Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-02-21, n. 202401745
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Testo completo
Pubblicato il 21/02/2024
N. 01745/2024REG.PROV.COLL.
N. 09162/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 9162 del 2023, proposto da
Studio IS Servizi Integrati di Ingegneria dell’Ing. Paolo IS e dell’Arch. Antonio IS, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9638295CA3, rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Liccardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di DA, non costituito in giudizio;
nei confronti
Conti e Associati s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Cudini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
SDE - Studio IS NZ s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Migliarotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Folco Ing. Carmine, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 06325/2023, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Conti e Associati s.r.l. e della SDE - Studio IS NZ s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 Cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2024 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti gli avvocati Liccardo e Cudini, anche in dichiarata delega dell’avvocato Migliarotti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Lo studio IS Servizi Integrati di Ingegneria impugnava in primo grado l’aggiudicazione in favore del Rtp capeggiato dalla Conti e Associati s.r.l. (con mandante la SDE - Studio IS NZ s.r.l.) della gara per l’affidamento del servizio di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori del sistema portuale isola di DA (primo lotto Porto Marina Corricella: opere di messa in sicurezza e potenziamento infrastrutture con abbattimento barriere architettoniche - stralcio n. 1) indetta dal Comune di DA (NA) con determina a contrarre del 3 febbraio 2023 e successivo bando.
Nella propria qualità di concorrente secondo classificato in graduatoria di gara, il ricorrente deduceva, in sintesi: la carenza dei requisiti di qualificazione per la prestazione di direttore dei lavori in capo al Rtp controinteressato, che era conformato nella forma di Rtp orizzontale, e tuttavia la mandante SDE - Studio IS NZ risultava priva del requisito sulla categoria D0; la carenza in capo alla mandante anche del requisito di cui alla categoria S0; le conseguenti false dichiarazioni rese dalla mandante del Rtp controinteressato sul possesso dei detti requisiti; che l’appalto, a fronte della conformazione del gruppo di lavoro da parte del controinteressato, richiedeva l’indicazione dei costi della manodopera, pur a fronte di prestazioni (in parte) di natura intellettuale; la mancanza nell’organico del Rtp controinteressato di un architetto, necessario per gli interventi sub categoria E.22 in funzione di lavori sub categoria OG2; l’erronea valutazione dell’offerta del Rtp controinteressato.
2. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza della Conti e Associati e della SDE respingeva il ricorso, ritenendo, in sintesi: che il Rtp controinteressato avesse natura mista in funzione dei requisiti spesi, come desumibile dalle relative dichiarazioni, lette in termini sostanzialistici (al di là delle caselle formalmente opzionate in sede di redazione degli atti di gara), e dovendo ritenersi in specie prevalente la categoria sub D0, la cui prestazione non era prevista in capo alla mandante; che anche sul requisito di cui alla categoria S0 non poteva affermarsi la carenza in capo alla mandante SDE, che aveva dichiarato lo svolgimento di un servizio per la categoria S03; che era conseguentemente infondato anche il motivo relativo alle dedotte falsità dichiarative, atteso che gli errori nella compilazione del modulo della domanda non erano tali da rendere false le dichiarazioni rese; che il servizio ha natura intellettuale e non richiede dunque l’indicazione di costi della manodopera, a nulla rilevando che lo stesso venga espletato con l’ausilio di collaboratori; che la lex specialis non richiedeva alcuna specifica professionalità di architetto, né è ipotizzabile al riguardo un’etero-integrazione del bando, considerato che le funzioni del direttore dei lavori attengono al compito generale di sovrintendervi, in relazione al quale non è individuabile un nucleo di competenze riservate all’architetto; che dall’ultimo motivo, inerente alle valutazioni delle offerte tecniche, non emergevano ragioni di doglianza tali da rendere manifestamente irragionevole l’apprezzamento della commissione.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello lo Studio IS Servizi Integrati di Ingegneria deducendo:
I) error in iudicando : violazione degli artt. 48 e 83 d.lgs. n. 50 del 2016; violazione dell’art. 2.2.3.1 delle Linee guida Anac n. 1; violazione dell’art. 7.4 del disciplinare di gara; motivazione contraddittoria ed omessa;
II) error in iudicando : violazione dell’art. 80 d.lgs. del 50 del 2016; motivazione errata;
III) error in iudicando : violazione dell’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016; motivazione errata ed omessa;
IV) error in iudicando : violazione dell’art. 52 r.d. n. 2537 del 1925; violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 42 del 2004.
L’appellante propone anche domanda di risarcimento del danno.
4. Resistono al gravame la Conti e Associati e la SDE, chiedendone la reiezione, mentre non s’è costituito in giudizio l’intimato Comune di DA.
5. All’udienza pubblica del 1° febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle appellate - salvo quanto di seguito esposto in relazione ai singoli motivi di doglianza - stante il rigetto nel merito dell’appello.
2. Col primo motivo di gravame l’appellante si duole dell’errore commesso dal giudice di primo grado nel respingere il corrispondente motivo di ricorso, con cui lo Studio IS aveva dedotto la carenza dei requisiti di qualificazione sub cat. D0 e S0 in capo alla mandante SDE.
Deduce al riguardo l’appellante che la sentenza avrebbe erroneamente distinto l’attività prevalente e secondaria sulla base dei requisiti di qualificazione richiesti anziché delle prestazioni previste. Queste ultime coincidevano, rispettivamente, con la direzione dei lavori (da ritenersi prestazione principale) e il coordinamento per la sicurezza, e ciascuna delle due attività richiedeva il possesso di tutti i requisiti di capacità tecnico-professionale, di cui alle cat. D0, E022, S04 e S0.
Del resto, proprio in tal senso - seguendo, cioè, le prestazioni previste - il Rtp controinteressato aveva strutturato la propria offerta, in cui la mandante esegue parte della direzione lavori e l’intero coordinamento per la sicurezza: di qui la carenza in capo alla mandante del necessario requisito sub cat. D0.
In tale contesto, il giudice di primo grado si sarebbe sostituito all’amministrazione, individuando esso stesso quale sarebbe stata la prestazione principale, identificata con un requisito di qualificazione ( i.e. , cat. D0, cit.), peraltro corrispondente alla quota di compenso di minor importo.
Anche sul piano qualitativo, poi, la prestazione principale avrebbe dovuto essere quella relativa alle categorie sub S0 e S04 (di maggior importo), considerato che i corrispondenti lavori prevedevano quale categoria prevalente la OS 12B, concernente il contenimento e protezione dalla caduta massi e valanghe.
D’altra parte, anche per l’attività di coordinamento per la sicurezza è richiesto il possesso delle categorie D0 e S0, di cui la mandante è priva, né tale lacuna sarebbe soccorribile dalla mandataria, priva degli ulteriori requisiti di cui al d.lgs. n. 81 del 2008.
La mandante sarebbe poi priva anche del requisito sub cat. S0, considerato che i certificati (all’uopo prodotti in giudizio) rilasciati per precedenti attività all’associazione professionale di cui il legale rappresentante della SDE - Studio IS NZ faceva parte ( i.e. , lo stesso IS NZ) non possono valere a soddisfare i cd. servizi “di punta”, che richiedono la sottoscrizione degli elaborati da parte del professionista, mentre nella specie uno dei due certificati ha contenuto generico (e non soddisfa, dunque, tale secondo aspetto), e l’altro è successivo alla conclusione della gara controversa, e dunque non utile alla stessa.
2.1. Il motivo non è fondato, pur con le precisazioni e correzioni motivazionali che seguono.
2.1.1. Occorre muovere dalla censura ritualmente formulata con ricorso in primo grado dal ricorrente.
Col primo motivo del ricorso al Tar lo Studio IS si doleva del fatto che, in relazione “ alla prestazione avente ad oggetto la direzione lavori ”, su cui era “ indiscutibile che il R.T.P. [controinteressato avesse] natura orizzontale ” (cfr. ricorso, pag. 5: “ è quindi indiscutibile che il R.T.P. abbia su tale prestazione natura orizzontale ”), la mandante SDE era “ del tutto carente del requisito con riferimento alla categoria D0 ” (cfr. ricorso, pag. 5, cit., e 7; cfr. anche pag. 6, ove si poneva in risalto che “ Nella gara in oggetto ai fini della qualificazione e del conseguente possesso dei requisiti per la direzione lavori era richiesta l’esecuzione di servizi, espletati negli ultimi dieci anni, aventi ad oggetto le ” varie categorie di opere