Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-02-28, n. 202302084
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Testo completo
Pubblicato il 28/02/2023
N. 02084/2023REG.PROV.COLL.
N. 00727/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 727 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati L G, Y M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio L G in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 103;
contro
Comune di Osio Sopra, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione n. 37;
Camera Amministrativa Distretto Lombardia Orientale - Cadlo, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 1088/2021, resa tra le parti, per l'annullamento della determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Osio Sopra n. -OMISSIS- R.G.D., atto interno n. -OMISSIS- in data 17/11/2020, nonché di tutti gli atti ad essa preordinati o connessi
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2022 il Cons. D C e preso atto delle richieste di passaggio in decisione depositate in atti dagli avvocati Gobbi, Messi e Ballerini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto notificato in data 19 gennaio 2022 e depositato il successivo 28 gennaio l’avv. -OMISSIS- ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) 20/12/2021 n. 1088, con cui si è rigettato il ricorso da Egli proposto per l'annullamento della determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Osio Sopra n. -OMISSIS- R.G.D., atto interno n. -OMISSIS- in data 17/11/2020, con cui veniva conferito al controinteressato avv. -OMISSIS- l’incarico per il patrocinio e l’assistenza legale dell’amministrazione comunale in un giudizio proposto dinanzi al TAR Brescia avverso il provvedimento di aggiudicazione di una gara concernente l’affidamento di lavori pubblici.
2.L’avv. -OMISSIS-, uno dei tre professionisti cui il Comune aveva chiesto un preventivo per l’assistenza in giudizio, con il ricorso di prime cure lamentava l’illegittimità dell’affidamento sulla scorta di un unico motivo, con il quale deduceva vizi di “Violazione dell’articolo 19, quaterdecies, comma 3, del DL n. 148/2017, 4 del DM n. 55/2014 e dell’articolo 37 del Codice Deontologico Forense. Difetto di motivazione. Violazione dei principi di correttezza e buona fede. Eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta”.
2.1. Si costituiva in giudizio solo il controinteressato, il quale, in via preliminare eccepiva la carenza di interesse in capo al ricorrente, risultando dimostrato che Egli, fra i tre soggetti che il Comune aveva interpellato, aveva presentato il preventivo meno conveniente per la P.A. (ossia, in tesi di parte resistente era terzo in graduatoria), con la conseguenza che il denegato annullamento della determina di affidamento dell’incarico - fermo restando che esso era stato già completato - non avrebbe determinato affatto l’affidamento al ricorrente medesimo, bensì all’altro concorrente, per cui neppure sarebbe stata esperibile una ipotetica azione risarcitoria. Anzi, risultando per ammissione dello stesso ricorrente che nessuna sanzione sarebbe risultata applicabile a carico del rapporto negoziale in corso tra la P.A. ed il professionista derivante dall’art.19, quattordecies, co.3, del D.L. n.148 del 2017, tale evidenza non solo enfatizzava la carenza di interesse in capo al ricorrente, ma conduceva a dubitare della stessa legittimazione a ricorrere, riconoscendosi che il patto di lite intercorso tra la parte pubblica ed il libero professionista non era affetto da nullità, né le riduzioni massime previste dal tariffario erano vincolanti ed inderogabili; da qui l’assoluta carenza di interesse rispetto ad una decisione che nulla avrebbe potuto aggiungere al bene della vita cui avrebbe aspirato parte ricorrente, ossia l’assegnazione dell’incarico.
Il controinteressato evidenziava inoltre come da un lato il Comune non aveva affatto comunicato l’intenzione di espletare alcuna indagine di mercato, né tantomeno alcuna procedura negoziata e, dall’altro lato, che nella richiesta di preventivo il Comune non aveva posto alcun limite all’importo proponibile, vieppiù precisando che il giudizio per il quale aveva prestato assistenza difensiva per il Comune di Osio Sopra si era consumato in una sola udienza, decidendo il TAR in forma semplificata ex art.60 del cpa.
3. La sentenza oggetto dell’odierno appello ha respinto il ricorso, decidendo di entrare nel merito della questione, pur segnalando che, a rigore, sussistessero i presupposti per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in accoglimento dell’eccezione formulata dalla difesa della parte controinteressata.
3.1. In particolare, nell’esaminare l’unico motivo di ricorso, la sentenza di prime cure ha affermato che la norma di cui all’art. 3 dell’art. 19 - quattrodecies del d.l. n.148/2017 “ non trova invece applicazione ove la clausola contrattuale relativa al compenso per la prestazione professionale sia oggetto di trattativa tra le parti o, nelle fattispecie di formazione della volontà dell’amministrazione secondo i principi dell’evidenza pubblica, ove l’amministrazione non imponga al professionista il compenso per la prestazione dei servizi legali da affidare (in tal senso cfr. di recente, TAR Milano, Sez. I, 29 aprile 2021 n. 1071). E ciò per l’evidente motivo che nel caso in cui il professionista non sia costretto ad accettare supinamente il compenso predeterminato unilateralmente dall’amministrazione, ma contratti liberamente il proprio compenso su un piano paritetico con la committente, viene meno quella speciale esigenza di protezione del professionista, quale parte debole del rapporto contrattuale, su cui si fonda la ratio dell’istituto dell’equo compenso…
Nel caso di specie, il Comune …ha chiesto a tre professionisti di formulare un’offerta economica per una prestazione professionale, il cui oggetto è stato dettagliatamente individuato mediante l’invio del ricorso e di tutte le informazioni relative al suo oggetto, in tal modo fornendo a ciascuno di essi gli elementi necessari (e sufficienti) all’individuazione del compenso professionale. Ciascuno dei professionisti interpellati ha formulato liberamente il proprio preventivo, senza essere vincolato a criteri predeterminati o predisposti unilateralmente dall’amministrazione richiedente, e quindi senza subire condizionamenti, limitazioni o imposizioni da parte della stessa. Dal canto suo, l’Amministrazione si è limitata a valutare i tre preventivi e a prescegliere quello ritenuto più conveniente, senza imporre modifiche di sorta e senza neppure stimolare rilanci competitivi tra gli offerenti”.
4. Con l’atto di appello l’avv. -OMISSIS- ha formulato le seguenti censure avverso la sentenza di prime cure:
Motivazione illogica e insufficiente. Violazione dell’articolo 19 quaterdecies, comma 3, del DL n. 148/2017, del DM n. 55/2014 e dell’articolo 37 del Codice Deontologico Forense. Violazione dei principi di correttezza, buona fede, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.
4.1. A dire di parte appellante il thema decidendum posto dal ricorso di prime cure non era se la norma dell'art. 13 bis, comma 2, della legge forense 247/2012 (" ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 ") sia norma atta a imporre alle P.A., in tutti i casi di affidamento di incarico legale, il rispetto delle tariffe minime previste dal decreto ministeriale, ma quale portata abbia la norma del comma 3 dell'art. 19 quattordecies, del D.L. 148/2017, che non introduce per la P.A. una disciplina imperativa di legge, presidiata da sanzioni di nullità contrattuale, come quella dettata dall’art. 13 bis comma 2 della legge 247/2012, ma certamente non potrebbe essere considerata improduttiva di effetti. La sentenza di prime cure pertanto dovrebbe intendersi errata per non avere affrontato tale questione, limitandosi a considerare l’inapplicabilità dell’art. 13 bis comma 2 della legge 247/2012. In particolare, in tesi di parte appellante, alla luce del comma 3 dell'art. 19 quattordecies, del D.L. 148/2017, il Comune non avrebbe potuto scegliere il professionista cui affidare l’incarico sulla base del solo criterio del prezzo più basso, essendo principio immanente nel sistema il criterio di aggiudicazione fondato sul rapporto qualità/prezzo.
4.2. L’appellante lamenta inoltre che il Comune di Osio Sopra neppure aveva palesato ai professionisti interpellati che