Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-01-19, n. 201200244

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-01-19, n. 201200244
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201200244
Data del deposito : 19 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00792/2010 REG.RIC.

N. 00244/2012REG.PROV.COLL.

N. 00792/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 792 del 2010, proposto da:
I F, rappresentato e difeso dagli avv. G V, A B, con domicilio eletto presso G V in Roma, via Tacito 23;
Quarta Papa, rappresentato e difeso dagli avv. A B, G V, con domicilio eletto presso G V in Roma, via Tacito 23;

contro

Comune di Frasso Sabino, rappresentato e difeso dagli avv. S M, L F, con domicilio eletto presso S M in Roma, via Costabella N.26;
Regione Lazio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 09261/2009, resa tra le parti, concernente OCCUPAZIONE D'URGENZA - RIS. DANNI


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Frasso Sabino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2011 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati A B e Mario Sanino, su delega dell'avv. S M.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame la società ricorrente, chiede l’annullamento della sentenza del Tar del Lazio che ha rigettato:

-- il ricorso principale relativo ai provvedimenti di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo;
e del decreto di occupazione d’urgenza;

-- la richiesta di restituzione del fondo espropriato, previa rimessione in pristino e risarcimento del danno (motivi aggiunti).

Il ricorso è affidato a sei motivi di gravame con cui si deduce la violazione dell’articolo 1-4 della legge regionale n. 36/1987;
dell’articolo 13 e dell’art.16, comma cinque della legge urbanistica n.1150/1942;
dell’articolo 13, comma primo della legge n. 2359/1865;
violazione dell’articolo 42 della Costituzione e dell’articolo 27 della legge 865/1971;
difetto di motivazione;
e violazione degli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990;
violazione dei principi relativi all’automatico effetto claudicante degli atti consequenziali.

Si è costituito ritualmente in giudizio il Comune di Frasso Sabino.

Con memoria per la discussione l’appellante ha sottolineato le argomentazioni a sostegno delle proprie pretese.

Chiamata all’udienza pubblica di discussione la causa è stata ritenuta in decisione.

___ 1.§. Con il primo ed il secondo motivo l’appellante assume l’erroneità delle conclusioni del TAR per cui:

-- il Piano Particolareggiato non avrebbe implicato modificazioni della destinazione delle aree e la successiva la realizzazione del progetto dell’opera sarebbe solamente stata una mera attuazione della finalità della destinazione dell’area (F6-fieristica);

-- il P.P. non avrebbe comportato alcuna variazione essenziale al PRG per cui legittimamente, poteva essere approvato solo dal Comune senza necessità di alcun nullaosta regionale.

___ 1.§.

1. Per l’appellante sarebbe, al contrario, evidente l’erroneità dell’affermata natura di vincolo conformativo della destinazione di zona risultante dal PRG in quanto:

-- il PRG conteneva invece un vincolo preordinato all’espropriazione;

-- ai sensi della lettera f) dell’articolo 1 della legge regionale n. 36/1987, che definisce la “variante non essenziale”, avrebbe dovuto essere riconosciuto “valore innovativo” delle disposizioni del PRG, del Piano di Attuazione “a contenuto espropriativo”. Pertanto nel caso concreto, il PGR non avrebbe contenuto alcun vincolo preordinato all’espropriazione ed in ogni caso rimetteva all’iniziativa privata lo sfruttamento edilizio della zona destinata ad attività fieristica senza contemplare alcuna localizzazione di opere pubbliche. Gli articoli 1 e 4 della citata legge regionale 35/1987 avrebbero invece dovuto essere di stretta interpretazione (primo motivo).

___ 1.§.

2. In coerenza con l’affermazione di cui sopra l’appellante lamenta che, in violazione dell’articolo 13 della legge urbanistica n.1150/1942 , si sarebbe stati in presenza di un vincolo preordinato all’esproprio, per cui il piano particolareggiato avrebbe costituito solamente un atto di esercizio del potere espropriativo (secondo motivo).

___ 1.§.

3. Entrambi gli assunti vanno respinti.

La destinazione ad attrezzature ricreative, sportive, e a verde pubblico, ecc. data dal piano regolatore ad aree di proprietà privata, non comporta l'imposizione sulle stesse di un vincolo espropriativo, ma solo di un vincolo conformativo, che è funzionale all'interesse pubblico generale conseguente alla zonizzazione, effettuata dallo strumento urbanistico, che definisce i caratteri generali dell'edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 03 dicembre 2010, n. 8531).

Nel caso in esame, esattamente il TAR ha rilevato la natura di vincolo conformativo delle prescrizioni di piano. Infatti la qualificazione destinazione urbanistica dell’area in località “Osteria Nuova” come “zona fieristica” operata dall’art. 16 delle NTA avrebbe consentito “la costruzione di attrezzature per la fiera-mercato”, subordinatamente all’approvazione alternativa di un Piano Particolareggiato ovvero di una Lottizzazione Convenzionata.

Tale ultimo riferimento alla lottizzazione convenzionata dimostra indirettamente che l’approvazione del Piano particolareggiato non integrava alcun vincolo espropriativo, ma al contrario costituiva l’attuazione delle previsioni di piano.

In sostanza il PRG lasciando aperta la possibilità del privato di far luogo alla costruzione di attrezzature per la fiera-mercato non prevedeva alcun vicolo espropriativo.

Tuttavia, una volta verificato che privati non si erano mostrati interessati ad attivare un’iniziativa di lottizzazione convenzionata, il Piano Particolareggiato ad iniziativa pubblica costituiva un atto procedimentalmente necessario per la realizzazione delle previsioni del P.R.G. .

Nella specie dunque doveva applicarsi l’art.

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