Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-12, n. 202300429
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Testo completo
Pubblicato il 12/01/2023
N. 00429/2023REG.PROV.COLL.
N. 01186/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1186 del 2021, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Fiorilli e Pio Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Gtv S.r.l., non costituita in giudizio;
Video Regione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Dalla Vecchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 808/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e di Video Regione S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Pio Rinaldi, Carlo Dalla Vecchia e Luigi Simeoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - -OMISSIS- S.r.l. ha presentato domanda al Ministero dello Sviluppo Economico per l’erogazione, per gli anni 2008-2014, del contributo pubblico in favore delle emittenti televisive locali, ex Legge n. 448/1998 e D.M. n. 292/2004, per l’Emilia Romagna, in qualità di titolare delle emittenti “DU AR”, “DU AC” e “All News”, ottenendo una somma complessiva di 3.215.951,04 euro.
I suddetti contributi venivano erogati in parte in quota fissa e, per l’80%, previa selezione a livello regionale da parte dei Co.Re.Com.
2 - Con la determina del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 agosto 2019 è stata disposta la revoca e il contestuale recupero degli importi percepiti, intimando alla società -OMISSIS- di provvedere al versamento della somma di euro 2.915.310, revoca motivata dall’ottenimento dei contributi mediante dichiarazioni non veritiere, come accertato con sentenza non definitiva emessa dal Tribunale penale di AR dell’8 febbraio 2019.
3 - La società appellante ha impugnato tale provvedimento, deducendo che:
- il Ministero intimato non avrebbe compiuto un’autonoma valutazione dei fatti oggetto della condanna penale; sarebbe stato eluso il contraddittorio con il beneficiario del contributo, previsto dalla normativa di settore quale necessario presupposto per l’adozione del provvedimento di revoca, non avendo il Ministero nemmeno atteso il deposito della motivazione della sentenza del Tribunale penale di AR;
- le annualità oggetto della revoca sono sei, mentre la sentenza del Tribunale di AR avrebbe inciso solo su tre annualità (2011, 2012 e 2013);
- l’assunto da cui muove il Tribunale di AR sarebbe frutto di un’erronea ricostruzione normativa della fattispecie ed inficiato nel suo presupposto di partenza, ovvero quello della necessità per -OMISSIS- di operare una separazione contabile tra le emittenti di sua appartenenza, non solo nel caso di svolgimento di due o più attività di carattere televisivo e non televisivo, ma anche nel solo ambito televisivo. L’unico obbligo previsto dalla normativa di settore in materia di radiotelevisione, secondo la società, era costituito dalla separazione contabile tra l’attività televisiva e le altre attività non televisive (art. 5, comma 1, lett. g), nn. 1-2 bis , d.lgs. n. 177/2005);
- risulterebbe violato il principio affermato dalla Corte EDU del “ ne bis in idem ”, dal momento che la “sanzione” applicata dal Ministero duplicherebbe quella pecuniaria applicata dal Tribunale di AR.
4 - Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha respinto il ricorso.
5 - Avverso tale pronuncia ha proposto appello la società ricorrente in primo grado per i motivi di seguito esaminati.
Si è costituito in giudizio il Ministero appellato, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Si è altresì costituita Video Regione s.r.l., già interveniente ad opponendum nel giudizio di primo grado.
5.1 - In via preliminare, deve essere rilevata l’inammissibilità della memoria depositata da Video Regione s.r.l. in data 17 novembre 2022, in quanto tardiva rispetto ai termini di cui all’art. 73 c.p.a.
5.2 - Con il primo motivo, l’appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che il vincolo al recupero del contributo discende “ dalla normativa di settore, ovvero, nella fattispecie, dall’art. 8 D.M. 292/04 applicabile secondo il principio “tempus regit actionem” valevole nei procedimenti di natura concorsuale ”.
Secondo l’appellante, la sentenza impugnata, traendo spunto dagli orientamenti affermatisi in materia di bandi di gara, trasfigura il principio “ tempus regit actum ”, costantemente applicato in giurisprudenza, nel diverso principio “ tempus regit actionem ”, assumendo che le norme vigenti al momento di avvio del procedimento (il D.M. n. 292/04) sarebbero applicabili anche al successivo e autonomo procedimento di revoca dei contributi avviato in data 12 marzo 2019, rendendolo così impermeabile a qualsiasi innovazione normativa.
A tal fine l’appellante deduce che:
- il principio “ tempus regit actum ” - comportante l’applicabilità ai procedimenti concorsuali della normativa vigente al momento della pubblicazione del bando - attiene “ alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale ”, ma non ha carattere assoluto, incontrando sempre il limite di procedimenti già esauriti;
- il procedimento di revoca costituisce esercizio di un nuovo e autonomo potere amministrativo rispetto alle procedure concorsuali relative ai bandi 2008-2014, che si sono concluse con l’assegnazione dei relativi contributi, sicché il procedimento di revoca azionato dal MISE in data 12 marzo 2019 dovrà essere regolato dalla normativa di settore medio tempore intervenuta, e cioè dal d.P.R. n. 146/2017, il quale abroga esplicitamente il D.M. n. 292/2004 senza far salva in alcun punto la previgente disciplina;
- il d.P.R. n. 146/2017 non si limita a richiedere che la revoca del contributo avvenga solo “ previa contestazione al beneficiario ed in esito ad un procedimento in contraddittorio ”, ma dispone in modo innovativo rispetto al D.M. 292/04 che: i) sia il Ministero a dover procedere al controllo della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari in sede di gara; ii) limita ai “ due anni successivi ” (e non più ai tre anni) l’esclusione dalla partecipazione alla procedura per l’erogazione dei contributi ( cfr. l’art. 8, comma 3 del d.P.R. n. 146/2017 e l’art. 8 del D.M. n. 292/04);
- il MISE non ha effettuato alcuna valutazione sui presupposti della revoca e sulla asserita non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dal precedente amministratore della società ( cfr. l’art. 8, d.P.R. n. 146/2017), né ha espresso alcuna autonoma motivazione in ordine alle medesime dichiarazioni.
5.3 - Con un ulteriore ordine di censure, l’appellante contesta il passaggio della sentenza impugnata in cui il TAR afferma che, in seguito all’accertamento in sede penale, scatterebbe l’obbligo dell’Amministrazione al recupero “ con atto dovuto e vincolato e con motivazione dell’interesse pubblico in re ipsa anche in deroga alle limitazioni temporali introdotte dalla legge 124/2015 all’art. 21-nonies ”. Ciò renderebbe giuridicamente irrilevante “ ogni capacità invalidante determinata da vizi formali (e/o) procedimentali del provvedimento finale ”.
Secondo l’appellante, quale espressione di un potere esercitato in autotutela, anche l’adozione di un provvedimento di revoca di contributi ex lege n. 448/1998 richiede un’attività valutativa da parte dell’amministrazione, che deve essere necessariamente preceduta da un’attività istruttoria volta a verificare la sussistenza delle condizioni e dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa di settore.
Inoltre, anche volendo qualificare l’atto di revoca in autotutela come un annullamento d’ufficio (art. 21- nonies L. n. 241/90), sarebbe comprovata l’illegittimità del provvedimento impugnato, dal momento che l’annullamento d’ufficio presuppone sempre la necessaria ponderazione e valutazione degli interessi contrapposti.
Per altro verso, siccome l’accertamento compiuto dal giudice penale non è ancora passato in giudicato, il provvedimento di revoca impugnato sarebbe da considerarsi in ogni caso illegittimo per la violazione dei limiti temporali posti dall’art. 21- nonies (commi 1 e 2- bis ) della legge n. 241/90.
5.4 - L’appellante contesta inoltre il rigetto del primo motivo di ricorso, rilevando che quando, in data 10 aprile 2019, la società -OMISSIS- ha formulato le proprie controdeduzioni alla nota di avvio del procedimento di revoca dei contributi, la stessa ha potuto basarsi solo sul dispositivo della sentenza del Tribunale di AR, senza poter argomentare alcunché con riferimento alle motivazioni successivamente depositate. In seguito, non è stata concessa a -OMISSIS- la possibilità di integrare le proprie controdeduzioni alla luce delle motivazioni della sentenza penale ed è stata disattesa anche la richiesta di audizione personale presso il MISE, con conseguente violazione del contraddittorio procedimentale, tanto più che, secondo l’appellante, nell’adozione del provvedimento di revoca il MISE non ha preso in considerazione e non ha valutato nemmeno le deduzioni della società -OMISSIS- sul dispositivo della sentenza.
6 - Le censure sono inammissibili e infondate.