio massimo, avendo dimostrato la localizzazione dei singoli impianti di trasformazione nel raggio di 70 Km dai centri aziendali.
5.3. - Infine, con il quarto dei motivi aggiunti, la ricorrente ha censurato la valutazione espressa dalla Commissione con riferimento al Macrocriterio IV, lett. a).
In particolare, la ricorrente ha contestato la griglia utilizzata dalla Commissione che, nel prendere in considerazione per l’assegnazione del punteggio la durata degli impegni presi dagli aderenti in relazione al PIF, stabilisce l’assegnazione del punteggio massimo di 3 punti per impegni di durata complessiva superiore ai 9 anni.
Tale durata, secondo la ricorrente, sarebbe incompatibile con il bando che prevede un massimo di 2 anni e 9 mesi per la realizzazione del PIF.
6. - Si costituiva in giudizio l’impresa controinteressata C M chiedendo il rigetto per infondatezza del ricorso principale e dei motivi aggiunti.
7. - Con un secondo ricorso per motivi aggiunti del 6 febbraio 2019, la ricorrente ha impugnato la delibera n. 1334 del 3 dicembre 2018, lamentando, oltre all’illegittimità derivata, che la Regione, nell’incrementare le risorse previste per il PIF e ammettere ulteriori domande di aiuto scorrendo la graduatoria, non avrebbe riesaminato le situazioni di soggetti che, come la ricorrente, avevano sollevato censure nei confronti degli atti pregressi.
8. - Con un terzo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 6 novembre 2019, la ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale n. 13963 del 22 agosto 2019, con il quale la Regione Toscana ha provveduto ad un ulteriore scorrimento della graduatoria delle domande finanziabili, ed ha sostenuto, nuovamente, che con il decreto impugnato la Regione avrebbe dovuto riesaminare la propria domanda e modificare il relativo punteggio.
9. - Con la sentenza in epigrafe, il TAR dichiarava improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale essendo stata la domanda della ricorrente, comunque, ammessa e valutata da parte della Commissione, in seguito al provvedimento cautelare dello stesso TAR.
9.1.- La sentenza accoglieva, quindi, il primo ricorso per motivi aggiunti e, in particolare, i primi tre motivi proposti, ritenendo che:
1) la tardiva produzione della documentazione inviata a corredo della sostenibilità economica, trasmessa con PEC alle ore 13:19 del 3 gennaio 2018 (e quindi diciannove minuti oltre l’orario di scadenza previsto dal bando) e l’utilizzo della PEC anziché del portale ARTEA possano essere giustificati da un probabile malfunzionamento del sistema informatico;
2) l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la documentazione in questione al fine dell’attribuzione del punteggio relativo al Macrocriterio I, lett. b) - “ sostenibilità economica e finanziaria del progetto ” - e, sul punto, quindi, è necessaria una nuova valutazione da parte della Commissione;
3) è immotivata l’attribuzione del punteggio minimo per il Macrocriterio IV, lett. c) - “ Quantità di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti utilizzati negli impianti di trasformazione e/o nelle strutture di commercializzazione finanziati nell’ambito del PIF, proveniente dalle imprese agricole di produzione primaria che partecipano, sia direttamente che indirettamente, al progetto ”- non risultando comprensibile la motivazione della Commissione circa la ritenuta mancanza di “ 32 tabelle nel Progetto e nell’Accordo di filiera per impianti di trasformazione/commercializzazione oggetto di finanziamento ” e, comunque, in caso di dubbi, la Commissione avrebbe dovuto richiedere delucidazioni;
4) il punteggio minimo attribuito per il Macrocriterio IV, lett. d) deriva dalla ritenuta mancanza delle tabelle per gli impianti di trasformazione oggetto di finanziamento, come ì per il Macrocriterio IV, lett. c), stante la determinazione assunta dalla Commissione nel verbale del 30 gennaio 2018, con la conseguenza che il vizio di motivazione sopra rilevato si ripercuote anche sulla valutazione del Macrocriterio IV, lett. d).
9.2.- La sentenza respingeva, invece, il quarto motivo del primo ricorso per motivi aggiunti, ritenendo la logicità della griglia di valutazione assunta dalla Commissione - che attribuisce punteggi progressivamente maggiori ad accordi con durata superiore ai 3 anni, fino ad arrivare all’assegnazione di tre punti nel caso in cui la durata degli impegni assunti superi i nove anni - non essendovi una correlazione tra la durata dell’Accordo di filiera (ex par.3.3., non deve essere inferiore a 3 anni) e la durata per la realizzazione del progetto, che i partecipanti possono decidere autonomamente.
9.3.- Il TAR ha, infine, accolto gli ulteriori ricorsi per motivi aggiunti, limitatamente all’invalidità derivata e sempre nei limiti dell’interesse della ricorrente, rimanendo assorbite le ulteriori censure, ed ha compensato le spese di giudizio tra le parti.
10. - Con l’appello in esame, la Regione Toscana lamenta l’erroneità e ingiustizia della sentenza di cui chiede la riforma.
11. - Si è costituita in giudizio l’appellata che insiste per il rigetto dell’appello.
11.1.- Con successivo appello incidentale, l’appellata censura i capi della sentenza con cui è stato dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo di primo grado e respinto il quarto motivo del primo ricorso per motivi aggiunti, chiedendo la riforma della sentenza sotto tali profili.
12. - Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2021, a seguito di scambio di memorie e di repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - L’appello principale è infondato, mentre merita accoglimento l’appello incidentale, nei limiti che di seguito verranno specificati.
2. - La Regione Toscana deduce, col primo motivo di appello, l’erroneità della motivazione della sentenza impugnata e l’erronea valutazione dei fatti nella parte in cui ha accolto il primo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti.
La documentazione inviata a corredo della “sostenibilità economica” (Accordo di filiera sottoscritto), trasmessa con PEC alle ore 13.19 del 3 gennaio 2018, oltre l'orario di scadenza previsto dal bando, correttamente non sarebbe stata valutata dalla Commissione in quanto trasmessa con mezzo non idoneo e tardivamente.
Inoltre, non vi sarebbe stato alcun “mal funzionamento” del sistema informatico di ARTEA, neppure “probabile”, come le dichiarazioni depositate dalla ricorrente in primo grado vorrebbero dimostrare, stante l’inattendibilità e incompatibilità delle persone che le hanno rese (tutti consulenti e collaboratori di parte) e perché in contrasto con le dichiarazioni rese dall’Ufficio Responsabile del Procedimento e con il prospetto estrapolato dal sistema informatico di ARTEA.
L’azienda agricola ricorrente non avrebbe rispettato il principio di autoresponsabilità, non tenendo conto del cosiddetto “tempo utile” per caricare il documento sul portale ARTEA.
Contrariamente a quanto asserito dal Giudice di primo grado, infatti, l'ammissione di documentazione pervenuta oltre il termine perentorio stabilito dal Bando contrasta in modo evidente con i principi di legalità, buon andamento, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa.
Né può sostenersi che l’accoglimento della censura da parte del primo Giudice non abbia determinato un indebito vantaggio per il concorrente.
Secondo la Regione appellante, la Commissione, in corretta esecuzione dell'ordinanza del TAR (e solo ai fini dell'esecuzione di tale ordinanza) ha ritenuto non valutabile la documentazione in quanto pervenuta oltre il termine previsto dal Bando e con mezzo non consentito, al fine di non determinare disparità di trattamento tra i concorrenti e non risultando applicabile al caso di specie neppure il principio del c.d. favor partecipationis, non ricorrendo alcuna incertezza e ambiguità del bando.
In ogni caso, sarebbe ingiustificata la pretesa dell’attribuzione di 7 punti per la sostenibilità economica (Macrocriterio I, lett. b), trattandosi di punteggio attribuibile discrezionalmente dalla Commissione, secondo una griglia, fino ad un massimo pari a 7 punti.
2.1. - Col secondo motivo di appello, la Regione lamenta l’erroneo accoglimento da parte del TAR del secondo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti, relativo all'applicazione del Macrocriterio IV, lett. c) per la mancata/errata compilazione delle tabelle, sostenendo che l'attribuzione del punteggio minimo sarebbe affetta da carenza di motivazione.
La Regione sostiene, di contro, che il Macrocriterio IV, lett. c) è stato introdotto nel bando per selezionare, tramite l’attribuzione di un punteggio di premialità, i progetti che prevedono il maggior utilizzo negli impianti finanziati di prodotti provenienti dalle singole aziende partecipanti al PIF.
Ciascuna azienda aderente al progetto avrebbe dovuto compilare la tabella relativa al Macrocriterio IV, lett. c) indicando per ciascuno degli impianti di trasformazione e/o commercializzazione aziendali per i quali richiedeva il finanziamento, in corrispondenza della colonna A i quantitativi relativi a tutta la produzione primaria (sia essa propria, che acquistata da partecipanti al PIF o da altri produttori primari non partecipanti al PIF) utilizzata nell’impianto oggetto di finanziamento e destinata all'Accordo di filiera, e nella colonna B la quantità totale dei prodotti lavorati nell’impianto di trasformazione oggetto di investimento (quindi la quantità totale destinata all'Accordo di filiera sommata a quella destinata alla commercializzazione individuale dell’impresa partecipante). L’incidenza calcolata nella suddetta tabella è ottenuta dal rapporto tra i precedenti due valori. Nei casi in cui esistano più impianti di trasformazione (e quindi più tabelle, una per ciascun impianto) viene applicata dalla Commissione, per l’attribuzione del punteggio complessivo di cui al Macrocriterio IV, lett. c), la media aritmetica di tutti i valori di incidenza ricavati dalle singole tabelle.
Nella specie, secondo la Regione, mancherebbe il dato disaggregato di produzione per ciascun impianto di trasformazione oggetto di investimento (che avrebbe dovuto essere riportato singolarmente per ogni impianto in una tabella e da qui le 32 tabelle mancanti).
Ne deriverebbe che le quantità di prodotto destinate all'Accordo di Filiera, ed in particolare alla commercializzazione, corrisponderebbero esattamente alle quantità di prodotto che vengono trasformate in ogni singola cantina aderente all'Accordo e oggetto di finanziamento.
Ciò porterebbe conseguentemente a valutare l’incidenza del criterio al valore massimo e cioè al 100%.
La censura accolta dal Giudice di primo grado, che porterebbe all’attribuzione al progetto dell’appellata del massimo punteggio di 7 punti, condurrebbe così ad un risultato inverosimile.
Invece, correttamente la Commissione, non disponendo di tutti i dati relativi a ciascun impianto oggetto di finanziamento, ha ritenuto non compilate alcune tabelle ed ha applicato il punteggio 0.
Non potrebbe applicarsi al caso di specie, il soccorso istruttorio previsto all'art 8.4 del bando in quanto, oltre a riferirsi in specifico al Progetto, riguarda in ogni caso chiarimenti su elementi già forniti.
Infine, il punteggio relativo all’applicazione del Macrocriterio IV, lett. c), come per la maggioranza dei criteri, è discrezionale, “fino a 7 punti”, e non può comportare necessariamente l’attribuzione del massimo punteggio in favore dell’azienda agricola ricorrente.
2.2.- Quanto all’erroneo accoglimento del terzo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti, la Regione deduce che il Macrocriterio IV, lett. d) valuta con un punteggio aggiuntivo l’utilizzo negli impianti finanziati di prodotti agricoli di base di partecipanti al progetto il cui centro aziendale sia localizzato all’interno di un’area avente raggio non superiore a 70 Km di distanza (in linea d’aria) dall’impianto stesso.
Per l’interdipendenza rispetto al precedente Macrocriterio IV, lett. c), anche il capo della sentenza, nella parte in cui censura la valutazione effettuata dalla Commissione per difetto motivazionale con riguardo al punteggio attribuito per il Macrocriterio IV, lett. d), è affetto dagli stessi vizi per le ragioni già esposte.
2.3. - Col quarto motivo di appello, la Regione Toscana censura l’accoglimento del secondo e terzo ricorso per motivi aggiunti riguardanti vizi di illegittimità derivata degli atti successivamente adottati concernenti la graduatoria.
2.4. - Infine la Regione, ai sensi dell'art. 101, 2° comma, c.p.a., ripropone le contestazioni già effettuate negli atti difensivi di primo grado non esaminate o assorbite dalla sentenza.
Sarebbe inammissibile la contestazione della clausola del bando (nella parte in cui non ammette la presentazione della domanda con invio tramite posta elettronica certificata) perché, trattandosi di clausola escludente, avrebbe dovuto essere impugnata immediatamente e, comunque, la censura sarebbe infondata perché la clausola deriva dall’applicazione della normativa nazionale e regionale in materia.
Del tutto irrilevanti sarebbero, inoltre, i richiami dell’azienda agricola ricorrente alla normativa sull’uso della posta elettronica certificata nei rapporti tra P.A. e cittadini.
Non sarebbe stato violato il principio di tassatività delle cause di esclusione previste dal bando, in quanto il bando stabilisce a pena di irricevibilità che anche l'Accordo di filiera sottoscritto debba essere presentato insieme al PIF.
Sarebbero infondate le eccezioni riguardanti la violazione della segretezza e della privacy da parte del portale di ARTEA, da cui deriva la pretestuosità delle motivazioni addotte riguardo al ritardo nel caricamento del documento.
Lo scorrimento della graduatoria non avrebbe dovuto, infine, comportare alcuna rivalutazione o riesame dei progetti e delle domande inizialmente non ammesse, né conseguentemente alcuna modifica al punteggio loro attribuito.
3. - L’appellata, di contro, afferma la correttezza delle valutazioni compiute dal primo Giudice e chiede la conferma della sentenza appellata.
Inoltre, con ricorso incidentale deduce i seguenti motivi:
1) la violazione dell’art. 35 c.p.a. e l’erroneità del capo della sentenza con cui è stato dichiarato irricevibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, anziché la sua fondatezza;
2) l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto il quarto motivo del primo ricorso per motivi aggiunti relativo all’illegittima attribuzione di 1 punto per il macrocriterio IV, lett. a): la griglia utilizzata dalla Commissione nella valutazione del Macrocriterio IV, lett. a) - non presente nel bando – incomprensibilmente attribuisce il punteggio massimo di 3 punti per impegni di durata complessiva superiore ai 9 anni, nonostante che il bando preveda un massimo di 2 anni e 9 mesi per la realizzazione del PIF (tempo che la ricorrente ha indicato in 4 anni);
3) la violazione dell’art. 26 c.p.a. e l’erroneità della compensazione delle spese di giudizio.
4. - Per motivi di ordine logico-giuridico, il Collegio ritiene di dover esaminare, innanzitutto, il primo motivo del ricorso incidentale dell’Azienda agricola appellata.
In accoglimento del motivo, il Collegio ritiene che il ricorso introduttivo di primo grado non avrebbe dovuto essere dichiarato “irricevibile” (rectius “improcedibile”) per sopravvenuta carenza di interesse, ma avrebbe dovuto essere accolto.
La domanda di partecipazione al bando della ricorrente, inizialmente dichiarata irricevibile, è stata ammessa alla valutazione della Commissione con decreto n. 12060 del 24.7.2018, adottato esclusivamente in ottemperanza all’ordinanza cautelare del TAR n. 338 del 20.6.2018, come ribadisce la stessa Regione appellante, e non per effetto di una rivalutazione in autotutela.
Pertanto, in sede di merito, in difetto di una autonoma decisione della Regione di ammettere la domanda di finanziamenti, non può dirsi cessato l’interesse alla decisione.
4.1. - Il Collegio ritiene fondate le censure mosse avverso la dichiarata irricevibilità della domanda.
Va osservato che, entro le ore 13 del 3 gennaio 2018, i concorrenti avrebbero dovuto presentare, unitamente all’apposita domanda on line identificata con n. ID 210, disponibile sul sistema informatico di ARTEA, il Progetto PIF sottoscritto e presentato (inoltrato) dal capofila, con tutta la documentazione prevista al paragrafo “contenuti del PIF” (tra cui le sottoscrizioni dei partecipanti all’Accordo), allegata in un formato accettato dal sistema di ARTEA (punto 8.1 del bando).
La ricorrente ha inviato l’istanza e la documentazione (compreso il PIF, mancante solo di sottoscrizioni e di alcuni allegati relativi alla dimostrazione della sostenibilità economica) tempestivamente, tramite ARTEA, entro le ore 12,59;mentre ha inviato la documentazione mancante (le sottoscrizioni) tempestivamente, ma utilizzando una diversa modalità, la Posta Elettronica Certificata (PEC), con invii pervenuti alla Regione alle ore 12,59 (allegati PIF- sottoscrizioni di tutti i partecipanti all’Accordo), e alle ore 13,19 (allegati PIF “USALI” - sostenibilità economica).
Il giorno successivo, l’azienda agricola ha ripresentato la stessa documentazione ed il progetto completo in formato cartaceo all’Ufficio protocollo della Regione Toscana (prot. n. 3466 del 4/01/2018).
L’azienda, col ricorso introduttivo, lamentava l’illegittimità del bando per contrasto con varie norme del codice dell’Amministrazione digitale, di cui al D.lgs. n. 82/2005;asseriva l’equivalenza del mezzo utilizzato (PEC) alla luce del quadro normativo concernente la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, nonché alla luce di una interpretazione del bando secondo il principio di semplificazione e del c.d. favor partecipationis .
La ricorrente adduceva, inoltre, l’impossibilità tecnica di invio della documentazione completa per un malfunzionamento della piattaforma ARTEA al momento dell’invio, di cui forniva un principio di prova (dichiarazione di alcuni collaboratori che avevano proceduto ai tentativi di invio della documentazione).
4.2. - In proposito, il Collegio ritiene che ricorra l’ipotesi “eccezionale” che, secondo il bando e le norme di dettaglio regolanti il procedimento di presentazione delle domande in via informatica, adottate da ARTEA, consente di presentare l’istanza e la documentazione con modalità diverse da quelle informatiche prescritte in via generale dal bando.
Il punto 8.1 del bando prevede che le domande di presentazione del PIF devono pervenire in forma completa, con tutta la documentazione prevista al paragrafo “contenuti del PIF” allegata in un formato accettato dal sistema di ARTEA, entro il termine stabilito e secondo quanto previsto al paragrafo “Modalità di sottoscrizione e di presentazione delle domande” delle Disposizioni Comuni.
Le Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure ad investimento di cui al Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28/06/2016 (doc 2) prevedono all’art. 1.3 “ Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande ” che “ le domande devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 140 del 31/12/2015 es.m.i.”.
Il richiamato Decreto di ARTEA n. 140 del 31/12/2015 (concernente la costituzione del fascicolo aziendale dell’Anagrafe delle Aziende agricole) prevede, riguardo alla modalità di presentazione della DUA (ovvero del contenitore informatico per la raccolta delle istanze che ogni Azienda può presentare) che debba avvenire per via telematica (art. 3.7) , salvo casi eccezionali in cui è consentita la presentazione dell’istanza con firma autografa a mezzo posta o tramite consegna a mano al CAA convenzionato o ad ARTEA.
Tale eccezione ricorre nella fattispecie.
L’azienda appellata ha utilizzato la Posta certificata, un mezzo che, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 5, del D.L. 185/2008, convertito in L. n. 9/2009, produce effetti equivalenti alla notificazione a mezzo posta, nei casi in cui l’utilizzo avviene ai sensi degli artt. 6 e 48 del codice dell’Amministrazioni digitale, ovvero quando la trasmissione telematica di comunicazioni necessita di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna (art. 48 D.lgs 7.3.2005, n. 82).
Inoltre, la ricorrente ha fornito elementi di prova (dichiarazioni scritte di terzi) che asseverano l’ipotesi del malfunzionamento, ipotesi non inverosimile trattandosi del caricamento di un documento (il PIF) di 475 pagine.
L’ipotesi di probabile malfunzionamento del mezzo informatico può considerarsi quel “caso eccezionale” previsto dal bando (mediante il rinvio di cui si è detto), che giustifica l’utilizzo della PEC.
Tenuto conto della natura del bando, relativo all’ammissione di progetti a finanziamento, nonché della ratio dell’introduzione di forme digitali di presentazione delle istanze, che risponde ad esigenze di funzionalità, celerità e semplificazione del procedimento amministrativo, e tenuto conto altresì delle prescrizioni derogatorie alla modalità telematica ordinaria, dettate dalla stessa Amministrazione per “casi eccezionali”, ritiene il Collegio che debba considerarsi ammissibile la produzione da parte dell’azienda ricorrente della documentazione (sottoscrizioni) a mezzo PEC, avvenuta peraltro, tempestivamente.
4.3. - L’ammissione alla selezione deve ritenersi coerente, in questo caso, con l’invocato principio del c.d. favor partecipationis e col principio di parità di trattamento delle concorrenti al fine di evitare esclusioni meramente formalistiche che non soddisfano l’interesse sostanziale dell’Amministrazione ad individuare gli operatori più meritevoli come destinatari dei finanziamenti (Consiglio di Stato sez. III, 30/07/2020, n.4849;sez. V, 12/09/2018, n.5332 15/04/2013, n.2064).
Il principio esige, in questo caso, che nell’ampia espressione “caso eccezionale” possa farsi rientrare l’inconveniente tecnico, il probabile “blocco” del portale informatico della P.A. e/o, più semplicemente, la “difficoltà di caricamento” della corposa documentazione di 475 pagine, e che debba essere consentita la partecipazione, piuttosto che disposta l’esclusione del concorrente.
4.4.- Su quest’ultimo profilo controverso, infine, deve ritenersi irrilevante la deduzione della Regione circa il fatto che non vi sarebbe stato un blocco "totale" del sistema nella giornata del 13 gennaio 2018 (poichè tra le ore 12 e le ore 13 sono state inviate 11 istanze) e che nessuna anomalia sarebbe stata riscontrata da altri operatori economici, né dall’Ufficio Responsabile del Procedimento e, viceversa, sarebbe da applicare il principio di “autoresponsabilità”, essendosi attivata la ricorrente solo a ridosso dell’orario di scadenza.
La ricorrente ha riferito di avere inserito buona parte dei dati quindici giorni prima della scadenza del termine, ma di avere scelto di caricare il Progetto l’ultimo giorno disponibile per garantire la privacy e di aver incontrato difficoltà operative sul sistema informatico, allegando un pur minimo principio di prova, come dimostrano la mail inviata alla stessa Amministrazione nella stessa giornata del 3 gennaio alle ore 17,37, in cui si rappresenta la difficoltà incontrata e l’avvenuto invio a mezzo PEC (doc.3 depositato il 6.11.2019 e doc. 13 depositato il 15.6.2018 in I grado), le due dichiarazioni scritte dei collaboratori informatici della ricorrente (doc. 1 e 2, depositati in giudizio l’1.6.2018) sugli innumerevoli tentativi di invio effettuati con esito negativo, in quanto “ il sistema ogni volta dava avvio al caricamento ma non riusciva a completarne l’upload sul portale ”.
Sulla attendibilità delle suddette dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con assunzione di responsabilità penale, non sussistono valide ragioni per dubitare: le dichiarazioni sono pienamente concordanti tra loro e con la mail con cui viene lealmente riferito l’impedimento all’Amministrazione, lo stesso 3 gennaio 2018.
Era legittima facoltà dell’azienda portare a conclusione le operazioni di caricamento sulla piattaforma entro il termine previsto delle ore 13 del 3 gennaio ed ha dimostrato di essersi adoperata diligentemente in tal senso;riscontrata la difficoltà nei vari tentativi compiuti ha, quindi, provveduto all’invio a mezzo di posta certificata delle firme mancanti, senza che possa rimproverarsi alcuna negligenza, come dimostra l’immediatezza e tempestività del successivo invio a mezzo PEC, completato comunque entro le ore 13.
Nella logica di leale collaborazione che informa i rapporti tra Amministrazione e amministrato, il concorrente deve farsi parte diligente nel presentare correttamente e tempestivamente la propria domanda, ma sull’Amministrazione grava l’onere di mettere il concorrente in condizione di partecipare alla selezione.
E’ ragionevole ritenere che il rischio di cattivo funzionamento del mezzo informatico, che va considerato quale mezzo che migliora l’efficienza del servizio pubblico, non debba ricadere in danno del concorrente, al quale va consentita “eccezionalmente” la possibilità di presentare la propria proposta (o meglio, come è avvenuto nel caso in esame, di completare l’invio della documentazione mancante solo della sottoscrizione di un allegato) con mezzo alternativo a quello informatizzato, in modo da garantire la par condicio.
E, difatti, eccezionalmente, il bando consentiva tale possibilità alternativa.
5.- Passando all’esame dell’appello della Regione, rivolto avverso l’accoglimento da parte della sentenza impugnata dei primi tre motivi del primo ricorso per motivi aggiunti, il Collegio ritiene di confermare le considerazioni svolte dal primo Giudice.
5.1.- In merito alla valutabilità della documentazione a dimostrazione della “ sostenibilità economica ” del progetto trasmessa, seppure con leggero ritardo, lo stesso giorno 3 gennaio 2018, a mezzo PEC, deve ritenersi che il probabile malfunzionamento del sistema informatico di ARTEA, di cui si è detto, è motivo sufficiente a far ritenere ammissibile la documentazione e corretta sul punto la decisione impugnata.
Si rimanda alle considerazioni sopra svolte (4.2, 4.3, 4.4).
5.2.- Va ulteriormente rilevato che il paragrafo relativo alla sostenibilità economica è stato regolarmente redatto dal compilatore nella sezione dello schema di progetto e con esso inserito su ARTEA;non caricata, invece, risulta la sola documentazione a corredo della sezione.
La ricorrente ha allegato anche bilanci, DURC, autodichiarazioni, delibere di ripianamenti societari (laddove i bilanci presentavano voce di passività) a dimostrazione della solidità dei soggetti partecipanti al progetto PIF.
Sennonché, nonostante l’accoglimento della domanda incidentale di sospensione da parte del Tar Toscana, l’Ufficio Responsabile dell’istruttoria ha fornito alla Commissione unicamente gli allegati arrivati entro le ore 13;il che ha comportato l’omessa valutazione e l’attribuzione illegittima di 44 punti all’Azienda appellata, con conseguente inammissibilità della domanda di finanziamento per mancato raggiungimento della soglia minima di 50 punti.
Tuttavia, non è condivisibile la prospettazione dell’azienda appellata secondo cui la Commissione avrebbe dovuto assegnarle senz’altro il punteggio massimo.
Trattasi di punteggio attribuibile secondo valutazione discrezionale della Commissione tra un minimo e un massimo (tra 0 e 7 punti), non sostituibile dall’apprezzamento del giudice.
5.3.- Infondato è il secondo motivo di appello (cfr. sopra 2.1.).
Come rilevato dal primo Giudice, relativamente al Macrocriterio IV, lett. c) “alla stregua di quanto dichiarato dalla ricorrente, l'incidenza dei singoli impianti oggetto di finanziamento della “produzione propria” risulterebbe essere del 100%, con la conseguenza che il punteggio da attribuire avrebbe dovuto essere di 7 punti, come sostenuto dalla ricorrente.
In caso di dubbi, la Commissione avrebbe dovuto richiedere delucidazioni in merito alle modalità con le quali la società ricorrente aveva compilato le tabelle presenti nell'allegato messo a disposizione di ARTEA dalla Regione Toscana.”.
In altri termini, la Commissione ha ritenuto poco credibile che i quantitativi dichiarati come destinati alla commercializzazione corrispondessero esattamente alle quantità di prodotto che vengono trasformate in ogni singola cantina aderente all'Accordo e oggetto di finanziamento e poco credibile che tutti gli impianti trasformassero la stessa quantità di prodotto, concludendo che i numeri dichiarati da ogni cantina sarebbero insignificanti e che non sarebbe, conseguentemente, possibile “ l’incidenza del criterio al valore massimo e cioè al 100%”.
Afferma la Regione appellante che sarebbe errato ed inverosimile da un punto di vista tecnico ritenere che tutti gli impianti di trasformazione, a prescindere dalla loro dimensione, trasformerebbero la stessa quantità di uva e che ciascuna delle imprese aderenti trasformerebbe nella propria cantina, ogni anno, solo un quantitativo di uva pari a 324 bottiglie di vino (valore troppo basso, alla luce dei dati ufficiali relativi alle produzioni vitivinicole annuali).
Tuttavia, ad avviso del Collegio, tali conclusioni cui era giunta la Commissione, avrebbero dovuto formare oggetto di approfondimento istruttorio, secondo la norma speciale del bando (art. 8.4) e secondo la regola generale del soccorso istruttorio di cui all’art. 6 della L. 241/1990.
L’art.