Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-09-21, n. 201105329

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-09-21, n. 201105329
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201105329
Data del deposito : 21 settembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08745/2010 REG.RIC.

N. 05329/2011REG.PROV.COLL.

N. 08745/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8745 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
F B, A M, rappresentati e difesi dagli avv. B G, P M, con domicilio eletto presso Francesco Grisanti in Roma, via Crescenzio, 62;

contro

Comune di Napoli, rappresentato e difeso dagli avv. A P, G T, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE II n. 14226/2010, resa tra le parti, concernente ASSEGNAZIONE INCARICO FUNZIONALE ALL'IDEAZIONE, REALIZZAZIONE E START UP DELLA WEB TV - RIS. DANNI


Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2011 il Cons. R C e uditi per le parti gli avvocati Grasso e Tarallo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Napoli indiceva una procedura selettiva per l’assegnazione di un incarico funzionale all’ideazione, realizzazione e start up della Web TV del Comune di Napoli, a cui partecipavano tre concorrenti, che ottenevano il medesimo punteggio (ottanta punti).

L’incarico non veniva affidato perché la commissione esaminatrice rilevava che – in riferimento al punto g) dell’avviso “Ipotesi di progetto di WEB TV presentata” – nessuno dei tre concorrenti aveva presentato progetti articolati ed in linea con le caratteristiche richieste nell’avviso.

I tre concorrenti (F B, A M, Lucilla Parlato) proponevano ricorso al Tar per la Campania, che con sentenza n. 14226/2010 dichiarava inammissibile l’impugnativa.

F B e A M hanno proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati, notificando successivamente un atto di motivi aggiunti.

Il comune di Napoli si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione, previa indicazione alle parti da parte del Collegio di una questione rilevabile d’ufficio ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., costituita dalla possibile inammissibilità dei motivi aggiunti proposti avverso un nuovo provvedimento e non notificati al controinteressato.

2. L’oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione da parte dei concorrenti del mancato affidamento di un incarico per l’ideazione, realizzazione e start up della Web TV del Comune di Napoli.

Il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto collettivamente proposto da soggetti in posizione eterogenea e parzialmente confliggente, come dimostrato dal fatto che i ricorrenti stessi erano tre e il posto da assegnare era uno soltanto.

Gli appellanti contestano tale statuizione, deducendo che il ricorso era ammissibile perché proposto in presenza di identità di posizioni soggettive e che il punto g) del bando non era determinante ai fini dell’affidamento dell’incarico.

Il ricorso è privo di fondamento.

In primo luogo, si rileva come l’avviso pubblico di selezione prevedeva (punto g) in modo chiaro la necessità di presentare un progetto di WEB-TV, per il quale era prevista l’assegnazione del sub-punteggio massimo (20 punti).

L’oggetto stesso dell’incarico (ideazione, realizzazione e start up della Web TV del Comune di Napoli) rendeva centrale tale profilo con la logica conseguenza che in presenza di domande prive di tale progetto era pienamente giustificata la decisione di non procedere all’affidamento dell’incarico.

La deduzione da parte dei ricorrenti in primo grado dell’asserita presentazione del progetto di WEB-TV da parte di uno degli stessi rende evidente la posizione di conflitto tra i ricorrenti, che ha (correttamente) condotto il Tar a dichiarare l’inammissibilità dell’impugnativa, che va, quindi, qui confermata.

3. Con atto di motivi aggiunti in appello, F B e A M hanno impugnato il sopravvenuto provvedimento di nomina del signor G M quale collaboratore specializzato per la realizzazione della WEB-TV.

Come prospettato alle parti in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili per due distinti e autonomi profili.

In primo luogo, l’art. 104, comma 3, cod. proc. amm. ha stabilito che in appello “Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati”.

La disposizione limita chiaramente i motivi aggiunti in appello alla contestazione sotto nuovi profili di atti già impugnati, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione in appello di nuovi atti, come invece avvenuto nel caso di specie.

Per completezza si rileva che l’atto di motivi aggiunti è stato proposto avverso la nomina di altro soggetto come collaboratore per la realizzazione della WEB-TV del Comune di Napoli, senza neanche notificare l’atto al controinteressato nominato.

4. In conclusione, il ricorso in appello deve essere respinto (anche con riferimento alla domanda di risarcimento del danno) e i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili.

Alla soccombenza seguono le spese del presente grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo.

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