Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-11-04, n. 202209686
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Testo completo
Pubblicato il 04/11/2022
N. 09686/2022REG.PROV.COLL.
N. 00249/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 249 del 2016, proposto da
Comune di Settimo Milanese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio eletto presso lo studio Maurizio Corain in Roma, via Emilia, 86/90;
contro
Snam Rete Gas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F T, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone n.44;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 02168/2015, resa tra le parti, concernente regolamento comunale per applicazione canone patrimoniale non ricognitorio
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Snam Rete Gas Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 18 ottobre 2022 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Melpignano, in dichiarata delega dell'avv. Lamberti e Sarocco in dichiarata delega dell'avv. Todarello in collegamento da remoto.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Snam Rete Gas s.p.a., ricorrente in primo grado, opera a livello nazionale nel settore energetico del trasporto in alta pressione di gas naturale.
1.1. Con deliberazione consiliare del 7 ottobre 2013 n. 50 il Comune di Settimo Milanese approvava il Regolamento per l’applicazione del canone concessorio non ricognitorio.
1.2. In data 15 ottobre 2013 la Snam Rete Gas s.p.a. riceveva dal Comune di Settimo Milanese una comunicazione con la quale si invitava a corrispondere il pagamento della somma di euro 3.900,00 a titolo di canone patrimoniale non ricognitorio essendo la Snam concessionaria di un’occupazione mediante condutture sotterranee per la distribuzione di gas per un’estensione di 3.900 metri.
2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia la Snam Rete gas s.p.a. impugnava il Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio nonché la nota del 15 ottobre 2013 con la quale il Comune aveva chiesto il pagamento di detto canone.
2.1. Il Tribunale, con la sentenza appellata, dichiarava il difetto di giurisdizione con riguardo all’impugnazione dell’avviso di pagamento e ed accoglieva il ricorso dichiarando illegittima l’introduzione unilaterale del canone non ricognitorio, attraverso regolamento, poiché incompatibile con il disposto di cui all’art. 27, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Il T.a.r. Lombardia dichiarava inoltre manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente.
3. Con il ricorso in appello il Comune di Settimo Milanese ha dedotto la nullità della sentenza di primo grado in quanto erronea, illegittima ed infondata.
Si è costituita la Snam Rete Gas s.p.a. concludendo per il rigetto del ricorso.
Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.
All’udienza telematica del 18 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L’appello è infondato.
5. Con il primo motivo e l’ultimo motivo di ricorso il Comune di Settimo Milanese, appellante, deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui la stessa ha rigettato l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il nuovo Regolamento, adottato con la deliberazione consiliare n. 30 dell'8 maggio 2014, avrebbe modificato l’oggetto del canone di concessione non ricognitorio, limitandolo alle sole occupazioni del demanio e del patrimonio stradale del Comune e comportando dunque l’improcedibilità del ricorso originario.
I motivi sono infondati.
È principio consolidato quello per cui affinché si verifichi l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) occorre che sopraggiunga, nel corso del giudizio, una situazione tale da rendere certa e definitiva l'inutilità di un'eventuale sentenza di accoglimento (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 18 agosto 2022, n. 7256; Consiglio di Stato, sez. VII, 22 marzo 2022, n. 2086). Nel caso di specie il