Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-04-05, n. 202403138

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-04-05, n. 202403138
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403138
Data del deposito : 5 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/04/2024

N. 03138/2024REG.PROV.COLL.

N. 09478/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9478 del 2023, proposto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Zunarelli, Vincenzo Cellamare, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, piazza dei Santi Apostoli 66;



contro

DU TA LD S.p.A., Dp SU S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Enrica Croci, Francesco Turrini Dertenois, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l’ottemperanza

ai sensi e per gli effetti dell’art. 112, comma 5, c.p.a. della sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 8181, pubblicata in data 5 settembre 2023, non notificata.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di DU TA LD S.p.A., di Dp SU S.r.l., della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della cultura e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2024 il consigliere Marina Perrelli e uditi per le parti gli avvocati Zunarelli e Croci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha chiesto chiarimenti, ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a., in merito alle modalità attraverso le quali dare ottemperanza alla sentenza di questa Sezione n. 8181, pubblicata in data 5 settembre 2023 e non notificata, con la quale sono stati confermati i capi della sentenza del T.a.r. per il Veneto n. 612 del 2022 che hanno annullato gli atti indittivi della procedura, pubblicata il 29 giugno 2021, avente a oggetto “Concorso di idee - realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della Laguna di Venezia (decreto legge 1.4.2021, n. 45 convertito in legge 17.5.2021, n. 75)”, limitatamente alla parte in cui gli stessi, nel fornire le indicazioni tecniche per la predisposizione delle proposte progettuali individuavano l’ubicazione dei punti di attracco delle navi in ambito esterno alle “acque protette della Laguna di Venezia”, precisando che per “acque protette” dovessero intendersi le superfici interne alla Conterminazione Lagunare di Venezia, ai sensi del decreto ministeriale dell’allora Ministro dei lavori pubblici n. 9/1999, a sua volta adottato in attuazione dell’art. 2 della legge n. 366 del 1963.

1.2. L’Autorità ha esposto che nelle more del giudizio di appello è entrato in vigore il d.P.R. n. 148 del 2022, “Modifiche all’articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435”, che ha introdotto all’articolo 1, comma 1, alla lettera a) dopo il punto 1, il punto 1 bis che reca una definizione del concetto di “acque protette della Laguna di Venezia” , dovendo intendersi per tali “le acque portuali di Venezia e di Chioggia ricadenti all’interno della conterminazione della laguna di Venezia di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 366” .

Secondo la prospettazione dell’Autorità tale sopravvenienza normativa avrebbe una ricaduta immediata sull’esecuzione della pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dovendo necessariamente chiarirsi in che modo l’ottemperanza possa salvaguardare, al tempo stesso, il giudicato e la doverosa applicazione della normativa attualmente vigente con riferimento alla definizione della nozione di “acque protette della Laguna di Venezia”. Infatti, la definizione di “acque protette della Laguna di Venezia”, accolta dal T.a.r. per il Veneto e confermata da questa Sezione nella sentenza da ottemperare, coincide con quella di acque tranquille di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 194 del 2021, attuativo della direttiva (UE) n. 2019/1159 del 20 giugno 2019, e differisce sia da quella proposta nel bando annullato con il richiamo alla conterminazione lagunare di cui al d.m. n. 9/1999, sia e soprattutto da quella di cui al citato d.P.R. n. 148 del 2022.

1.3. Premesso che la procedura in questione è “a fasi successive”, come si ricaverebbe dall’articolo 3 del d.l. n. 45 del 2021, convertito in legge n. 75 del 2021, l’Autorità prospetta due possibili opzioni per dare ottemperanza alla sentenza di questa Sezione n. 8181 del 2023:

a) l’annullamento, in parte qua , della procedura di “Concorso di idee” a suo tempo bandita e il conseguente avvio di una nuova procedura.

L’Autorità, dopo aver richiamato l’Adunanza plenaria n. 11 del 2016 e la giurisprudenza di questo Consiglio sull’incidenza delle sopravvenienze di fatto e di diritto ad un giudicato irrevocabile, ritiene che sarebbe legittimata a dare esecuzione alla predetta pronuncia annullando il bando, il disciplinare della procedura, nonché il successivo decreto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale n. 734 del 2022 di nomina della Commissione aggiudicatrice, ma non potrebbe sostituire la clausola ritenuta illegittima con una definizione del concetto di “acque protette della laguna di Venezia” coincidente con quella di “acque tranquille”, in quanto tale sostituzione si porrebbe in manifesto contrasto con il più volte menzionato d.P.R. n. 148 del 2022. Pertanto, laddove l’esponente Autorità desse esecuzione alla sentenza n. 8181 del 2023 secondo il percorso prospettato si determinerebbe l’inevitabile riproposizione del punto III del precedente bando già annullato dal Consiglio di Stato;

b) l’adozione da parte dell’Autorità di un provvedimento confermativo in senso proprio degli atti della procedura di indizione del “Concorso di idee”.

In alternativa all’ipotesi prospettata sub a), l’Autorità potrebbe riesaminare tutta l’attività compiuta sino al momento dell’annullamento alla luce della richiamata sopravvenienza normativa e potrebbe confermare il bando di indizione della procedura di “Concorso di idee”, il disciplinare e il decreto presidenziale di nomina della Commissione aggiudicatrice, cui farebbe seguito la prosecuzione dell’attività procedurale a suo tempo avviata e già giunta ad una fase avanzata dell’istruttoria.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica Il Ministero dei trasporti si sono costituti in giudizio con memoria di stile.

3. Le società DU TA LD S.p.A. e DP SU a r.l. si sono costituite in giudizio ed hanno eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso in ottemperanza sotto più profili:

1) per travisamento e violazione dell’art. 112, comma 5, c.p.a. in quanto il d.P.R. n. 148 del 2022 è stato adottato prima del deposito dell’appello avverso la sentenza n. 612 del 2022 del T.ar. per il Veneto, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 ottobre 2022 ed è entrato in vigore il 25 ottobre

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