Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-01-19, n. 201200226

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-01-19, n. 201200226
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201200226
Data del deposito : 19 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07382/2010 REG.RIC.

N. 00226/2012REG.PROV.COLL.

N. 07382/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 7382 del 2010, proposto da D M, rappresentato e difeso dall’avv. S C, ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via Giovanni Antonelli n. 49, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;

contro

Comune di Ischia, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. G D M, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, e domiciliato ex lege presso la segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quinta, n. 1208 del 1 marzo 2010.;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ischia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2011 il Cons. Diego Sabatino e udito per lea parte ricorrentei l’avvocato S C, assente il legale del Comune;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 7382 del 2010, D M propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quinta, n. 1208 del 1° marzo 2010 con la quale è stato dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, il ricorso proposto contro il Comune di Ischia per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n. 6112/2000 depositata in cancelleria in data 25.5.2000 recante condanna del Comune di Ischia a pagare alla Coop.va Il Pellicano la somma di L. 393.564.465 da rivalutarsi per il periodo successivo al 2.2.1993, con maggiorazione di interessi al tasso legale, recante altresì condanna al pagamento delle spese di giustizia, liquidate in L. 15.000.000.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso di agire, nella qualità di cessionario, giusta scrittura privata con firma autenticata in data 24 settembre 1997, del credito della Cooperativa Il Pellicano nei confronti del Comune di Ischia in virtù della sentenza n. 6112/2000 resa nel giudizio ad istanza della suddetta cooperativa contro il Comune di Ischia. Il ricorso proposto era teso ad ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla predetta sentenza n. 6112/2000 del 25 maggio 2000 con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato il Comune di Ischia al pagamento, in favore della cooperativa Il Pellicano, della somma di Lit. 393.564.465, da aggiornarsi per rivalutazione ed interessi fino al 2.2.1993, data di dichiarazione del dissesto del Comune di Ischia e, “salve le disposizioni di legge in materia di dissesto comunale”, da rivalutarsi per il periodo successivo e fino al soddisfo con gli indici ISTAT per la rivalutazione e tassi legali per gli interessi, per l’occupazione – esproprio di 2.018 mq. del terreno in località Fondo Bosso in catasto partita 4127 fol. 14 e di altri 591 mq. occupati sine titulo dal Comune per la realizzazione di opera di pubblica utilità.

Esponeva il ricorrente di aver più volte comunicato l’intervenuta cessione del credito al Comune di Ischia, il quale, però, “ha continuato ad ignorare la vicenda contrattuale”.

Aggiungeva il ricorrente che “recentemente la Commissione Straordinaria di liquidazione ha riconosciuto il credito imputandolo alla cooperativa cedente per un importo di € 202.663,13, senza però provvedere al pagamento di nemmeno un euro”: Lamenta in proposito la circostanza che la suddetta Commissione avrebbe riconosciuto il credito, inserendolo al n. 60 dell’elenco dei creditori redatto in data 15 luglio 2008, ma con attribuzione alla Cooperativa Il Pellicano e non ad esso esponente, che non sarebbe stato neppure sentito in proposito;
riferisce infine che sarebbe stato offerto il pagamento nella misura del 35,71% in contanti e, per la residua somma di euro 130.583,33 in 10 ratei mensili annuali fino al 2018 senza interessi.

In data 23 marzo 2009 il ricorrente aveva notificato all'amministrazione intimata atto di diffida e messa in mora per ottenere la corresponsione delle suddette somme.

Il Comune di Ischia non si costituiva in giudizio, ma faceva pervenire, in data 2 settembre 2009, una nota esplicativa redatta dal dirigente dell’Area economico-finanziaria (nella quale si riferisce che il credito in questione è stato riconosciuto dall’organo straordinario di liquidazione con proprio atto deliberativo n. 25 del 6 luglio 2004 e regolarmente inserito nel piano di estinzione delle passività dell’Ente, approvato con decreto ministeriale n. 838 del 13 febbraio 2009, sicché “il Comune sta procedendo secondo quanto disposto da predetto decreto”).

Il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva inammissibile il ricorso, trattandosi di credito non opponibile all’amministrazione convenuta.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l’errata ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal giudice di prime cure, sottolineando l’applicabilità della disciplina civilistica in tema di cessione del credito.

Nel giudizio di appello, si è costituitoa il Comune di Ischia, chiedendo di dichiarare inammissibile sotto vari profili o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza in camera di consiglio del 15 novembre 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

DIRITTO

1. - Ritiene la Sezione che la decisione del giudice di prime cure vada confermata, seppur con motivazione parzialmente diversa.

Occorre, infatti, evidenziare come, nel caso de qua, l’attuale appellante abbia agito al fine di conseguire il pagamento di un credito maturato e già inserito nella massa passiva dell’ente in dissesto.

Si tratta quindi dell’esperimento di un’azione esecutiva individuale, volta al conseguimento del dovuto in via autonoma rispetto alle procedure di stampo concorsuali previste nell’ambito del testo unico sugli enti locali in caso di dissesto.

Il credito di cui l’appellante si duole appartiene alle tipologie il cui accertamento è rimesso alla competenza dell’organo straordinario di liquidazione, trattandosi di un credito accertato in via giudiziale e relativo ad una fattispecie di danno antecedente rispetto alla dichiarazione di dissesto.

È quindi applicabile il disposto dell’art. 248 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che impone cheche secondo cui “non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione”, stante la pendenza della procedura de qua.

In merito a tale disposizione, questo Consiglio ha già evidenziato come il divieto di un'azione esecutiva individuale nei confronti del Comune vada esteso a tutte le azioni aventi un medesimo contenuto, tra le quali, indubbiamente, “anche il giudizio di ottemperanza qualora esso sia rivolto alla mera esecuzione di una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di una somma di denaro”. Ciò in considerazione “che la procedura di liquidazione dei debiti degli enti locali dissestati è essenzialmente dominata dal principio della par condicio dei creditori, sicché la tutela della concorsualità comporta l'inibitoria anche del ricorso di ottemperanza in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore” (così Consiglio di Stato, sez. V, 3 marzo 2004, n. 1035).

Pertanto, esclusa la via del ricorso di stampo esecutivo in violazione della regola della parità dei creditori, si deve convenire con il giudice di prime cure che le doglianze dell’appellante andavano dedotte avverso il procedimento di formazione dell’elenco dei creditori ammessi, atteso che è in quella sede che l’organo straordinario di liquidazione ha proceduto, eventualmente errando, alla formazione dell’elenco dei creditori ammessi al riparto nella procedura di dissesto finanziario del Comune di Ischia, attribuendo il credito de quo , successivamente all’intervenuta cessione, ancora alla dante causa Cooperativa Il Pellicano.

2. - L’appello va quindi respinto, sia pure per effetto di motivazione differente da quella del T.A.R.. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalla parziale novità della questione decisa.

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