Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-09-11, n. 202308253
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Pubblicato il 11/09/2023
N. 08253/2023REG.PROV.COLL.
N. 07377/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7377 del 2018, proposto da B S M S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati F P, G S, I G D V, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F P in Roma, via Maresciallo Pilsudski, n. 118;
contro
Comune di Rapallo, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato L C, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
Stella Beach di Parma Domenico &Co. S.a.s., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 550/2018.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Comune di Rapallo;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2023 il Cons. R C;
Nessuno è comparso per le parti costituite, come da verbale quanto al passaggio in decisione.
Premesso che:
il giudice di primo grado, Tar Liguria, con la sentenza n. 550 del 21 giugno 2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’appellante per l'accertamento e la declaratoria del silenzio tenuto dal Comune di Rapallo sull'istanza presentata dalla ricorrente il 25/2/2017 per la conclusione del procedimento di rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione di un progetto di riqualificazione dello stabilimento balneare di cui alla licenza demaniale 14/7/2005, n. 17 S;
l’appellante, in data 12/9/2018, ha proposto appello avverso la citata decisione;
con istanza del 21 giugno 2023 l’appellante ha comunicato che è venuto meno l'interesse della Società appellante alla decisione della causa nel merito chiedendo che il ricorso venga dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di lite;
il Comune di Rapallo ha preso atto della dichiarazione avversaria di sopravvenuta carenza d’interesse, aderendo alla compensazione delle spese legali.
Ritenuto che pertanto, deve essere dichiarata la improcedibilità del presente appello e che sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.