Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2020-10-16, n. 202006055

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2020-10-16, n. 202006055
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202006055
Data del deposito : 16 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/10/2020

N. 07055/2020 REG.RIC.

N. 06055/2020 REG.PROV.CAU.

N. 07055/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7055 del 2020, proposto da


Parisi s.r.l. (già Parisi s.a.s. di Parisi Giuseppe &
C.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato P F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune di Dasà, non costituito in giudizio;
Kernel s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 00377/2020, resa tra le parti.


Visto l’art. 62 Cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Kernel s.r.l.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2020 il Cons. Alberto Urso e udito per la Kernel s.r.l. l’avvocato Colaci, nonché preso atto della richiesta di passaggio in decisione, senza discussione, depositata in atti dall’avv. Falzea;


Ritenuto in via assorbente che, nella valutazione comparativa degli interessi in relazione alle rispettive esigenze cautelari appare prevalente quello al mantenimento della res adhuc integra , anche alla luce della già fissata udienza di discussione al Tar per il prossimo 16 dicembre;

considerato che l’appello va dunque respinto, impregiudicata ogni valutazione sul merito della causa di competenza del giudice di primo grado;

considerato che la peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del presente appello cautelare;

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