Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-31, n. 202301087

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-31, n. 202301087
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202301087
Data del deposito : 31 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/01/2023

N. 01087/2023REG.PROV.COLL.

N. 00811/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 811 del 2021, proposto da
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del Legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



contro

Fastweb S.p.A., in persona del Legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati A G e C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio A G, in Roma, via Giulio Caccini n.1;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 11485/2020, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fastweb S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2023 il Cons. M P e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con ricorso iscritto al n. 5915/2011 R.R., l’odierna appellata Fastweb S.p.A. impugnava innanzi al Tar per il Lazio l’ordinanza ingiunzione n. 166/11/CONS del 30 marzo 2011 con la quale l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito Autorità), ritenuta sussistente la violazione di omesso adempimento all’obbligo di comunicare per l’anno 2009, in quanto operatore di telefonia vocale fornitore di servizi internet, la relazione annuale 2009 in materia di qualità dei servizi di telefonia fissa, mobile e internet da postazione fissa (nonché, con riguardo a ciascuno specifico comparto di attività di cui alle delibere 254/04/CSP, 278/04 CSP, 104/05 CSP, 131/06 CSP) e per non avere provveduto alla pubblicazione della stessa sul sito internet .

Il Tar accoglieva il ricorso con sentenza n. 11485 del 5 novembre 2020 ritenendo che la ricorrente avesse adempiuto agli obblighi imposti, anche se comunicando i dati in questione ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello prescritto.

L’Autorità impugnava la decisione di primo grado con appello depositato il 7 febbraio 2021 deducendo « Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, lett. b) e c) dell’Allegato A alla delibera n. 179/03/CSP, con riguardo a ciascuno specifico comparto di attività dalle delibere 254/04/CSP, 278/04/CSP, 104/05/CSP, 131/06/CSP, dell’art. 1, commi 30 e 31, della L. n. 249/1997 - Illogicità manifesta ».

Fastweb S.p.A. si costituiva in giudizio il 26 febbraio 2021, integrando le proprie difese con memoria depositata il 27 dicembre 2022.

All’esito della pubblica udienza del 12 gennaio 2023, la causa veniva decisa.

Con il provvedimento impugnato l’Autorità, preso atto della mancata produzione di controdeduzioni alle contestazioni mosse in fase procedimentale, sanzionava l’appellata per omesso adempimento all’obbligo di effettuare le richiamate comunicazioni relativamente all’anno 2009.

La gravità della sanzione, inflitta in misura pari al triplo del minimo edittale, veniva giustificata valutando:

- l’effetto dell’omissione che non garantiva l’accesso, da parte degli utenti finali, ad informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti;

- la mancata eliminazione o attenuazione delle conseguenze della propria omissione;

- la personalità dell’agente, di dimensioni e struttura organizzativa adeguate a garantire l’assolvimento dell’adempimento imposto;

- la sostenibilità della sanzione avuto riguardo alle condizioni economiche dell’agente.

L’Autorità censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma la ritualità della trasmissione effettuata presso il proprio l’indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, nonostante per

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