Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-06-18, n. 202104706
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Testo completo
Pubblicato il 18/06/2021
N. 04706/2021REG.PROV.COLL.
N. 10217/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10217 del 2014, proposto da
Comune di Rimini, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato E F, elettivamente domiciliato in Roma, alla Circonvallazione Clodia, n. 29, presso lo studio dell’avvocato L F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ciati Valentina, rappresentata e difesa dall’avvocato G M, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Giovanni Bettolo, n. 4, presso lo studio dell’avvocato F B M;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna (Sede di Bologna), n. 504 del 12 maggio 2014, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della sig.ra Valentina Ciati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2021 (tenuta ai sensi dell’art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, richiamato dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176) il Cons. Roberto Politi;
Nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso N.R.G. 243 del 2009, proposto innanzi al T.A.R. dell’Emilia-Romagna, la signora Valentina Ciati – odierna appellata – ha chiesto l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Rimini, n. 13 del 2008, con la quale è stata adottata la variante normativa al P.R.G. denominata “ progetto integrato della zona portuale e delle aree limitrofe per la riqualificazione delle strutture ricettive”, nonché della delibera consiliare n. 105 del 2008, recante approvazione del suddetto strumento urbanistico.
Il ricorso, come sopra proposto, veniva accolto dall’adito Tribunale con la sentenza oggetto del presente appello, con conseguente “annullamento della «variante» impugnata, limitatamente all’art. 22-bis delle n.t.a. del piano regolatore (avente ad oggetto «strutture ricettive alberghiere – modalità di rimozione del vincolo e di modifica della destinazione d’uso»), nei limiti dell’interesse della ricorrente”.
2. Avverso tale pronuncia, il Comune di Rimini ha interposto appello, notificato alla controparte e depositato il 16 dicembre 2014, lamentando quanto di seguito sintetizzato:
2.1) Violazione dell’art. 35 c.p.a. per mancata dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado. Violazione dell’art. 15 della legge regionale n. 47 del 1978. Carenza di interesse.
Viene, in primo luogo, osservato che, con variante adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 22 giugno 2000 ed approvata con deliberato consiliare n. 150 del successivo 16 novembre, veniva introdotto un nuovo articolo delle N.T.A. (22-bis), disciplinante lo svincolo alberghiero; e, ulteriormente, modificati gli articoli 14 e 24.5.2.
Con tale variante, l’Amministrazione comunale ha disciplinato le modalità di trasformazione alberghiera, suddividendo il territorio in due fasce, compreso l’ambito denominato “Progetto integrato della zona portuale e aree limitrofe” e, precisamente:
- “ Fascia 1 – Turistica”, nella quale ricade l’immobile in esame
- e “ Fascia 2 – “Restante Territorio Comunale” , ad eccezione del centro storico, per la quale la possibilità di trasformazione delle strutture ricettive è stata rinviata ad una normativa futura.
Ad avviso dell’appellante Amministrazione, la ricorrente di primo grado avrebbe omesso di impugnare nel termine decadenziale di legge (decorrente dalla data di pubblicazione dello strumento urbanistico approvato – 10 settembre 1999), le norme tecniche di attuazione censurate, nelle quali va riconosciuto carattere precettivo e, quindi, immediatamente lesivo.
Né il ricorso di primo grado avrebbe formato oggetto di notificazione nei confronti della Provincia di Rimini.
Il proposto ricorso sarebbe, poi, inammissibile per carenza di interesse, atteso che la variante impugnata non ha comportato una modifica dell’art. 22-bis delle N.T.A. (già disciplinante la trasformazione delle strutture alberghiere inattive alla data del 10 settembre 1999), ma si è limitata ad introdurre alcune precisazioni volte ad una maggiore chiarezza.
Nell’osservare come l’appellata sig.ra Ciati non abbia presentato alcuna istanza richiedente la trasformazione della propria struttura alberghiera in residenza (non avendo, conseguentemente, l’Amministrazione comunale emesso alcun diniego in tal senso), viene argomentata la carenza di interesse alla sollecitazione del sindacato giurisdizionale, atteso che il conseguimento di alcuna utilità sarebbe stato predicabile, in capo alla ricorrente di primo grado, per effetto dell’accoglimento della proposta impugnazione (sul punto, ulteriormente esponendosi che i nuovi strumenti di pianificazione, adottati dal Comune di Rimini – P.S.C. e R.U.E. – nel marzo del 2011, ricomprendono l’edificio in esame all’interno dell’ambito turistico-alberghiero; e precisandosi che la stessa appellata, in data 10 novembre 2011, ha presentato osservazione al R.U.E., con le quali chiedeva la possibilità di destinare il fabbricato a residenza, al fine di soddisfare le normali esigenze abitative della proprietà e dei suoi familiari).
2.2) Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 28 del 1990. Falso supposto di fatto e di diritto.
Rileva parte appellante che:
- se con legge n. 217 del 1983 (“Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica”) veniva contemplata (comma 5 dell’art. 8) la possibilità di rimozione del vincolo di destinazione delle strutture ricettive e al successivo comma 6 si incaricavano le Regioni di procedere ad individuare le modalità di detta rimozione, fermo restando che la limitazione dovesse in ogni caso venir meno “su richiesta del proprietario solo se viene comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva …”;
- il legislatore regionale dell’Emilia Romagna, con legge n. 28 del 1990, ha previsto (artt. 2 e 3) la possibilità di rimozione di tale vincolo, distinguendo tra strutture alberghiere aventi capacità ricettiva non superiore a quaranta camere ed inferiori a venti camere, subordinando la possibilità di rimozione del vincolo alla dimostrazione (ad opera del proprietario) della non convenienza economica-produttiva della gestione della struttura ricettiva, nell’intento di evitare la dispersione dell’offerta turistico-ricettiva e la proliferazione della trasformazione degli alberghi in strutture di tipo residenziale.
Nell’osservare che, con la variante impugnata, l’Amministrazione comunale non ha modificato le parti