TAR Genova, sez. I, sentenza 2018-06-21, n. 201800550
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 21/06/2018
N. 00550/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00204/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 204 del 2018, proposto da:
Bagni San Michele S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. I G di V e G S, con domicilio eletto presso l’avv. G S nel suo studio in Genova, via Corsica, 2;
contro
Comune di Rapallo, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avv. L C, presso il quale è elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, via Macaggi, 21/5;
nei confronti
Stella Beach s.a.s., non costituita in giudizio;
per l'accertamento e la declaratoria
del silenzio illegittimamente tenuto dal Comune di Rapallo sull’istanza presentata dalla ricorrente il 25/2/2017 per la conclusione del procedimento di rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione del progetto di riqualificazione dello stabilimento balneare di cui alla licenza demaniale 14/7/2005, n. 17S, con la conseguente condanna del Comune medesimo a pronunciarsi su tale domanda mediante adozione di un provvedimento espresso, nel termine che verrà fissato dal Tribunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rapallo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
All’esito della vendita a mezzo commissionario svoltasi in data 10 dicembre 2015, la Società Bagni San Michele a r.l., odierna ricorrente, è risultata aggiudicataria del diritto concessorio relativo allo stabilimento balneare denominato “Stella Beach”, ubicato nella località San Michele di Pagana del Comune di Rapallo.
La concessione demaniale marittima era stata rilasciata alla Stella Beach s.a.s., debitrice esecutata, con atto del 14 luglio 2005, la cui efficacia è stata prorogata ex lege al 31 dicembre 2020.
Il legale rappresentante di quest’ultima Società aveva precedentemente presentato un progetto di riqualificazione (ristrutturazione) dello stabilimento balneare che il Comune di Rapallo ha sottoposto all’esame della Conferenza di servizi.
Nella seduta referente del 1° aprile 2015, accertata l’esistenza di opere abusive presso lo stabilimento balneare, la Conferenza ha determinato di attendere la definizione dei procedimenti per l’accertamento della compatibilità paesaggistica di tali interventi e il rilascio del titolo edilizio in sanatoria.
Nella seduta deliberante del 1° luglio 2015, quindi, la Conferenza ha stabilito che il mancato pagamento delle sanzioni paesaggistiche ed edilizie precludeva l’accoglimento della proposta soluzione progettuale, sebbene assistita dai pareri favorevoli delle autorità competenti, ed ha deciso di comunicare all’interessato, mediante trasmissione del verbale della seduta, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza edificatoria.
In difetto di ulteriori sviluppi procedimentali, il legale rappresentante della Bagni San Michele S.r.l. (che, come già riferito, aveva acquisito medio tempore la titolarità del diritto concessorio) ha sollecitato il Comune di Rapallo, con nota del 25 febbraio 2017, a “ provvedere alla conclusione del procedimento di rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione del progetto di riqualificazione ”.
Nelle more, la stessa Società aveva chiesto, con nota del 23 dicembre 2015, la voltura della concessione demaniale marittima e, a fronte dell’inerzia del Comune di Rapallo, aveva adito questo Tribunale perché fosse accertata l’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza.
Tale domanda era stata accolta con la sentenza di questa Sezione n. 583 del 8 giugno 2016, riformata in appello con la sentenza della quinta Sezione del Consiglio di Stato n. 52 del 4 gennaio 2018.
Ha stabilito il giudice d’appello che l’ambito del silenzio assenso comprende i provvedimenti autorizzatori non vincolati e che, pertanto, esso non può operare nel caso dell’istanza di subingresso nella concessione demaniale, conseguente a esecuzione forzata, la cui disciplina delinea “ un istituto sui generis, contemporaneamente diverso dal rilascio della concessione (artt. 36 e ss. Cod. nav.), ma anche dalla mera autorizzazione . Si tratta infatti della sostituzione di un soggetto nell’ambito di un rapporto concessorio preesistente (del quale permangono le condizioni e scadenze), e dunque di una novazione soggettiva, che necessariamente partecipa della natura della concessione demaniale, configurando una sorta di fenomeno derivativo, rispetto al quale non opera il silenzio assenso, occorrendo invece un provvedimento espresso ”.
Ciò premesso, con ricorso ex art. 117 c.p.a. notificato al Comune di Rapallo in data 24 marzo 2018 e depositato il successivo 27 marzo, la Società Bagni San Michele chiede che sia accertata l’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza presentata il 25 febbraio 2017, con cui era stata sollecitata la conclusione del procedimento relativo al progetto di riqualificazione dello stabilimento balneare.
La ricorrente chiede, altresì, che il Comune di Rapallo sia condannato a pronunciarsi su detta istanza mediante un provvedimento formale e che, in difetto, venga nominato un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Rapallo;non si è costituita la Stella Beach s.a.s., intimata nella sua qualità di ex titolare della concessione demaniale marittima.
Con memoria depositata in data 14 maggio 2018, la difesa comunale riferisce che l’istanza di subingresso proposta dall’odierna ricorrente è stata respinta con provvedimento del 2 febbraio 2018 ed argomenta nel senso dell’inammissibilità della domanda proposta nel presente giudizio, poiché la Società Bagni San Michele non sarebbe legittimata a subentrare nell’istanza proposta da Stella Beach s.a.s. per l’ottenimento dei titoli paesistici, demaniali ed edilizi relativi all’intervento di riqualificazione dello stabilimento balneare.
La parte ricorrente ha depositato una memoria di replica ed ha documentato l’intervenuto pagamento delle sanzioni edilizie e paesaggistiche.
Il ricorso, quindi, è stato chiamato all’udienza camerale del 30 maggio 2018 e, previa trattazione orale, è stato ritenuto in decisione.
Dalla ricostruzione dei fatti che precede emerge l’astratta configurabilità del comportamento inadempiente dell’Amministrazione la quale ha avviato il procedimento in conferenza di servizi ed ha comunicato il preavviso di rigetto, senza concludere tale procedimento con un provvedimento espresso.
Tuttavia, come eccepito dalla difesa comunale, l’azione per silentium non era esperibile in ragione della mancanza di una posizione legittimante in capo alla ricorrente.
Il presente ricorso, infatti, è stato notificato successivamente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 52/2018 che, riformando la pronuncia di questo Tribunale, aveva escluso l’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di subentro nella concessione demaniale marittima già rilasciata a Stella Beach s.a.s.
Ne deriva che, a tale data, faceva difetto una relazione di immediata inerenza tra la posizione della ricorrente e l’esercizio del potere amministrativo concernente l’istanza edificatoria presentata dalla precedente titolare della concessione.
Non sussisteva, in conseguenza, alcun obbligo giuridico di provvedere in ordine al sollecito presentato dalla Bagni San Michele S.r.l.
In definitiva, l’azione proposta è inammissibile, poiché la ricorrente non era titolare di una propria e autonoma posizione giuridica, ma di un semplice interesse di fatto o di una aspettativa giuridica al subingresso nella concessione demaniale marittima, non sufficiente a fondare la legittimazione a ricorrere avverso il silenzio inadempimento sull’istanza edificatoria presentata dalla precedente titolare della concessione e sul conseguente sollecito.
La natura in rito della presente pronuncia e la peculiarità della vicenda contenziosa giustificano la compensazione delle spese di lite.