Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-05-24, n. 201803106
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Testo completo
Pubblicato il 24/05/2018
N. 03106/2018REG.PROV.COLL.
N. 08032/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8032 del 2012, proposto dalla Società AP Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avv.ti F M V e P C, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Angelo Secchi, n. 9;
contro
Anas S.p.A - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (già Ministero dei lavori pubblici), in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Anas S.p.A - Compartimento per la Viabilità della Toscana, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio – Roma, Sezione III, n. 2564 del 15 marzo 2012, resa inter partes , concernente dinieghi di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari sulla SS Aurelia.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anas S.p.A e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - già Ministero dei lavori pubblici;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 il Consigliere G S e uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, gli avvocati Anna Palmerini, su delega di P C, e l'Avvocato dello Stato Gaetana Natale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società AP Italia s.r.l. (in prosieguo la società), operante nel settore delle installazioni pubblicitarie ed in particolare della cartellonistica stradale, ha impugnato, avanti il T.a.r. per il Lazio – Roma, Sezione III, i provvedimenti del 22 aprile 2003, prot. n. 7361 e prot.n. 7362, con i quali l’ANAS respingeva le sue istanze di autorizzazione alla installazione di n. 77 impianti pubblicitari sulla SS Aurelia, stante la rilevata pericolosità del tratto stradale a scorrimento veloce.
2. Avverso tali provvedimenti, la società ha sollevato due connessi motivi di gravame, coi quali ha dedotto:
a) le caratteristiche della strada in questione di strada extraurbana secondaria escludevano l’applicazione di un divieto generalizzato, di talché le domande andavano istruite e valutate in relazione alla pericolosità di ciascun singolo impianto;
b) l’amministrazione ometteva, quindi, di articolare adeguata motivazione non avendo richiamato le “ norme del regolamento di esecuzione che disciplinano la forma, le dimensioni e le distanze nel cui rispetto devono essere posizionati gli impianti pubblicitari ”.
3. Costituitasi l’ANAS, il Tribunale, con la sentenza n. 2564 del 15 marzo 2012, ha rigettato il ricorso compensando le spese di giudizio.
3.1. In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto che:
- “ non è in assoluto da escludersi che per determinati tratti di altre categorie di strade, pur con caratteristiche costruttive diverse da quelle extraurbane principali e dunque anche se classificate, come nella specie, extraurbane secondarie (ovvero, ex art. 2 sopra menzionato, strade “ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine”), possa sussistere un’interferenza negativa, generatrice di pericoli per la circolazione ”;
- “ I provvedimenti impugnati, d’altra parte, sono al riguardo sufficientemente e non illogicamente motivati, facendo riferimento al fatto (in relazione al quale non vengono fornite prove in senso contrario) che si è in presenza di un tratto di strada extraurbana secondaria a scorrimento veloce, a 4 corsie, con limite di velocità di 90 km. orari e privo di corsie di emergenza, e dunque di un tratto pericoloso ”.
5. Avverso tale pronuncia la società ha interposto appello, lamentando, attraverso due motivi di gravame (pagine 10 – 21), quanto di seguito sintetizzato:
I) il Tribunale è incorso in un’erronea interpretazione dell’art. 23, comma 1, del codice della strada, in quanto il potere di vietare l’installazione di impianti pubblicitari è limitato al riscontro della incompatibilità del “ singolo ” impianto sulla base delle caratteristiche della strada dove l’installazione è richiesta in maniera da emergere una specifica incompatibilità;
II) i provvedimenti non sono corredati da adeguata motivazione non avendo l’amministrazione dato conto “ della eventuale riscontrata interferenza negativa dei singoli impianti per “dimensioni, forma, colori, disegno ed ubicazione ”
6. In data 21 novembre 2012 si è costituita l’ANAS al fine di chiedere la reiezione del gravame.
7. In vista della trattazione nel merito del ricorso le parti non hanno svolto difese scritte.
8. Il ricorso, discusso alla pubblica udienza del 5 aprile 2018, non merita accoglimento.
8.1. Infondato è il primo mezzo, col quale l’appellante lamenta che il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente l’art. 23 del codice della strada in quanto, trattandosi di una strada extraurbana secondaria, ha configurato un divieto generalizzato di installazione di cartelloni pubblicitari al di fuori delle ipotesi contemplate dalla norma (itinerari internazionali, autostrade, strade extraurbane principali e relativi accesso).
La deduzione si fonda sulla testuale formulazione dell’art. 23 del Codice della strada (d.lgs. n. 285/1992) che, come precisato da questo Consiglio, “ da un lato, vieta la collocazione, "lungo le strade o in vista di esse", di insegne e di ogni impianto pubblicitario che possa distrarre l'attenzione di chi le percorre, "con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione" e, dall'altro, ne sottopone l'installazione ad un provvedimento autorizzatorio, emesso dal competente ente gestore ” (Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza 29 novembre 2012, n. 6044). L’appellante in particolare valorizza quanto statuito dalla norma in commento laddove prevede (comma 1) che “ Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione ”. Il tenore di tale disposizione, a parere dell’appellante, non consentirebbe di sancire un divieto generalizzato di installazione come nel caso di specie, avendo l’amministrazione denegato le 77 istanze della società per un intero tratto stradale (esattamente n. 39 dal km 350,250 al km 356,830 e n. 38 dal km 289,250 al km 317,225).
Il motivo non può essere condiviso.
In effetti la norma in commento, alla luce del suo tratto testuale, opera un preciso distinguo tra le ipotesi in cui la preclusione è assoluta, così come enumerate dal richiamato comma 7 dell’art. 23, e quelle che invece rientrano nel perimetro del potere autorizzatorio da esercitare sulla base dei parametri contemplati dal comma 1.
Ebbene, i provvedimenti censurati in primo grado non muovono dalla classificazione della strada interessata dalle installazioni, essendo pacifico che, trattandosi di strada extraurbana secondaria, non rientra tra i casi di preclusione assoluta, quanto dalla pericolosità del tratto stradale in questione e pertanto risultano coerenti con la evocata statuizione normativa. Infatti, l’Anas s.p.a., nel denegare le istanze, dopo aver rilevato che trattasi di tratto di strada “ a scorrimento veloce, a 4 corsie, con limite di velocità di 90 km. orari […] privo di corsia d’emergenza…sempre ritenuto pericoloso… ”, concludeva nel senso che “ l’installazione di impianti pubblicitari, distraendo l’attenzione dell’utenza, aggraverebbe ulteriormente la situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione ”. Da tanto si evince peraltro che i dinieghi non si fondano sulle rilevate caratteristiche del tratto stradale, ma contengono preciso riferimento ad uno dei parametri (“ distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione ”) alternativamente contemplati dalla norma di riferimento.
8.2. Parimenti infondato è anche il secondo motivo, col quale si lamenta la mancata adeguata ostensione delle ragioni a fondamento del diniego, in quanto non si richiede una motivazione polverizzata, partitamente riferibile a ciascuna delle istanze proposte quando, come nel caso di specie, la ragione ostativa all’accoglimento delle stesse sia complessivamente correlata alla pericolosità dell’intero tratto stradale. La coincidenza del motivo consente, infatti, all’amministrazione di argomentare il diniego delle istanze attraverso un compendio argomentativo unitario ed omnicomprensivo.
9. In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto.
10. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55.