Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-09-16, n. 202407583

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-09-16, n. 202407583
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407583
Data del deposito : 16 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/09/2024

N. 07583/2024REG.PROV.COLL.

N. 03060/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3060 del 2024, proposto dalla
--O-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato F S M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via di Villa Sacchetti, n. 9 e con domicilio digitale come da PEC nei Registri di giustizia;

contro

la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Latina, in persona del Prefetto pro tempore , il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore e il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC nei Registri di giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio-Latina, Sezione I, -O-, resa tra le parti, non notificata e concernente l’informativa interdittiva antimafia n. prot. -O- del 25 luglio 2023;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Latina, del Ministero dell’Interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell’economia e delle finanze;

Visti tutte le memorie e gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 12 settembre 2024, il consigliere L D R e uditi gli avvocati delle parti, come da verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Oggetto del presente giudizio è l’informativa interdittiva antimafia e i provvedimenti conseguenti emanati nei confronti della --O-, (di seguito anche “-O-”), la quale, con il ricorso in appello notificato e depositato il 15 aprile 2024, ha impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la sentenza del Tar Lazio-Latina, Sezione I, -O-, che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento:

1) dell’informativa interdittiva antimafia della Prefettura di Latina prot. n. -O-, notificata il 1° agosto 2023, adottata nei confronti della società ricorrente ai sensi dell’art. 91, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

2) dell’ordine di servizio del Provveditorato alle opere pubbliche Lombardia-Emilia Romagna n. -O-, comunicato in pari data, con cui, ai sensi dell’art. 158, comma 2, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il direttore di lavori, in conseguenza della predetta informativa interdittiva, ha ordinato l’immediata sospensione del contratto rep. n. -O-, come successivamente integrato, avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di riqualificazione dell’immobile “-O-”, sede di reparti della Guardia di finanza di Parma;

3) della nota del Provveditorato alle opere pubbliche Lombardia-Emilia Romagna prot. n. -O-, comunicata in pari data, con cui, in conseguenza della predetta interdittiva, è stata disposta la sospensione delle procedure di autorizzazione al subappalto di cui alle richieste trasmesse il 17 luglio 2023;

4) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi: a) la nota della Questura di Latina prot. n. -O-;
b) la nota della Questura di Latina prot. n. -O-dell’11 marzo 2023;
c) la nota del Comando provinciale Carabinieri di Latina prot. n. -O-;
d) la nota della Direzione investigativa antimafia prot. n. -O-del 3 marzo 2023;
e) le risultanze della riunione del Gruppo investigativo antimafia del 21 aprile 2023;

5) ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., del silenzio-rifiuto opposto dalla Prefettura di Latina all’istanza di accesso agli atti presentata il 7 agosto 2023 e perfezionatosi il 6 settembre 2023.



2. L’appellante affida il gravame a due mezzi di doglianza, articolati in varie censure, con i quali denuncia:

I. ERROR IN IUDICANDO QUANTO AL RIGETTO DEL TERZO MOTIVO DI RICORSO, RELATIVO ALL’INSUSSISTENZA E ALL’IRRILEVANZA DEGLI ELEMENTI INDIZIARI INDICATI NELL’INTERDITTIVA E AL DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA DEL PROVVEDIMENTO. MOTIVAZIONE ASSENTE E COMUNQUE APPARENTE, INSUFFICIENTE, IRRAGIONEVOLE, CONTRADDITTORIA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 84, 86, 91, 92, 94, 94-BIS, D.LGS. N. 159 DEL 2011 E S.M.I.. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE;
6 CEDU;
41 CDFUE
”: la società deduce che erroneamente il Tribunale territoriale ha respinto il terzo motivo di gravame in prime cure, con cui la ricorrente aveva lamentato l’insussistenza di tutti gli elementi istruttori addotti a sostegno dell’interdittiva, nonché il grave deficit istruttorio e motivazionale del provvedimento impugnato, lamentando in particolare omessa pronuncia e motivazione insufficiente, perché il primo giudice avrebbe:

i ) ricalcato il percorso motivazionale della sentenza del medesimo Tribunale 16 gennaio 2024, -O- concernente il ricorso contro analoga interdittiva proposto dalla -O- -O- (di seguito anche “-O-”), e oggetto dell’appello n.r.g. -O-, trattenuto in decisione da questa Sezione all’udienza pubblica del 6 giugno 2024;

ii ) omesso di rilevare l’assenza di elementi di contiguità tra la società appellante e la -O-, nonché con personaggi coinvolti in inchieste giudiziarie, che non hanno mai condotto a condanne per reati spia, e l’incensuratezza del legale rappresentante della -O-(dotata di un Modello di gestione e controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2021, n 231), che non risulta mai convolto in procedimenti penali concernenti anche personaggi appartenenti alla criminalità organizzata e che, nell’unico processo in cui è stato imputato, è stato prosciolto per prescrizione del reato contestato;

iii ) sottovalutato gli effetti del decreto della Corte di Appello di Roma n. -O- con cui è stata esclusa la pericolosità sociale di soggetti legati alla società appellante;

iv ) omesso di valutare l’inattualità del condizionamento mafioso, che era stata già a suo tempo esclusa in forza dell’informativa liberatoria ottenuta il 4 febbraio 2919, e l’inconsistenza di ulteriori elementi indiziari, in realtà insussistenti;

II. ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RESPINTO IL MOTIVO C.II DEL RICORSO, RELATIVO ALL’ILLEGITTIMITÀ AUTONOMA DEGLI ATTI DI SOSPENSIONE DEL PROVVEDITORATO. MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, ILLOGICA E CONTRADDITTORIA. VIOLAZIONE DELL’ART. 94, C. 3, D.LGS. N. 159/2011, E DEGLI ARTT. 158-159-160, D.P.R. N. 207/2010 ”: secondo la -O-, la sentenza appellata sarebbe erronea anche nella parte in cui ha respinto il quinto motivo di ricorso in primo grado, con il quale la società aveva lamentato l’illegittimità in via derivata ed autonoma degli atti con cui il Provveditorato alle Opere Pubbliche Lombardia-Emilia Romagna ha disposto l’immediata sospensione dei lavori e delle procedure di autorizzazione al subappalto.



3. Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio con atto depositato il 19 aprile 2024 ed hanno prodotto memoria il 12 maggio 2024 in vista della camera di consiglio del 16 maggio 2024, nella quale è stata disposta la fissazione a breve dell’udienza di merito, senza opposizione delle parti.

L’appellante ha depositato memoria ex articolo 73 c.p.a. il 12 luglio 2024 e all’udienza pubblica del 12 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.



4. L’appello è infondato e la sentenza impugnata deve essere confermata.



5. Prima di esaminare i singoli mezzi di doglianza, si rende opportuno ricostruire i canoni ermeneutici entro cui si sviluppa correttamente l’esercizio del sindacato di legittimità nella materia disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Da questo punto di vista, osserva il Collegio che la ratio della normativa è proprio quella di evitare il “rischio” di contaminazione con la criminalità organizzata, che può verificarsi anche senza la necessaria ed immediata connivenza (contiguità soggiacente) dell’operatore economico oggetto di interesse da parte delle organizzazioni malavitose (in tema, la giurisprudenza ha più volte affermato che “ la pluralità ed eterogeneità dei dati sintomatici di un pericolo di infiltrazione, anche solo in forma di contiguità c.d. soggiacente, è infatti tale, ad una valutazione congiunta degli stessi, da far ritenere non implausibile e non irragionevole la valutazione ritenuta dall’Amministrazione in relazione al complessivo quadro indiziario ”;
così, Consiglio di Stato, Sezione III, 29 dicembre 2022, n. 11600;
cfr., altresì, Consiglio di Stato, Sezione III, 15 novembre 2022, n. 10033 e 3 novembre 2022, n. 9629).

Quanto alla durata dei rapporti tra appartenenti alla impresa (soci o dipendenti) con ambienti della criminalità organizzata, il loro carattere occasionale da cui potrebbe dedursi l’illegittimità del provvedimento interdittivo può consentire, al più, alla società di essere ammessa al controllo giudiziario (Cassazione penale, VI, 16 luglio 2021, n. 27704), il cui buon esito consente “ all’impresa ad esso (volontariamente) sottoposta di continuare ad operare, nella prospettiva finale del superamento della situazione sulla cui base è stata emessa l’interdittiva. ” (Consiglio di, Stato Adunanza plenaria, 13 febbraio 2023, n. 7, che ha anche fissato i confini del rapporto tra provvedimento prefettizio e controllo giudiziario, stabilendo che questo “ sopravviene ad una situazione di condizionamento mafioso in funzione del suo superamento ed al fine di evitare la definitiva espulsione dal mercato dell’impresa permeata dalle organizzazioni malavitose” , aggiungendo che ” da un lato il rapporto di successione tra i due istituti si coglie con immediatezza laddove il condizionamento mafioso non possa ritenersi definitivamente accertato, pendente la contestazione mossa in sede giurisdizionale contro la ricostruzione dell’autorità prefettizia;
dall’altro lato la medesima vicenda successoria di istituti non è comunque impedita quando il condizionamento possa invece ritenersi accertato con effetto di giudicato, con il rigetto dell’impugnazione contro l’interdittiva.
”).

Da un concorrente angolo prospettico, la giurisprudenza ha stabilito che gli elementi posti a base dell’informativa antimafia non devono essere letti ed interpretati in una visione atomistica e parcellizzata, ma nel loro insieme, così da avere un quadro complessivo, da cui si possano inferire dati di un possibile condizionamento della libera attività concorrenziale dell’impresa (a partire da Consiglio di Stato, Sezione III, 3 maggio 2016, n. 1743, ex multis , Consiglio di Stato, Sezione III, 19 maggio 2022, n. 3973, 11 aprile 2022, n. 2712, 22 aprile 2022, n. 2985).

Specularmente, è stata più volte ribadita l’autonomia tra la sfera dell’indagine penale e quella del procedimento amministrativo che conduca ad un provvedimento interdittivo, considerata la funzione di misura preventiva e non inquisitoria del secondo.

Con argomentazioni dalle quali il Collegio non vede ragioni di discostarsi, la Sezione ha stabilito quanto segue:

3.- La costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già chiarito che il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa (v., per tutte, Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758;
Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743 e la giurisprudenza successiva di questa Sezione, tutta conforme, da aversi qui per richiamata).

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