Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-04-04, n. 201201994

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-04-04, n. 201201994
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201201994
Data del deposito : 4 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08741/2010 REG.RIC.

N. 01994/2012REG.PROV.COLL.

N. 08741/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8741 del 2010, proposto da:
R P, M L V, rappresentati e difesi dall'avv. S V, con domicilio eletto presso S V in Roma, piazza della Liberta' N.20;

contro

Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono ope legis domiciliati;

nei confronti di

M R Grisorio, non costituitasi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. del PIEMONTE – Sede di TORINO - SEZIONE I n. 00462/2010, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE GRADUATORIA CORSO-CONCORSO PER PASSAGGIO TRA LE AREE - RISARCIMENTO DANNI


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Agenzia delle Entrate e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2012 il Consigliere F T e uditi per le parti l’ Avvocato Marco Orlando in sostituzione dell’ Avvocato S V e l’ Avvocato dello Stato Federica Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con la sentenza in epigrafe impugnata il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte – Sede di Torino – ha respinto il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti proposti dalle odierne appellanti P Rosanna e V Maria Luisa e volti ad ottenere l’annullamento degli atti conseguenti all’espletamento del corso-concorso interno, per titoli ed esami, per il passaggio dall’area B all’area C, posizione economica C1, indetto dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento dirigenziale prot. n. 139326 del 26 luglio 2001, il cui bando di concorso, aveva fissato la disponibilità di 306 posti per la regione Piemonte.

Con i motivi aggiunti, l’impugnazione - comprensiva della richiesta di risarcimento dei danni- era stata estesa agli atti di scorrimento della graduatoria per un numero di posizioni pari a quello dei candidati (ottantasette) che, nelle more della procedura concorsuale, avevano ottenuto l’inquadramento nella posizione C1 (sostenendosi che la posizione di tali candidati non andava imputata ai posti messi a concorso: essi, cioè, avrebbero dovuto essere espunti dalla graduatoria e non anteposti agli altri concorrenti).

Esse avevano fatto presente che nella graduatoria formata all’esito della valutazione dei titoli, definitivamente approvata con provvedimento dirigenziale prot. n. 48528 del 20 ottobre 2005, entrambe avevano riportato complessivi punti 30,50, occupando rispettivamente la 454ª (P) e la 471ª (V) posizione. Nella graduatoria finale degli idonei, approvata con provvedimento dirigenziale prot. n. 4696 del 30 gennaio 2007, erano stati attribuiti ad entrambe complessivi punti 65,50, corrispondenti alla 438ª (P) e alla 442ª (V) posizione (comunque non utili ai fini dell’inquadramento nella posizione economica superiore).

Avevano prospettato sei articolati motivi di censura relativi ai vizi di violazione di legge ed eccesso di potere

Il primo giudice - dichiarato preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del Ministero che, in conseguenza, è stato estromesso dal giudizio - ha in primo luogo respinto l’eccezione di difetto di interesse prospettata dall’amministrazione appellata.

Ciò rilevando che, sebbene le appellanti avessero partecipato alla selezione per l’attribuzione della posizione economica C1 ( pur essendo inquadrate nella posizione B2 che, nella classificazione del personale del comparto dei ministeri, non risulta immediatamente inferiore a quella cui aspiravano) e sebbene tale progressione per saltum fosse in contrasto con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale (laddove si era negata la possibilità di avanzamento in carriera del pubblico dipendente per più di un livello, a svantaggio dei colleghi che occupavano la posizione economica immediatamente inferiore a quella messa a concorso) non era possibile la ipotizzata eterointegrazione della lex specialis con i richiamati principi costituzionali.

Semmai, volendo conformarsi al detto principio, l’Amministrazione avrebbe dovuto intervenire in autotutela sul bando di concorso e, successivamente, escludere tutti i concorrenti non appartenenti alla posizione B3.

Non avendo l’Amministrazione operato in tali termini, essa restava vincolata alla lex specialis che aveva ammesso alla procedura selettiva i concorrenti delle posizioni B1 e B2, che certamente avevano interesse a contestare gli esiti della selezione.

Nel merito, però, è stato escluso dal primo giudice che le appellanti (seppure avanzando una tesi definita in sentenza “astrattamente condivisibile”) avessero interesse a dedurre la illegittimità dell’operato dell’amministrazione che aveva ritenuto di anteporre a tutti gli altri candidati i dipendenti inquadrati nella posizione economica B3 (ai quali, di fatto, era stato riconosciuto un titolo di preferenza o di precedenza non contemplato dalla lex specialis che governava la procedura selettiva).

Ciò perché, nella graduatoria finale del concorso figuravano 168 concorrenti della posizione B3 che, in applicazione del meccanismo contestato dalle originarie ricorrenti, erano stati collocati ai primi posti della graduatoria e, a prescindere dal punteggio conseguito, anteposti a tutti quelli delle posizioni B1 e B2.

Tra di essi, 128 avevano riportato un punteggio complessivo superiore a quello delle appellanti (compreso fra 84,00 punti e 65,60 punti) e gli altri 40 un punteggio inferiore a 65,50.

Anche a volere ipotizzare la modifica della graduatoria finale nel senso auspicato dalle appellanti (sulla base dei soli punteggi conseguiti, indipendentemente dalla posizione economica attuale del concorrente), le medesime avrebbero potuto scavalcare soltanto 40 concorrenti e si sarebbero trovate ad occupare, rispettivamente, il 398° e il 402° posto( ben oltre la 306ª posizione utile ai fini dell’inquadramento nella posizione economica superiore).

Neppure l’estrapolazione dalla graduatoria degli 87 concorrenti medio tempore riqualificati nella posizione C1 avrebbe sostanzialmente modificato tale risultato, poiché, anche in questo caso, esse sarebbero risultate collocate oltre la 306ª posizione della graduatoria finale (e ciò in disparte la inammissibilità della specifica censura, in quanto tardivamente proposta).

Il primo giudice ha quindi esaminato le ulteriori doglianze proposte con il mezzo di primo grado e con i motivi aggiunti, escludendone la fondatezza (o l’ammissibilità).

Infine, quanto alla censura (terzo motivo di ricorso) riferita alla posizione della sola ricorrente R P (e fondata sull’affermazione che la stessa avrebbe avuto diritto a conseguire i sette punti aggiuntivi previsti dall’art. 3, comma 1, lettera e), del bando di concorso per i concorrenti che avevano conseguito l’idoneità a prove selettive o concorsi per la qualifica posta a concorso o superiore), essa era priva di pregio, poiché la mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo rivendicato era conseguenza dell’annullamento della relativa previsione del bando, disposta dal giudice amministrativo nelle more dell’espletamento del concorso con sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 29 ottobre 2004, n. 12060.

Conclusivamente, il Tribunale amministrativo ha disatteso il ricorso ed il connesso petitum risarcitorio.

Le originarie ricorrenti rimaste soccombenti, hanno impugnato la detta decisione criticandola sotto numerosi angoli prospettici ( non gravando i capi reiettivi nn. 7, 9 e 10) e chiedendone per il resto la riforma.

Hanno in primo luogo evidenziato la contraddittorietà del percorso motivazionale del primo giudice, che pur riconoscendo la fondatezza della censura dalle stesse proposta, ha negato che sussistesse l’interesse a proporla obliando il consolidato orientamento secondo il quale il candidato ha interesse a conseguire il posto (migliore di quello assegnatogli in graduatoria) spettantegli, sebbene non utile, anche in vista di eventuali rinunce, etc.

Hanno poi criticato in punto fatto l’apodittica affermazione del primo giudice secondo cui esse si sarebbero collocate in posizione non utile pure laddove fossero state accolte le doglianze proposte, invitando il Collegio a disporre incombenti istruttorii sul punto.

Quanto al capo dell’impugnata decisione relativo alla posizione dell’appellante P, ed al riconoscimento in favore di questa di sette punti aggiuntivi previsti dall’art. 3, comma 1, lettera e), del bando di concorso nel gravame è stato fatto presente che la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 29 ottobre 2004, n. 12060 richiamata dal primo giudice in quanto aveva espunto la detta clausola dal bando, era stata impugnata in appello per cui non essendo la stessa divenuta definitiva non sarebbe stato possibile per l’Amministrazione non applicare la clausola del bando né, di conseguenza, sottrarre all’appellante P il prescritto punteggio.

Le appellanti hanno puntualizzato e ribadito le proprie difese depositando una articolata memoria.

L’appellata amministrazione ha depositato una memoria chiedendo di dichiarare inammissibile (perché carente delle censure di merito) e comunque di respingere il ricorso in appello e, con ricorso incidentale condizionato, ha riproposto le eccezioni disattese dal Tribunale amministrativo

Alla odierna pubblica udienza del 6 marzo 2012 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1.L’appello principale è parzialmente fondato e va parzialmente accolto nei termini di cui alla motivazione che segue, mentre deve essere dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato con riferimento alle ulteriori censure prospettate, diverse da quelle relative alla valutazione dei candidati con posizione B3 . L’appello incidentale è in parte infondato ed in parte improcedibile.

2.Quanto al nucleo centrale della impugnata decisione (primo motivo di censura, riproduttivo anche della tesi respinta al capo XI della sentenza) correttamente le appellanti hanno sottolineato la endemica contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.

2.1. Mentre, infatti, la gravata decisione appare immune da contraddizioni nella prima parte del percorso motivazionale, (allorchè perviene alla reiezione della eccezione di carenza di interesse alla proposizione del ricorso prospettata dalla difesa erariale) la stessa diviene contraddittoria allorchè nega l’interesse delle odierne appellanti alla proposizione della censura volta ad contestare la anteposizione a tutti gli altri candidati dei dipendenti inquadrati nella posizione economica B3.

La presunta carenza di interesse sul punto non sussiste, e non poteva conseguentemente essere dichiarata, in armonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “il candidato a pubblico concorso ha interesse ad impugnare la graduatoria per conseguire una migliore collocazione nella medesima, anche se ciò nonostante il conseguimento della nomina si ponga per lui come dato meramente eventuale” (Consiglio Stato , sez. V, 22 agosto 2003 , n. 4742, Consiglio Stato , sez. IV, 24 ottobre 2008 , n. 5295).

Il superiore principio implica altresì (ma il punto sarà oggetto di più puntuale specificazione nella parte finale della presente decisione) la superfluità e non accoglibilità di tutte le istanze istruttorie formulate dalle appellanti nel presente grado di giudizio, essendo invece onere dell’amministrazione quello di riformulare la graduatoria tenendo conto della motivazione della presente decisione: in detta sede, alle appellanti dovrà essere attribuito il posto alle stesse spettante.

2.2. Il predetto capo di decisione va quindi riformato e la doglianza proposta dalle appellanti deve essere esaminata nel merito: la eccezione di inammissibilità proposta dalla difesa erariale con riferimento a detto motivo di censura (e fondata sulla asserita laconicità dell’atto di appello) non appare fondata in quanto le appellanti, in sede di esplicazione della sussistenza del proprio interesse ad impugnare hanno esaurientemente chiarito il profilo di critica “nel merito” alla decisione dell’amministrazione di anteporre tutti i candidati classificati B3.

2.2.1. La detta censura appare peraltro al Collegio fondata.

Come rilevato dalla Sezione nella condivisibile decisione n. 1595/2010, infatti, della quale si riporta lo stralcio motivazionale di interesse “il quesito fondamentale cui occorre dare risposta è se, in sede di progressione verticale dall’area B all’area C, sia legittimo attribuire precedenza agli aspiranti in possesso della posizione economica B3, indipendentemente dal punteggio di merito da loro conseguito ed in pretesa adesione alla sentenza della Corte Costituzionale 16 maggio 2002, n° 194, sopravvenuta al bando in questione.

Questa Sezione ha già avuto modo di dare risposta a tale quesito, affermando con più decisioni (cfr. ad es. n° 5032 del 2009 e n° 5829 del 2009), per quel che qui rileva, quanto segue:

- che la preintesa sindacale di livello integrativo del 1° agosto 2003 non aveva portata immediatamente lesiva ed ha, semmai, recato una lesione potenziale agli interessi dei destinatari della stessa che, però, si è concretizzata soltanto nel momento in cui essa ha avuto concreta attuazione;

- che fino a quando il bando non venga ritirato in autotutela, l’Amministrazione è obbligata a darvi esecuzione e, conseguentemente, i partecipanti alla procedura hanno interesse ad ottenere il rispetto delle regole del bando ove la loro violazione pregiudichi le proprie “chances” di successo;

- che le norme eventualmente sopravvenienti non modificano, di regola, i concorsi già banditi, a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse (C.d.S., sez. IV, 6 luglio 2007) e detto principio ha valore assoluto, non superabile neppure dall’intenzione di (nel caso di specie asserito, ma palesemente erroneo) di adeguarsi a pronunce della Corte Costituzionale (C.d.S., sez. VI, 12 giugno 2008, n. 2909);

- che, in contrario, non rileva il fatto che nell’area B, secondo il nuovo sistema classificatorio del personale introdotto dalle tornate contrattuali di comparto del pubblico impiego del quadriennio 1998-2001, esistano tre progressive posizioni economiche (B1,B2 e B3), in quanto le stesse hanno giustificazione e contenuto concreto prevalentemente economico e descrivono livelli sostanzialmente omogenei di competenze, capacità, responsabilità e professionalità, mentre è solo con il passaggio di area che si realizza una vera e propria progressione verticale, con acquisizione di un livello e status giuridico lavorativo superiore, che peraltro l’art. 15 del CCNL del 16 febbraio1999 condiziona al possesso dello specifico titolo di studio per l’accesso dall’esterno ovvero, in subordine, al titolo immediatamente inferiore in relazione, però, a differenziate anzianità di servizio richieste (9 anni in B1, 7 in B2, 5 in B3);

- che i principi espressi dalla Corte Costituzionale in tema di acceso al pubblico impiego e di progressione in carriera vanno letti alla luce dei nuovi ordinamenti professionali, come si desume dalla sentenza 21 aprile 2005 n° 159, e che la stessa Corte non ha affatto condannato in blocco il sistema della selezione interna per la progressione verticale, ma ha voluto soltanto che, in ogni caso, fosse salvaguardato il principio dell’accesso ai posti vacanti del pubblico impiego dall’esterno, ritenendo non ragionevoli esclusivamente quelle norme che prevedono scivolamenti automatici verso posizioni superiori (senza concorso o comunque senza adeguate selezioni o verifiche attitudinali) o concorsi interni per la copertura della totalità dei posti vacanti;

- che riserve, precedenze e preferenze per l’ammissione all’impiego sono benefici e requisiti che possono essere attribuiti e riconosciuti unicamente dalla legge o dai suoi atti normativi di attuazione (cfr.art. 51 Cost.;
art. 2, comma 1, lett. c) legge n. 421 del 1992;
D. L.vo 30 febbraio 1993, n. 29, art. 41, comma 1, lett. c), ma non anche in via pattizia.

Orbene, facendo applicazione di tale condivisibile avviso al caso in esame -in base al quale non è possibile superare da parte dei B3, indipendentemente dalla valutazione da essi ottenuta nell’ambito del procedimento di natura squisitamente concorsuale (Cassazione SS.UU. n° 14503 del 2003) per la progressione verticale dall’area B all’area C, altri aspiranti che sia siano collocati in posizione potiore nella graduatoria di merito redatta a conclusione del procedimento stesso- risulta evidente la correttezza della decisione del primo giudice, tenuto conto che per gli appellati, come per tutti i candidati B1 e B2, deve escludersi che si verifichi una progressione per saltum nel passaggio alla area C, posizione economica C1, in conseguenza dell’esito favorevole del procedimento di avanzamento in questione, e considerato, inoltre, che tale possibilità di passaggio di area era già previsto dall’art. 15 del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 laddove esso consentiva, sin dalla data di sua efficacia, il passaggio da tutte le posizioni di un’area alla posizione economica iniziale dell’area immediatamente superiore.

Né a modificare tale convincimento potrebbe indurre l’eventuale osservazione che tutti i candidati B3 erano in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal bando, poiché non viene in rilievo nella fattispecie tale profilo, bensì, come già osservato, il diverso aspetto del punteggio di merito conseguito da ogni candidato, quale parametro non considerato dall’Amministrazione per escludere ogni possibilità di scavalcamento dei B1 e B2, come gli appellati, in possesso di maggior punteggio di merito rispetto ai B3.

Consegue il rigetto dell’appello esaminato, ritenendo il Collegio di condividere la sentenza appellata, anche quanto al rilievo che se davvero il corso-concorso in questione, per come disciplinato dal bando iniziale, si poneva in contrasto con norme imperative di rango costituzionale, allora l’Amministrazione avrebbe dovuto annullare in toto, ma non anche soltanto parzialmente, detto bando.”.

2.2.2. Nulla ritiene il Collegio di dovere aggiungere a tale condivisibile arresto, e da ciò consegue che la doglianza deve essere accolta, con conseguente parziale riforma dell’impugnata decisione, accoglimento in parte qua del ricorso di primo grado, ed onere dell’amministrazione di riformulare la graduatoria tenendo conto del superiore principio ed attribuendo alle appellanti il posto ad esse effettivamente spettante.

3.Venendo adesso all’esame delle ulteriori censure prospettate nell’appello principale, esse sono in parte inammissibili ed in parte infondate.

3.1 Quanto alla doglianza relativa allo scorrimento della graduatoria con riferimento alla posizione di 87 idonei già inquadrati in posizione C1, essa è inammissibile per una duplice, concorrente ragione.

Infatti, le appellanti non hanno decisamente contestato la statuizione di tardività resa dal primo giudice, (il quale così si espresse: “la contestata determinazione era già stata portata a conoscenza delle ricorrenti con lettera dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte prot. n. 4805 del 30 gennaio 2007 ed è stata testualmente riportata nel ricorso introduttivo”).

Esse si sono limitate ad affermare che la conoscenza del detto provvedimento era stata successiva alla proposizione del ricorso, e coincidente con il deposito di atti in primo grado a seguito di ordinanza istruttoria. E’ noto, in proposito, il costante orientamento di questa Sezione del Consiglio di Stato che ha più volte chiarito che “è inammissibile l'appello fondato sulla semplice riesposizione delle censure svolte in primo grado, senza specifica e concreta impugnativa dei diversi capi della sentenza gravata, atteso che l'appello ha carattere impugnatorio, sicché le censure in esso contenute devono investire puntualmente il decisum di primo grado e, in particolare, precisare i motivi, per i quali la decisione impugnata sarebbe erronea e da riformare.” (Consiglio Stato , sez. IV, 12 marzo 2009 , n. 1473 Consiglio Stato , sez. VI, 15 dicembre 2010 , n. 8932).

Il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi da tale condivisibile approdo ermeneutico, dal che discende la declaratoria di inammissibilità del detto motivo di censura, non avendo le appellanti fornito alcun apporto critico per “superare” l’iter argomentativo esternato dal Tribunale amministrativo, né alcun elemento, anche indiziario, dimostrativo della tempestività, in parte qua, del mezzo di primo grado, e del momento in cui esse vennero effettivamente a conoscenza della decisione di procedere allo scorrimento della graduatoria.

3.2. La doglianza, peraltro, appare inammissibile anche sotto un diverso e concorrente angolo prospettico (peraltro esattamente segnalato dalla difesa erariale dell’appellata amministrazione).

Anche nella ipotesi in cui fosse stato ritenuto sussistente il “vizio” attingenti la impugnata decisione e fosse stata rimossa la statuizione di inammissibilità per tardività ivi contenuta, questo giudice d’appello non potendo annullare tout court la decisione gravata avrebbe dovuto delibare sui motivi di merito sottesi alla censura (id est: sui motivi per cui lo scorrimento sarebbe stato asseritamente illegittimo).

Ma questi ultimi non sono stati riproposti.

L’atto di appello principale, conseguentemente, appare inammissibile in parte qua anche per detta ragione ( ex multis, Consiglio Stato , sez. IV, 24 agosto 2009 , n. 5020 Consiglio Stato , sez. IV, 22 ottobre 2004 , n. 6959).

4.Venendo adesso all’ultima delle censure prospettate nell’appello principale, ne rileva il Collegio la infondatezza: con detta doglianza, infatti,– riguardante la sola posizione della appellata P - ci si doleva della omessa attribuzione alla stessa dei sette punti aggiuntivi previsti dall’art. 3, comma 1, lettera e), del bando di concorso per i concorrenti che avevano conseguito l’idoneità a prove selettive o concorsi per la qualifica posta a concorso o superiore). Esattamente sul punto il primo giudice ha evidenziato che la mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo rivendicato era conseguenza dell’annullamento della relativa previsione del bando, disposta dal giudice amministrativo nelle more dell’espletamento del concorso con sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 29 ottobre 2004, n. 12060.

La circostanza – segnalata nel ricorso in appello- che la pronuncia suindicata fosse stata impugnata ( i relativi quattro ricorsi in appello proposti, peraltro, recanti nn. 4494/2005 2992/05 6341/05 5598/05 sono stati dichiarati di recente perenti) non rileva affatto, posto che la sentenza predetta non era stata privata della esecutività e, pertanto, l’amministrazione (in primo luogo) ed il giudice di prime cure (in seconda battuta) non avrebbero potuto operare altrimenti che conformandosi al detto decisum.


D’altra parte è noto che, per pacifica giurisprudenza, la graduatoria concorsuale configura un atto inscindibile che deve trovare la propria disciplina in regole che si applicano alla totalità dei partecipanti;
l’espunzione della previsione del bando per effetto della decisione giurisdizionale suindicata non poteva che operare erga omnes.

Né risulta che le appellanti abbiano proposto i rimedi di opposizione di terzo e/o, eventualmente, di revocazione, per contrastare la detta decisione che aveva annullato la prescrizione del bando e le altre alla stessa conformi, intervenute nei confronti di terzi e incidenti, per l’unitarietà logico-giuridica e l’indivisibilità della procedura concorsuale in esame, sulle situazioni di tutti concorrenti, caratterizzate da un’interdipendenza reciproca e, per esigenze di garanzia della par condicio, assoggettate a identici criteri generali di valutazione, non differenziabili in relazione ai singoli concorrenti.

Sul punto, una precisazione è d’obbligo.

Il sistema processuale amministrativo è stato via via negli anni – inizialmente grazie al determinante intervento della Corte Costituzionale - arricchito di tali impugnazioni straordinarie, ormai positivizzate nel codice del processo amministrativo, che sono tese a porre rimedio a situazioni in cui non è stato possibile garantire il simultaneus processus. La circostanza che esse non siano state attivate impedisce già sotto il profilo astratto di fondatamente censurare l’operato dell’amministrazione che in sede di attività attuativa del “giudicato” (sebbene la decisione non fosse regiudicata, era comunque esecutiva al momento in cui l’amministrazione vi si conformò) ha tenuto conto della detta pronuncia intervenuta, trattandosi di incombente necessario dovendo riformulare un atto della cui inscindibilità non può in alcun modo dubitarsi (ex multis: Consiglio Stato , sez. IV, 07 novembre 2000 , n. 5972, ma anche Consiglio Stato , sez. IV, 01 ottobre 2004 , n. 6424).

4.1. Alla stregua delle argomentazioni finora sviluppate (che consentono altresì di disattendere le argomentazioni contenute nella memoria in ultimo depositata dalle appellanti, secondo cui a cagione della circostanza che esse ribadirono lo sviluppo fattuale della vicenda non poteva affermarsi la parziale inammissibilità dell’appello per carenza del petitum) è evidente che la domanda risarcitoria non può essere accolta, in quanto la positiva delibazione della stessa è condizionata dall’esito della riedizione del potere dell’amministrazione appellata e, conseguentemente, dalla collocazione definitiva delle stesse nella graduatoria in ottemperanza al presente decisum.

5.Quanto al ricorso incidentale proposto dall’Amministrazione, del quale deve affermarsi la procedibilità parziale (unicamente avuto riguardo al primo capo della presente decisione accoglitivo delle doglianze delle appellanti non avendo per il resto l’Amministrazione interesse a dolersi di alcunché) esso è infondato come già per il vero chiarito nella parte iniziale della motivazione.

5.1. Ed invero, sia nella parte in cui la difesa erariale ripropone la eccezione di difetto di interesse a ricorrere, sia (secondo motivo di censura condizionata) laddove si sostiene la legittimità dell’ operato dell’amministrazione appellata in punto di attribuzione del diritto di precedenza agli aspiranti in possesso della posizione economica B3 (ed anche laddove si evidenzia la possibile rilevanza dell’accordo sindacale intervenuto) essa ribadisce argomentazioni già disattese dalla Sezione con la decisione n. 1595/2010 alle cui condivisibili asserzioni nuovamente ci si riporta integralmente non ravvisando il Collegio alcun motivo per discostarsene.

6. Conclusivamente l’appello va parzialmente accolto, nei limiti chiariti in motivazione e per l’effetto in parziale riforma della impugnata decisione deve essere parzialmente accolto il ricorso di primo grado, con conseguente parziale annullamento degli atti impugnati, mentre il ricorso incidentale deve essere in parte dichiarato improcedibile ed in parte respinto.

7. Sussistono le ragioni di legge per compensare tra le parti le spese di giudizio sostenute.

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