Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-01-12, n. 201100126

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-01-12, n. 201100126
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201100126
Data del deposito : 12 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06094/2010 REG.RIC.

N. 00126/2011 REG.SEN.

N. 06094/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello nr. 6094 del 2010, proposto dalla dottoressa E T, rappresentata e difesa dall’avv. A D L, con domicilio eletto presso la dott.ssa Santina Murano in Roma, via Pelagio I, 10,

contro

il CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, in persona del Presidente pro tempore, e il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,

nei confronti di

- dottor Vito Adriano Lucio CALISE, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Fusco, con domicilio eletto presso l’avv. Alessandra C in Roma, via Oderisi da Gubbio 170/A;
- dottor Roberto VESCIA, non costituito;

per l’annullamento e/o la riforma, previa sospensione,

della sentenza nr. 8676/2010 del 28 aprile 2010 della Sezione Prima del T.A.R. del Lazio – non notificata – con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante avverso: il decreto del Ministro della Giustizia del 5 ottobre 2009 col quale è stato conferito al dott. V A L C l’ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di Avellino, settore penale;
la delibera del plenum del C.S.M. del 17 settembre 2009 recante la proposta di nomina del dott. C a Presidente della Sezione penale del Tribunale di Avellino e il relativo atto di concerto del Ministro della Giustizia;
tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresa la delibera assunta nella seduta del 23 luglio 2009, verb. nr. 960, dalla Quinta Commissione del C.S.M., con la quale sono stati proposti per il suddetto ufficio i dottori V A L C e Roberto Vescia.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate e del dottor V A L C;

Viste le memorie prodotte dalla appellante (in data 2 novembre 2010) e dall’Amministrazione (in data 29 ottobre 2010) a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2010, il Consigliere R G;

Uditi l’avv. Di Lieto per la appellante e l’avv. dello Stato Amedeo Elefante per l’Amministrazione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La dottoressa Eva Troiano, magistrato in servizio presso il Tribunale di Salerno, ha impugnato, chiedendone la riforma previa sospensiva, la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso da lei proposto per l’annullamento degli atti della procedura indetta dal Consiglio Superiore della Magistratura per il conferimento dell’ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di Avellino, procedura conclusasi con la nomina del dottor V A L C.

A sostegno dell’impugnazione, la appellante ha dedotto:

1) vizio in judicando e in procedendo: violazione dell’art. 23 della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dei principi in materia probatoria;
eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, erroneità e difetto dei presupposti e di motivazione, carenza istruttoria e travisamento dei fatti;
sviamento di potere (per avere il T.A.R. ritenuto provata la circostanza – addotta dall’Amministrazione a sostegno del maggior punteggio attribuito al dott. C per le attitudini - del pregresso svolgimento da parte dello stesso dott. C delle funzioni di Presidente di Sezione presso il medesimo Tribunale di Avellino);

2) vizio in judicando e in procedendo: violazione degli artt. 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, nr. 160, come successivamente modificato e integrato, e dell’art. 97 Cost.;
violazione e falsa applicazione delle risoluzioni del C.S.M. del 21 novembre 2007 e del 10 aprile 2008 e della Circolare nr. 13000 del 1999, come successivamente modificata e integrata;
eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, erroneità e difetto dei presupposti e di motivazione, carenza istruttoria e travisamento dei fatti;
sviamento di potere (in relazione alla ritenuta legittimità del maggior punteggio per attitudini attribuito ai dottori C e Vescia, laddove questi ultimi, a differenza della istante, non risultavano aver mai svolto funzioni direttive).

Si sono costituiti il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia, i quali hanno articolatamente replicato ai motivi di appello, chiedendo la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata;
altrettanto ha fatto l’appellato e controinteressato in primo grado, dottor V A L C.

Alla camera di consiglio del 28 luglio 2010, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, questo è stato differito sull’accordo delle parti, per essere abbinato alla trattazione del merito.

All’udienza del 9 novembre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Viene all’attenzione della Sezione il contenzioso relativo alla procedura indetta dal Consiglio Superiore della Magistratura per il conferimento dell’ufficio direttivo di Presidente di Sezione del Tribunale di Avellino, conclusasi con la nomina del dottor V A L C.

L’odierna appellante, dottoressa Eva Troiano, in primo grado ha lamentato l’illegittimità degli atti della procedura, e in particolare l’incongruità del punteggio complessivo di 17 punti assegnatole, a fronte di 19 punti attribuiti al dottor C e 18 a un ulteriore aspirante, dottor Roberto Vescia;
tale difformità è dipesa dai maggiori punteggi riconosciuti ai controinteressati per il profilo attitudinale, avendo gli stessi ottenuto rispettivamente 6 e 5 punti, mentre alla istante risultavano assegnati solo 4 punti su 6 (restando identici, invece, i punteggi assegnati a tutti i candidati per l’esercizio di funzioni omologhe, per il merito e per il durevole esercizio positivo delle funzioni e capacità professionali).

Il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso, avendo ritenuto non manifestamente illogiche o irragionevoli le valutazioni dell’organo di autogoverno della magistratura, in quanto la differenziazione di punteggi tra gli aspiranti si giustificava, nell’ambito della valutazione comparativa compiuta, alla luce dei curricula degli interessati.

2. Ciò premesso, l’appello è fondato e pertanto meritevole di accoglimento.

3. Preliminarmente, la Sezione reputa addirittura superfluo richiamare diffusamente i noti e consolidati orientamenti giurisprudenziali, cui si è riferito il primo giudice, in ordine all’ampia discrezionalità che connota il giudizio del C.S.M. in ordine al conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi della magistratura, ai conseguenti limiti del sindacato giurisdizionale (che va circoscritto alle sole ipotesi di manifesta erroneità, irragionevolezza e illogicità) ed al carattere necessariamente sintetico e onnicomprensivo della motivazione che assiste i relativi atti (la quale scaturisce da una disamina complessiva e comparativa dei profili professionali e dei precedenti in carriera degli aspiranti).

Ciò in quanto il giudizio di fondatezza del presente gravame discende non già da un discostamento dai predetti pacifici indirizzi, ma proprio dalla loro corretta applicazione.

Infatti, è proprio dal raffronto tra le conclusioni raggiunte dall’organo consiliare in punto di valutazione del profilo professionale dei candidati e le risultanze documentali in ordine alla loro pregressa esperienza e carriera che, nella fattispecie, è dato ricavare evidenti indizi di quella incoerente applicazione dei parametri valutativi che, rendendo manifestamente illogica la motivazione delle scelte operate, disvela il vizio di eccesso di potere esattamente nel senso invocato dalla parte appellante.

4. In particolare, quest’ultima – come già accennato - si duole dell’esserle stati riconosciuti, in sede di Quinta Commissione consiliare, solo 4 punti su 6 per attitudini, a fronte rispettivamente di 5 e 6 punti assegnati ai dottori Vescia e C;
tale scelta, a suo dire, sarebbe manifestamente illogica, avendo ella svolto per ben 11 anni funzioni di Presidente di Sezione del Tribunale di Salerno (cessando dalle stesse solo per effetto dell’art. 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, nr. 160, come modificato dalla legge 30 luglio 2007, nr. 111, che ha introdotto dei limiti temporali all’esercizio delle funzioni direttive e semidirettive), mentre i due controinteressati non risultavano aver mai svolto funzioni omologhe a quelle da assegnare.

Mentre la circostanza non risulta smentita quanto al dottor Vescia, il primo giudice, accogliendo sul punto i rilievi difensivi dell’Amministrazione, ha ritenuto che il maggior punteggio assegnato al dottor C potesse giustificarsi, in un’ottica comparativa, alla luce delle funzioni semidirettive dallo stesso svolte in precedenza come Presidente della Sezione specializzata agraria del medesimo Tribunale di Avellino e, prima ancora, quale coordinatore dell’ufficio del G.i.p. presso la Pretura Circondariale.

Parte appellante contesta la validità di tali argomentazioni, rilevando che presso il Tribunale di Avellino non è mai esistita una Sezione specializzata in materia agraria, e che pertanto erroneamente il giudice di prime cure avrebbe reputato assimilabili a quelle semidirettive le funzioni in concreto esercitate dal controinteressato.

5. Al riguardo, la Sezione rileva anzi tuttoche negli scritti difensivi dell’Amministrazione – pur alquanto estesi – non è dato rinvenire una risposta chiara all’interrogativo, suscitato dalle prospettazioni della appellante, se presso il Tribunale di Avellino esistesse effettivamente una Sezione specializzata agraria, ovvero si trattasse di una mera previsione tabellare interna all’Ufficio.

Ciò premesso, dall’esame della documentazione in atti emerge la veridicità di quanto rappresentato nell’appello, risultando specificamente:

- che nella pianta organica del Tribunale di Avellino non risulta contemplata una Sezione specializzata in materia agraria, istituita ai sensi dell’art. 9 della legge 14 febbraio 1990, nr. 29;

- che l’assegnazione delle controversie in materia di contratti agrari a una specifca Sezione civile, fra quelle in cui si articolava l’Ufficio e in aggiunta ad altre materie, discende da un’opzione interna riconducibile al Dirigente in sede di predisposizione delle tabelle organizzative del Tribunale;

- che, conseguentemente, la preposizione del dott. C al Collegio deputato a occuparsi delle controversie in materia agraria è del pari da ricondursi a una scelta del Presidente del Tribunale, adottata anche in ragione della maggiore anzianità dell’interessato nell’ambito della Sezione interessata.

Da tali circostanze, ad avviso della Sezione, non può non discendere che le pur rilevanti esperienze e attitudini maturate dal dott. C nello svolgimento delle ricordate funzioni di Presidente di un Collegio giudicante vadano considerate recessive rispetto all’avere l’odierna appellante, per un periodo ininterrotto di 11 anni, effettivamente svolto funzioni di Presidente di Sezione cui è stata preposta all’esito di procedura di conferimento dinanzi al C.S.M. analoga a quella per cui è causa.

A ciò può aggiungersi che il Tribunale di Salerno, presso il quale la dott.ssa Troiano ha svolto le proprie pregresse funzioni semidirettive, non è certamente meno rilevante per dimensioni e volume di affari rispetto all’ufficio giudiziario ove ha sede il posto direttivo oggetto di conferimento, e ancora che avrebbe dovuto essere adeguatamente valorizzato il fatto che dette funzioni risultavano esercitate in un settore (quello penale) omogeneo a quello cui afferiva il posto da conferire presso il Tribunale di Avellino.

Sotto quest’ultimo profilo, l’unica esperienza specifica che il controinteressato può vantare è costituita dal pregresso e remoto esercizio delle funzioni di coordinatore dell’Ufficio del G.i.p. presso la Pretura di Avellino, che a sua volta risulta certamente recessivo a fronte delle attitudini ed esperienze maturate dalla odierna appellante.

6. Alla luce dei rilievi che precedono, risulta fortemente ridimensionata l’argomentazione del primo giudice il quale, muovendo dal rilievo per cui il pregresso esercizio di funzioni omogenee a quelle da conferire non può costituire titolo preferenziale assoluto, osserva che tale elemento ben può essere bilanciato e superato da altre esperienze e attitudini ancorché maturate in funzioni diverse, giacché ai fini del conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi occorre valorizzare i meriti degli aspiranti anche al di là dei dati formalmente risultanti dall’anzianità e dalle esperienze pregresse.

La Sezione condivide tali principi, ma reputa che nella fattispecie, tenuto conto anche dei più che lusinghieri giudizi riportati dalla appellante nel corso del proprio pregresso esercizio di funzioni semidirettive, risulta prima facie l’assenza negli atti impugnati del richiamo a presupposti di fatto, evincibili dalla documentazione personale dei candidati, che siano idonei a legittimare il diverso trattamento riservato ai candidati medesimi quanto a valutazione delle rispettive attitudini professionali.

7. In considerazione dei rilievi fin qui svolti, s’impone la riforma della sentenza impugnata con il consequenziale accoglimento del ricorso di primo grado, con salvezza degli ulteriori atti che l’Amministrazione dovrà adottare.

8. Tenuto conto della peculiarità della vicenda esaminata, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

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